Autovelox fisso: sì in città solo su strade di scorrimento

DiRaffaele Boccia

Autovelox fisso: sì in città solo su strade di scorrimento

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 2011 n.7872.

La pronuncia prende le mosse dal ricorso di un automobilista a cui era stata irrogata una sanzione amministrativa tramite l’uso dell’autovelox fisso in centro cittadino.

In sostanza, la Suprema Corte, aderendo alla tesi dell’utente della strada, ha dapprima ricordato che l’art.4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 168), in tema di “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale” consente agli organi di polizia stradale l’installazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso codice. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo – continua la norma – possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento (art. 2, comma 2, lettere C e D, del c.d.s.), ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

Orbene, secondo la Cassazione, all’interno del centro cittadino (strada urbana), la rilevazione delle infrazioni di cui agli artt. 142 e 148 c.d.s. (eccesso di velocità e sorpasso) attraverso gli speciali strumenti previsti dal predetto art.4, tra cui gli autovelox fissi, è consentita solo in presenza di specifiche caratteristiche della strada che consentano di inquadrarla nella categoria delle strade urbane di scorrimento.

Tali sono (art.2 c.d.s., comma 3) quelle che presentano le seguenti caratteristiche minime:

“strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

Al di fuori di queste ipotesi, l’utilizzo nell’area urbana di una postazione fissa di autovelox è da ritenersi senz’altro contra legem, con conseguente illegittimità dell’infrazione rilevata.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

1 commento finora

albertoPubblicato il5:22 pm - Set 2, 2011

A mio modestissimo parere la norma, disciplina l’utilizzo e la installazione di dispositivi di rilevamento sia fissi, senza la presenza dell’agente, sia mobili e cioè con la presenza dell’agente.
Da ciò deriva che sia gli uni che gli altri dispositivi risultano inutilizzabili nelle strade urbane prive dei requisiti di cui alla lett. D dell’art. 2 Cds

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