La scadenza della locazione non si anticipa se il locatore deve ristrutturare

DiRaffaele Boccia

La scadenza della locazione non si anticipa se il locatore deve ristrutturare

Gentile avvocato, il proprietario di casa mi ha sottoposto una scrittura privata dove si prevede che io debba lasciare l’appartamento il 30 settembre in quanto lui deve procedere a lavori di ristrutturazione dell’intero fabbricato. Il quarto anno scade a fine febbraio 2012. Sono tenuto a lasciarlo prima e a firmare questo contratto? Nel contratto si prevede che la locazione si risolve il 30 settembre e che se non lascio la casa in quella data lui sarà esonerato per eventuali danni derivanti dalle cattive condizioni del palazzo e io sarò tenuta a pagare una penale di 10mila euro, oltre 40 euro per giorno di ritardo. Mi sembra che mi voglia un po’ forzare la mano, anche perché, da voci, sembra che stia per vendere l’intero palazzo. Grazie per la sua gentile risposta. (Katia, email)

Gentile signora,

il locatore ha facoltà di negare il rinnovo alla prima scadenza (4 anni) solo in presenza di determinate condizioni, tra cui vi è anche quella in cui l’immobile locato si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni. Il proprietario dovrà, però, essere già in possesso della concessione o autorizzazione edilizia per l’esecuzione dei lavori, mancando la quale la sua richiesta sarebbe illegittima.

Egli ha, dunque, facoltà di comunicarle disdetta per iscritto almeno sei mesi prima della naturale scadenza dei quattro anni, e solo a questa data (28/02/2012) il contratto sarà risolto con suo obbligo di lasciarlo libero da persone e cose.

Lei, quindi, non è tenuta a firmare quel contratto né ad andare via prima di quella scadenza, se non lo voglia. Il fatto che il proprietario cerchi di spogliarsi di eventuali responsabilità penali derivanti da un eventuale crollo mi sembra un pretesto decisamente scorretto per convincerla ad anticipare la sua partenza.

Se davvero ci fosse un immediato pericolo di crollo, la sua immediata liberazione sarebbe disposta dagli organi competenti, eventualmente su impulso dello stesso proprietario, ma non mi sembra questo il caso.

Infine, nel caso in cui il locatore non abbia iniziato la ristrutturazione nei dodici mesi successivi al rilascio dell’immobile, e quindi abbia dichiarato il falso solo al fine di mandarla via, lei avrà diritto ad un risarcimento in misura non inferiore a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

Print Friendly, PDF & Email

Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

Lascia una risposta