Nessun obbligo di comunicare i dati del conducente per la multa notificata in ritardo

DiRaffaele Boccia

Nessun obbligo di comunicare i dati del conducente per la multa notificata in ritardo

Come è noto, l’art.126 bis del codice della strada prevede che, in caso di violazione che comporti anche la sottrazione di punti dalla patente, ove la contestazione non sia stata immediata, quindi con identificazione del conducente contestuale alla stessa, è fatto obbligo al proprietario del veicolo di fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

In mancanza, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 269 a euro 1.075, che va ad aggiungersi a quella per l’infrazione originaria.

Ora la Cassazione, con ordinanza del 20 maggio 2011 n. 11185, ha sancito un importante principio di diritto, escludendo l’obbligo per il proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente quando la multa principale gli sia stata notificata fuori il termine.

La prima contestazione (quella che riguardava la violazione di una norma del codice della strada) deve, infatti, ritenersi intimamente connessa alla seconda, per cui, laddove la prima si riveli illegittima perchè notificata oltre il termine previsto, che oggi è di 90 giorni e che prima era di 150, dalla commessa infrazione, dovrà ritenersi annullabile anche la seconda.

Con l’ulteriore precisazione che a nulla rileva che il primo verbale, tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione. La sanzione conseguente all’omessa comunicazione viene infatti accertata in un secondo momento, a seguito della verifica del mancato adempimento all’invito. Solo il verbale di sanzione ex art. 126 bis C.d.S. – se notificato – può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione.

La Cassazione ha, infatti, ritenuto che non può pretendersi di tenere obbligato il proprietario per un tempo illimitato, anche se l’invito gli venga inoltrato tardivamente.

Lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi, che sono dal legislatore previsti in relazione al fatto che la sanzione è – in questi casi necessariamente – irrogata in relazione a ipotesi in cui è mancata la contestazione immediata dell’infrazione (art. 201 C.d.S., comma 1 bis). Pertanto l’obbligo del proprietario (comunicazione entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione) può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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