Faro in liquidazione coatta amministrativa: gli assicurati hanno 60 giorni per recedere

DiRaffaele Boccia

Faro in liquidazione coatta amministrativa: gli assicurati hanno 60 giorni per recedere

Nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10-8-2011 è stata pubblicata la “Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di Faro – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in Roma“.

Qui potete trovare il decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

Si ricorda  che l’art.169 del Codice delle Assicurazioni prevede che  i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.

Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.

Disciplina speciale, invece, è prevista per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

Per ulteriori delucidazioni sulle conseguenze della messa in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) vi rimandiamo ad altro nostro articolo.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

11 Commenti finora

carmelaPubblicato il10:00 am - Ago 12, 2011

gentile avvocato vorrei sapere un informazione…essendomi fatta male in un comune (cadevo in una buca)assicurato con la faro assicurazioni dopo questa liquidazione coatta chi mi dovra risarcire il danno? il mio avvocato sembra che ne sa meno di me….al mio avvocato hanno riposto che ormai non c’è niente da fare ma è vero? è mai possibile che in questo caso non debba risarcirmi il comune? vi ringrazio x la risposta..

    Raffaele BocciaPubblicato il10:09 am - Ago 12, 2011

    Gentile signora, sarà il Comune a pagare. Non vedo motivo di preoccuparsi: se esistono i presupposti per dichiarare la responsabilità del Comune, sarà questo a risarcirla. Il fatto che risulti validamente assicurato o meno non incide assolutamente sul Suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni. La saluto cordialmente

luigiPubblicato il9:50 am - Ago 15, 2011

gentile avvocato ,volevo chiedere gentilmente se avendo ricevuto una multa ,multanova posso rifiutarmi di pagare le spese di notifica a mio carico di circa 12 euro, quiundi160 euro invece di 172euro nel mio caso,grazie mille ,vi ringrazio per la risposta

    Raffaele BocciaPubblicato il9:55 am - Ago 15, 2011

    Salve. Non capisco cosa intende per multanova, comunque le spese di notifica vanno pagate se ha ricevuto la multa via posta. Cordiali saluti (PS: per la prossima volta, La invito ad inoltrare le domande o i commenti nei post relativi all’argomento richiesto. Grazie)

MariaPubblicato il7:10 pm - Dic 2, 2011

egr. avv.
la mia autovettura era assicurata x furto con la Faro Assicurazioni.
è stata rubata mentre era ancora in corso la polizza. ma ho letto che Faro è in liquidazione
posso pretendere comunque il pagamento della somma assicurata? chi paga?
grazie mille per la risposta

Marco OcraPubblicato il7:07 pm - Dic 5, 2011

Gent.mo Avv. Boccia, sono un operaio di 40 anni che nel 1991 aveva stipulato una polizza con la Alpi Assicurazioni dal 1994 in stato di liquidazione coatta amministrativa. La mia polizza copriva anche i casi di furto, ed infatti nel 1992 durante un soggiorno in Puglia, venivo derubato della mia utilitaria. Dopo aver cominciato ad inoltrare richieste per ottenere il risarcimento, che per passaggio in giudicato di una sentenza mi è dovuto (l’assicurazione è stata giudicata in contumacia)e non ricevendo nessuna risposta da parte del liquidatore dell’assicurazione suddetta, volevo chiederle, c’è un modo per ottenere quanto mi è dovuto? Devo scrivere al ministero dello sviluppo economico? All’Isvap? Sono disperato perché è una storia che sta andando avanti dagli anni Novanta. In un Suo commento, lei ha parlato dell’art. 169 del Codice delle assicurazioni private, ma la mia polizza l’ho sottoscritta nel 1991 quindi questa nuova normativa non è applicabile, o sbaglio? Come posso fare per ottenere quanto a me dovuto?

    Raffaele BocciaPubblicato il7:59 am - Dic 6, 2011

    La sentenza di che anno è? Nei confronti di chi è stata emessa? Le ricordo che, in mancanza di atti interruttivi, la maggior parte dei diritti si prescrive col decorso di dieci anni. Se lei ha ottenuto la sentenza contro Alpi, non credo che oggi può fare molto.

      Marco OcraPubblicato il9:35 am - Dic 7, 2011

      Grazie della risposta Avvocato, ho tralasciato però, non volutamente, una parte. Dopo la sentenza del 1995 che ha riconosciuto il mio diritto ad essere liquidato dall’assicurazione, con raccomandata a/r, sempre datata 1995, facevo la c.d. “insinuazione” affinchè il mio credito venisse ammesso nello stato passivo dell’assicurazione che nel frattempo , dal 23.05.1994, stava fallendo. Ora, come si può accelerare se possibile ovviamente il procedimento di liquidazione a mio favore? A chi dovrei scrivere?
      Grazie mille per l’interessamento

        Raffaele BocciaPubblicato il9:53 am - Dic 7, 2011

        Le cose stanno quindi diversamente. Se ha fatto domanda di insinuazione al passivo, deve attendere i tempi (lunghi) tipici delle procedure fallimentari. Non mi meraviglierei che quella della sua assicurazione fosse ancora in corso. Potrebbe provare a contattare il curatore per saperne di più, certo che a velocizzare la sua pratica non ci pensi proprio, perchè i fallimenti hanno, come detto, i loro tempi che vanno rispettati. Speri, piuttosto, che ci sia un attivo da liquidare. Le ricordo, piuttosto, che anche i creditori di una procedura falllimentare che duri in maniera esagerata possono richiedere l’indennizzo previsto dalla Legge Pinto. Cordiali saluti

          Marco OcraPubblicato il7:12 pm - Dic 7, 2011

          E’ stato davvero squisito, la ringrazio infinitamente per l’informazione perchè ero davvero disperato. Mi ha dato un motivo per essere fiducioso nonostante le (previste)lunghe tempistiche processuali. Un grazie di cuore

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