L’imprenditore deve curare la manutenzione della casella PEC

DiRaffaele Boccia

L’imprenditore deve curare la manutenzione della casella PEC


Gli Ermellini ribadiscono l’onere di colui che esercita attività d’impresa di munirsi di un indirizzo PEC ed assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta certificata.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16190/18, depositata il 20 giugno, pronunciandosi sull’impugnazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze aveva respinto il reclamo di una S.r.l. avverso la dichiarazione di fallimento della stessa società.

Quest’ultima ricorre dinanzi alla Corte di Cassazione dolendosi, per quanto d’interesse, del fatto che la notificazione dell’istanza di fallimento, pur essendo avvenuta in conformità all’art. 15 l. fall., era stata effettuata all’indirizzo PEC gestito dal commercialista, indirizzo peraltro non riconducibile alla società stessa, circostanza che aveva impedito l’incolpevole conoscenza del debitore dell’udienza prefallimentare. Sostiene pertanto il ricorrente che la notifica avrebbe dovuto in tal caso essere effettuata con le forme di cui agli artt. 154 e ss. c.p.c..

Il Collegio richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la notifica telematica del ricorso, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall., si ritiene perfezionata nel momento in cui il notificante abbia rispettato la sequenza procedimentale stabilita dalla legge. Dal punto di vista del mittente, occorre dunque avere riguardo alla ricevuta di accettazione che dimostra l’avvenuta spedizione del messaggio PEC, mentre, dal lato del destinatario, dovrà farsi riferimento alla ricevuta di avvenuta consegna che certifica appunto la consegna del messaggio PEC ed il relativo momento.

Il ricorrente prospetta esigenze di migliore comodità per il debitore invocando una notifica ordinaria a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo posta che però la Corte, invocando il principio cardine della celerità del processo, non condivide. Sottolineano infatti gli Ermellini che è onere di colui che eserciti attività d’impresa di munirsi di un indirizzo PEC ed assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta certificata, eventualmente anche delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo, fermo restando che la rinnovazione della notifica è necessaria solo laddove venga registrata un’anomalia nel sistema di comunicazione telematica.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte escluda che possa configurarsi un’ipotesi di forza maggiore nella mancata conoscenza dell’udienza prefallimentare che il ricorrente imputa alla mancata comunicazione della stessa da parte del commercialista.
Il ricorso viene quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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