Coronavirus: che succede se ho prenotato un viaggio?

DiRaffaele Boccia

Coronavirus: che succede se ho prenotato un viaggio?

I recenti provvedimenti emanati dal Governo mediante lo strumento del Decreto Legge hanno regolamentato la sorte dei contratti di viaggio e dei pacchetti turistici da eseguirsi durante questo periodo di forti restrizioni.

Attenzione: al momento in cui scriviamo (21 marzo 2020) il DPCM del 9 marzo scorso ha vigenza dal 9 marzo al 3 aprile 2020, e dunque tutto quello che è di seguito indicato vale, al momento, solo per i contratti da eseguirsi in questo periodo.

Il decreto del 9 marzo ha esteso a tutto il territorio italiano le restrizioni inizialmente previste solo per le prime aree dove si è sviluppato il contagio, in particolare il divieto di spostamenti, salvo che essi siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

Per i contratti di trasporto  aereo,  ferroviario,  marittimo, nelle acque interne o terrestre (art.28 D.L. 2 marzo 2020 n.9) e per i contratti di soggiorno (art.88 D.L. 17 marzo 2020 n.18) è stata prevista, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, la sopravvenuta impossibilità della  prestazionein capo ai soggetti che li hanno stipulati.

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento (artt. 1256 ss. c.c.). Quando la prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, e questi non sia in mora, l’obbligazione si estingue.

La normativa si applica ai soggetti:

a) Sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva ovvero la  permanenza  domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorita’  sanitaria competente;

 b) residenti,  domiciliati  o  destinatari  di  un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;

c) risultati positivi al virus COVID-19 per i  quali è  disposta  la  quarantena  con  sorveglianza  attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva  da  parte dell’autorita’ sanitaria competente  ovvero  il ricovero  presso  le strutture sanitarie; 

d) che hanno  programmato  soggiorni  o  viaggi  con partenza  o  arrivo  nelle  aree  interessate   dal   contagio (al momento, tutto il territorio nazionale);

e)  che hanno  programmato  la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell’articolo  3  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

f) che sono intestatari di titolo di viaggio,  acquistati  in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove  sia  impedito  o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione  della  situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. 

Ricorrendo una di queste ipotesi, occorrerà inviare una comunicazione al vettore, allegando il titolo di viaggio  e,  per i soggetti di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una  delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella  medesima  lettera

Tale comunicazione va effettuata entro trenta giorni decorrenti: 

    a) dalla cessazione delle situazioni nei casi di cui alle lettere da a) a d); 

    b) dall’annullamento, sospensione o  rinvio  del  corso  o  della procedura  selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e); 

    c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi  di  cui  alla lettera f). 

Il vettore, entro quindici giorni dalla ricezione di questa comunicazione, deve provvedere al rimborso del corrispettivo versato per il  titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

Le disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio  sia  stato  acquistato  per  il tramite di un’agenzia di viaggio. 

I soggetti aventi diritto possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza  attiva,  di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio.  

In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto  sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al  rimborso  entro 214 giorni dal recesso (comma 6 dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79), oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari  al rimborso spettante. 

In relazione alle ipotesi di cui alla lettera f), il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di  un voucher  di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

1 commento finora

larbiPubblicato il11:18 pm - Nov 25, 2023

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