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DiRaffaele Boccia

Il pagarè spagnolo

Il pagaré spagnolo, titolo di credito analogo alla cambiale pagherò italiana, trova disciplina nella Legge n. 19 del 16 luglio 1985 relativa alla Cambiale e all’Assegno agli articoli 94-97.

Il pagaré è un documento privato con cui una persona (emittente o sottoscrittore) si impegna a pagare ad un’altra persona o all’ordine di questa ad altra persona ugualmente identificata (beneficiario o portatore) una somma determinata ad una data stabilita e in un luogo prefissato.

Il pagaré spagnolo, come il pagherò cambiario in Italia, è un titolo cambiario caratterizzato da autonomia (è indipendente dal contratto sottostante), astrattezza (ha valore ed efficacia indipendentemente dalla causa che l’ha originato) e formalismo (contiene alcuni elementi essenziali e vale per ciò che è riportato sul titolo).

requisiti formali sono:

  • denominazione di pagaré inserita nel testo
  • promessa incondizionata di pagare una certa somma in euro o in moneta convertibile
  • data di scadenza (in mancanza il titolo è pagabile a vista)
  • luogo del pagamento (in mancanza si considera luogo di pagamento, nonché domicilio dell’emittente, il luogo di emissione)
  • nome della persona a cui effettuare il pagamento o al cui ordine il pagamento deve essere effettuato
  • data e luogo di emissione (se tale luogo non è espressamente indicato, si considera il domicilio dell’emittente)
  • firma dell’emittente il titolo.

La mancanza di tali requisiti fa venir meno il carattere di titolo cambiario del documento, che pertanto perderà valore di titolo esecutivo e varrà come mero elemento probatorio dell’esistenza del credito.

Se alcuni requisiti essenziali vengono omessi dall’emittente al momento dell’emissione (pagaré en blanco), il pagaré non perde validità se viene regolarizzato, cioè completato di tutti i requisiti essenziali, prima della scadenza.

In osservanza del principio di astrattezza, eventuali regolarizzazioni effettuate non in conformità con gli accordi negoziali che costituiscono la causa del titolo non possono giustificare il rifiuto a pagare da parte dell’emittente (salvo dolo o colpa grave di colui che ha provveduto alla regolarizzazione).

Per quanto riguarda le modalità di emissione, il pagaré può essere emesso:

  • a una persona determinata, con la clausola “no a la orden” (pagaré nominativo)
  • a una persona determinata, con o senza la clausola “a la orden” (pagaré all’ordine)
  • al portatore (pagaré al portatore).

Quale titolo cambiario, il pagaré è trasferibile mediante girata, anche se è stato emesso ad una persona determinata, senza la clausola “a la orden”.
Non possono, invece, essere trasferiti mediante girata i pagaré nominativi con clausola espressa “no a la orden” o espressione equivalente, quelli protestati o quelli per i quali sono decorsi i termini per il protesto.

Nei casi in cui il trasferimento mediante girata è escluso, il pagaré può, comunque, essere trasferito mediante cessione ordinaria del credito, in base alle disposizioni civilistiche dell’ordinamento spagnolo.

La scadenza, cioè la data di pagamento del pagaré, può essere definita come:

  • data fissa (la scadenza è al giorno indicato)
  • decorso di un certo termine dalla data di emissione (la scadenza si avrà decorsi i giorni indicati contando dalla data di emissione)
  • decorso un certo termine a vista (il pagamento del pagaré è rimandato al decorso di un certo termine dalla data del “visto” posto dall’emittente sul pagaré; qualora questi rifiuti di apporre il “visto” datato, il decorso dello stesso termine si avrà dalla data del protesto notarile)
  • a vista (il titolo è esigibile nel momento della sua presentazione al pagamento).

Nel computo dei termini non si comprendono i giorni festivi e se la data di scadenza cade in giorno festivo la scadenza è rinviata al giorno successivo non festivo.
Il pagaré deve essere presentato per il pagamento alla data di scadenza o nei due giorni feriali successivi. Se la scadenza è a vista dovrà presentarsi entro un anno dalla data di emissione.

Per quanto riguarda il luogo di presentazione, questo potrà essere stabilito al domicilio dell’emittente, al domicilio di altra persona o, come più spesso accade, presso un Istituto di credito.
In questo caso la domiciliazione può essere fatta presso una banca senz’altra previsione oppure su di un conto corrente aperto a nome dell’emittente presso una banca.

Quest’ultima ipotesi è di gran lunga la più ricorrente ed è l’elemento che caratterizza il pagherò formato assegno (che è un pagaré domiciliato per il pagamento presso una banca dove l’emittente dispone di fondi in un conto corrente a lui intestato).
Sul pagherò formato assegno è riportato il numero di conto corrente bancario dell’emittente, il nome dell’Istituto bancario che rilascia i carnet di pagaré e l’indicazione della sua dipendenza.

A differenza dell’assegno bancario, nel pagherò formato assegno la banca indicata sul titolo assume mera veste di soggetto domiciliatario per il pagamento e non di banca trattaria.
L’ordine incondizionato a pagare non viene impartito alla banca, ma è l’emittente stesso che si impegna direttamente al pagamento nei confronti del beneficiario che verrà fatto a valere sui fondi di cui egli ha disponibilità su un dato conto corrente bancario.

Nella prassi il pagherò formato assegno è stato creato allo scopo di sostituire l’assegno postdatato.
Si distingue dall’assegno bancario e da quello circolare attraverso l’iscrizione sul titolo della scadenza (vencimiento) e la dicitura “Por este pagaré me comprometto a pagar el dia del vencimiento indicado a …” (con questo pagherò mi impegno a pagare il giorno di scadenza indicato a …).

È largamente utilizzato dagli imprenditori spagnoli proprio in quanto consente di scadenzare i pagamenti in modo più rigoroso rispetto ad un normale assegno bancario. Se viene emesso con esclusione della possibilità di trasferimento mediante girata (nominativo con clausola “no a la orden” o clausola equipollente) esso non è soggetto a bollatura in Spagna.

Tuttavia quando il pagaré bancario spagnolo, giunto a scadenza, viene presentato all’incasso dall’esportatore italiano alla propria banca in Italia, trattandosi di un titolo assimilato ad una cambiale (avendone tutti i requisiti), sarà assoggettato alla bollaturacome previsto dalla vigente normativa fiscale italiana.

Tale costo aggiuntivo può, comunque, essere evitato ricorrendo alla procedura di incasso costituita dal servizio di “Lock box” che permette di negoziare il pagaré formato assegno direttamente in Spagna senza giungere in Italia.

In caso di mancato pagamento alla scadenza, il beneficiario del pagaré (formato assegno o non) può avviare le seguenti procedure giudiziali:

  • l’azione cambiaria diretta (acción cambiaria directa) contro l’emittente (e contro il suo eventuale avallante). Tale azione, che non richiede che venga levato protesto, consente l’instaurazione di un giudizio ordinario oppure del giudizio cambiario (juicio cambiario). Il giudizio cambiario consente una più rapida riscossione dell’importo dovuto. Tale azione si prescrive nel termine di tre anni dalla data di scadenza del pagaré;
  • l’azione cambiaria di regresso (acción cambiaria de regreso) contro i restanti eventuali obbligati cambiari (giranti e relativi avallanti). In tal caso è necessario, però, che sia stato levato protesto entro otto giorni feriali dal momento della scadenza del pagaré. Tale azione si prescrive nel termine di un anno dalla data del protesto cambiario.

fonte: http://www.mglobale.it/Internazionalizzazione/Pagamenti/In_Europa_e_USA/Spagna_il_paghero_formato_assegno.kl

DiRaffaele Boccia

Comunione legale e azienda gestita dai coniugi

La disciplina sull’azienda comune e sui beni destinati all’esercizio dell’impresa è contenuta negli articoli 177 e 178 del codice civile.

Nel codice si fa riferimento a due criteri per stabilire la proprietà dell’azienda e dei beni apportati, nonché la titolarità di utili ed incrementi ovvero la gestione dell’azienda e il momento della sua costituzione.

Se la gestione è di entrambi i coniugi, gioca un ruolo dirimente il momento della costituzione dell’azienda che può essere:
– anteriore al matrimonio
– successiva al matrimonio.

  • Nel primo caso, in comunione immediata, cadono solo gli utili e gli incrementi (art. 177 II comma c.c.), mentre i beni destinati all’esercizio dell’impresa (art. 178 c.c.) rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che l’ha costituita.
  • Nel secondo caso l’intera azienda confluirà immediatamente nel patrimonio comune di entrambi i coniugi.

Se la gestione dell’impresa è di un solo coniuge e l’azienda è costituita dopo il matrimonio, i beni destinati al suo esercizio divengono patrimonio comune solo allo scioglimento della comunione (178 c.c. I parte) mentre gli incrementi vi confluiscono anche se l’azienda è stata costituita in data anteriore al matrimonio.

In altre parole, i beni destinati all’esercizio dell’impresa del singolo coniuge che ha costituito un’azienda prima del matrimonio e che la gestisce da solo non entrano nella comunione attuale né residuale.

Si precisa che per beni destinati all’esercizio di un’impresa di cui all’art. 178 c.c. non rientrano i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge (quale ad esempio l’avvocato, il medico etc) che sono invece regolati dal successivo art. 179 lett. d) c.c.

Ma cosa si deve intendere per incrementi?

La legge non spiega il significato di incrementi che pertanto va interpretato in senso conforme ai principi generali.

Si ravvisa un incremento laddove vi sia un aumento di valore dell’azienda per effetto di acquisto di beni strumentali, immobilizzazioni materiali o immateriali in genere e pertanto ogniqualvolta il patrimonio aziendale risulti accesciuto da scelte volte a migliorare gli assetti dell’impresa.

L’appartenenza degli incrementi segue il principio della gestione dell’impresa: se gestita da entrambi, gli incrementi fanno parte della comunione attuale, mentre se l’impresa è individuale confluiscono nel patrimonio della comunione residuale.

DiRaffaele Boccia

INPDAP: sulla reversibilità spetta la IIS intera e la tredicesima mensilità

Chi percepisce dall’INPDAP una pensione ordinaria di reversibilità, e svolge ancora attività lavorativa (sia pubblica che privata) ovvero gode di due pensioni, ha diritto a vedersi corrispondere la tredicesima mensilità e l’indennità integrativa speciale in misura intera.

Si ha, altresì, diritto agli arretrati fino a cinque anni precedenti la richiesta, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

In tema di tredicesima, leggi anche questo

Per sapere se avete diritto o per qualsiasi altra informazione sulla vostra pensione, basta inviare una mail cliccando qui

N.B.: I dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy, utilizzati solo per lo scopo per il quale sono richiesti e poi immediatamente cancellati.


DiRaffaele Boccia

Mediaset Premium Easy Pay e la tessera non inviata

Ho ricevuto diverse segnalazioni da clienti Mediaset Premium i quali lamentano il mancato invio della nuova tessera in sostituzione di quella scaduta il 30 giugno scorso. Il problema comincia a diventare pressante con l’approssimarsi dei principali eventi calcistici.

In effetti, ho provato personalmente a contattare il call-center e, come già anticipato dai clienti insoddisfatti, la risposta è che la tessera nuova risulterebbe inviata ma non recapitata. A chi chiama viene assicurato che si provvederà ad un nuovo invio entro sette giorni. Tuttavia, nessuna scheda è stata ancora consegnata.

Consiglio, dunque, di spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno (RTI S.p.A., Casella Postale 101, 20052 Monza (MI) invitando Mediaset all’invio entrerà 5 giorni, riservandosi il diritto al risarcimento dei danni. Infatti, in tutti i casi posti alla mia attenzione, Mediaset continua ad incassare il canone mensile (trattasi dell’offerta Easy Pay) con addebito in conto corrente.

Premesso che nel frattempo si ha il diritto di sospendere i pagamenti (a chi è inadempiente non si deve adempiere, dicevano i latini), decorso inutilmente detto termine, bisognerà ricorrere alle procedure previste dalla delibera 173/07/CONS (“procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti”) innanzi al Co.re.com. o, nelle regioni in cui manca, alla camera di Commercio. Il modulo è scaricabile dal sito dell’AGCOM (clicca qui).

Se decorrono 30 giorni senza essere convocati per il tentativo di conciliazione, si potrà iniziare un giudizio, nel quale richiedere l’adempimento ed il risarcimento dei danni (che potrebbe essere quantificato con il costo affrontato per l’acquisto di un diverso servizio per accedere agli stessi contenuti offerti da Easy Pay).

A mio parere non conviene chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, perchè risolvendo il contratto e volendo ancora usufruire dei servizi “calcio” di Mediaset Premium, occorrerà stipularne uno nuovo ed accedere ad una nuova offerta, che, attualmente, prevede un canone maggiore di quella di Easy Pay.

DiRaffaele Boccia

posso incassare l’assegno postdatato?

Salve, due anni fa prestai una importante somma ad un amico che doveva far fronte ad una momentanea difficoltà economica. A garanzia di questo prestito, nonostante la reciproca fiducia, egli insistette a farmi un suo assegno su cui appose la data del 30.12.2010, assicurandomi la restituzione appena risolto il problema. Sono passati quasi due anni, so che ha risolto i suoi problemi, tuttavia tarda a restituirmi i soldi accampando banali scuse che hanno finito per deteriorare i nostri rapporti. Un amico mi ha detto che posso incassare subito l’assegno, ma temo di passare dalla ragione al torto.

 

In effetti il suo amico ha ragione. La postdatazione dell’assegno, che è una pratica molto diffusa nei rapporti commerciali, così come il patto con cui emittente e beneficiario convengono di attribuire all’assegno una semplice funzione di garanzia, non viziano in alcun modo il titolo, tanto è vero che la legge consente al prenditore di esigere immediatamente il pagamento: l’art.31 comma 2 r.d. 21 dicembre 1933 n.1736 (cd. Legge sugli assegni) prevede, infatti, che l’assegno postdatato possa essere presentato per la riscossione prima del giorno indicato come data di emissione, considerandolo “pagabile nel giorno di presentazione” (in questo senso, si è espressa più volte la Cassazione: 25 maggio 2001, n.7135; 30 maggio 1996, n.5039; 11 maggio 1991, n.5278).

La postdatazione ovvero l’accordo sulla mera funzione di garanzia del titolo, che ricorre spesso per indurre a futuri adempimenti, comportano solo la nullità del patto anzidetto (per contrarietà a norme imperative contenute negli artt.1 e 2 del r.d. richiamato), e deve ritenersi che, in tal caso, non diversamente da quello dell’assegno regolarmente datato, il titolo corrisponda ad una promessa di pagamento (art.1988 c.c.). Numerose le sentenze in merito: Tribunale di Nola, sez.II, 30 ottobre 2007; Tribunale Torino, sez. VIII; Pretura di Salerno, 19 luglio 1999; Cassazione civile, sez.I, 16 novembre 1990, n.11100.

Da quanto sopra detto consegue che:
a) la postdatazione ovvero l’accordo tra traente e beneficiario sulla mera funzione di garanzia dell’assegno bancario emesso non inducono la nullità dell’assegno stesso, ma comportano solo la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito;
b) l’assegno bancario postdatato, come quello privo di data ovvero quello emesso con funzione di garanzia, devono ritenersi venuti ad esistenza come titoli di credito e mezzi di pagamento al momento stesso della loro emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (in questo caso, lei).

Quindi, per rispondere al suo quesito, il titolo di cui lei è in possesso è pienamente efficace, e vale come promessa di pagamento, con conseguente obbligo per il suo amico di corrispondere subito le somme in esso indicate. Può, dunque, versare l’assegno per l’incasso senza alcun timore.