Gli Ermellini ribadiscono l’onere di colui che esercita attività d’impresa di munirsi di un indirizzo PEC ed assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta certificata. Leggi tutto
Gli Ermellini ribadiscono l’onere di colui che esercita attività d’impresa di munirsi di un indirizzo PEC ed assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta certificata. Leggi tutto
Con interessante pronuncia, la Corte di Cassazione (sez. I Civile, ordinanza 7 marzo – 31 maggio 2017, n. 13746) ha affermato che l’imprenditore che intenda dimostrare di non essere fallibile avvalendosi di bilanci depositati in ritardo e ritenuti inattendibili rischia ugualmente di essere sottoposto a procedura concorsuale.
Come è noto, il bilancio di esercizio delle società di capitali, per il quale l’art. 2435, 1 co., cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall’art. 2478-bis, 2 co.) prevede che, entro trenta giorni dall’approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza), Leggi tutto
La Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 25513/17, depositata il 26 ottobre, ritorna sulla vexata questio dell’onere del creditore in opposizione allo stato passivo di riprodurre i documenti già allegati alla domanda di ammissione al passivo e trasmessi a mezzo pec al Curatore, ribadendo l’importante principio di non dispersione della prova già acquisita al processo.
Questi i passaggi fondamentali della pronuncia della Suprema Corte:
La questione sottesa ai motivi di ricorso concerne l’interpretazione dell’art. 99 legge fall. nella parte in cui prevede che il ricorso in opposizione debba contenere “a pena di decadenza l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti” (art. 99, comma 2, n. 4), dovendosi verificare se tale Leggi tutto
Con l’ordinanza 19 novembre 2015 – 15 gennaio 2016, n. 655 la Corte di Cassazione ritorna sulle modalità di insinuazione al passivo dei crediti erariali nei confronti della società dichiarata fallita.
Come già precedentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5063108, Cass. ord. nn. 120191011, 38761015, 46311015,), i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. I. fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore.
L’assunto secondo cui, in difetto di notificazione della cartella, resterebbe precluso al curatore di contestare la sussistenza del credito dinanzi al giudice tributario, così che il credito possa essere ammesso con riserva, trova smentita nel mero rilievo che l’organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi dell’art. 19 dei d. Igs. n. 465192, ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga previamente intimato il pagamento.