Archivio per Categoria Immobili

DiRaffaele Boccia

La villetta a metà con chi non vuole vendere

gentile avvocato,
sono comproprietaria al 50% di una villetta indivisibile. L’altra proprietaria non vuole nè vendere nè comprare l’altra metà. In questa villetta vivo con mio marito da due anni e nessuno dei due possiede altri immobili. L’altra proprietaria, con famiglia, vive in una sua casa di proprietà. Vorrei chiedere la divisione giudiziale, quale probabilità ho di ottenere l’intero immobile? in qualche modo la scelta verrà influenzata dal fatto che i miei genitori possiedano altre proprietà (appartamenti)? grazie della risposta

gentile signora,

la divisione giudiziale, in caso di mancato accordo, è l’unica strada percorribile, ma è sempre rischioso esprimersi in termini percentuali sull’esito di un giudizio.

Posso dirle che, in caso di mancato accordo tra le parti in sede di divisione giudiziale, qualora vi sia una contemporanea richiesta di assegnazione di un immobile indivisibile, la facoltà del giudice di attribuire per intero il cespite all’uno anziché all’altro condividente rientra tra i poteri discrezionali del giudice stesso. E’ evidente che nell’uso di questa sua discrezionalità, il giudice dovrà richiamarsi a criteri ragionevoli e quanto più oggettivi possibile, per cui il fatto che l’immobile è attualmente da lei occupato e che lei non possiede altri beni a differenza dell’altra comproprietaria sono tutti elementi che fanno propendere per una soluzione più favorevole alla sua posizione. A nulla rileva, a mio parere, il fatto che i suoi genitori possiedano altri beni immobili.

DiRaffaele Boccia

Ipoteche illegittime: prime condanne dell’Equitalia

Si comincia ad assistere alle prime condanne dell’Equitalia al pagamento di un indennizzo allorquando essa abbia erroneamente iscritto ipoteca sugli immobili del contribuente (Tribunale Roma, sezione di Ostia, sentenza 09.12.2010).

Tanto, per effetto della modifica al codice di procedura civile apportata dalla legge 18 giugno 2009, n.69, che ha introdotto il terzo comma dell’art.96.

Tale disposizione, intitolata “responsabilità aggravata“, così dispone:

1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

2. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

Dunque, con l’entrata in vigore della norma (4.7.2009), il quadro previgente è sostanzialmente cambiato.

Infatti, non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno, essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro. In sostanza, l’indennizzo (è più corretto qualificarlo così anzichè risarcimento danni), prescindendo da analisi in ordine all’elemento soggettivo (dolo o colpa grave), richiesto per le fattispecie di cui ai commi precedenti, si presenta alla stregua di una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente, irrogata non (necessariamente) su richiesta di parte, e la cui applicabilità non è subordinata alla concomitante sussistenza delle fattispecie dei primi due commi.

Difatti, la lettera della norma è resa ancor più chiara dall’uso della locuzione “in ogni caso”, che lascia intendere che la condanna può essere emessa in tutti i casi in cui, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.

Il caso tipico è quello dell’ipoteca illegittimamente iscritta dall’Agente della riscossione in base a titolo sospeso (perchè impugnato in altra sede) ovvero quando l’importo del credito non ammette l’iscrizione (come sappiamo, infatti, al di sotto degli ottomila euro non è più possibile escrivere ipoteca).

La quantificazione dell’indennizzo viene rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, tenuto conto delle circostanza del caso concreto.

La condanna, dunque, va correlata, nel quantum, al grado di colpa che il Giudice ravvisa nella condotta dell’Agente, che può dipendere dalla conoscenza (o conoscibilità) che esso aveva della sospensione del titolo (ad esempio, per aver preso parte al giudizio che l’ha dichiarata), dalla condotta processuale della stessa (una cosa sarà ammettere in giudizio l’errore, altra difendersi strenuamente e con argomenti giuridici poco pertinenti o palesemente infondati), e da altri elementi ancora che la fattispecie concreta faccia emergere.

Non si può, poi, trascurare che gli Agenti della riscossione svolgono un ruolo di grande responsabilità, per cui la loro azione deve essere sempre improntata a principi di responsabilità, prudenza ed equilibrio appropriati alla funzione latu sensu pubblica che l’Agente esplica.

Ritengo, tuttavia, che ad analoghe conclusioni possa giungersi anche in caso di errata iscrizione di fermo amministrativo su veicoli, provvedimento questo, per certi versi, ancora più invasivo dell’ipoteca, in quanto costringe taluno a non utilizzare il proprio veicolo, con gravi ripercussioni sulle normali attività personali e lavorative (si pensi, ad esempio, ad un provvedimento di fermo iscritto in danno di tutti i veicoli di una società).

Nel caso richiamato (Tribunale Roma, sezione di Ostia, sentenza 09.12.2010) il Giudice ha condannato l’Equitalia Gerit al pagamento della somma di € 25.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..

Prima della descritta riforma, il Giudice, rilevata l’illegittimità dell’iscrizione d’ipoteca, si limitava ad ordinarne la cancellazione a cura e spese dell’Agente, senza riconoscere, in genere, alcun tipo di risarcimento danni. Si sosteneva, infatti, che il peso imposto dall’ipoteca non era di per sè un onere che arrecava danno a chi lo subiva, salva la prova contraria (sempre di difficile dimostrazione) che chi l’avesse subita era in procinto o aveva necessità di commercializzare il bene e il vincolo posto dall’Agente gli aveva fatto sfumare una valida occasione di vendere.

DiRaffaele Boccia

Boom dei pignoramenti immobiliari

Boom dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari. Secondo i dati dell’Adusbef, quest’anno sono aumentati del 31,8% rispetto al 2009, con punte del 54,8% a Torino. “L’insostenibile crisi economica – sottolinea l’associazione dei consumatori – porta sempre piu’ famiglie italiane a non poter onorare le rate dei mutui, impegno sempre piu’ gravoso che mangia il 33% del reddito e si traduce, per almeno 350 mila famiglie, in un rischio di insolvenza”.

L’Adusbef chiede dunque urgentemente un “decreto salva-famiglie”, con sgravi fiscali per i redditi sotto i 25mila euro. Secondo l’associazione dei consumatori “le stime 2010 sul numero di pignoramenti ed esecuzioni, potrebbe salire del 69,35% in media, che sommati agli ultimi due anni, (+22,3 nel 2008, +15,7 nel 2009), ammontano al 60,5% nel triennio 2008/2010”.

Gli aumenti maggiori si registrano a Milano (+1.592, che ammontano quindi a 4.885), seguita da Torino (+930 con un totale di 2.627); Roma (+728, con un totale di 2.703); Monza (+424, con un totale di 1.539); Verona (+425 per un totale di 1.996); Bergamo (+416, pari a 1.586); Lecce (+365 per un totale di 1.586); Brescia (+290 con un totale di 1.408); Genova (+336 con un ammontare di 1.053); Bari (+340 che assommano a 1.390); Firenze (+199, che ammontano a 987); Padova (+168 per 1.067 pignoramenti).

Insomma, serve il “decreto salva-famiglie a favore di lavoratori a reddito fisso e dei pensionati, per attutire le gravi ricadute sull’economia reale che gia’ sconta una recessione da economia di guerra che diventera’ piu’ pesante nei prossimi mesi quando il crack finanziario globale dispieghera’ i suoi effetti sulle fasce sociali piu’ deboli e vulnerabili prive di ammortizzatori sociali”.

Fonte Tgcom

DiRaffaele Boccia

Obbligo di indicazione dei dati catastali nei contratti di locazione e negli atti pubblici

Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 Maggio 2010 è stato pubblicato il D.L. n. 78/2010. Di seguito riportiamo il testo dell’art. 19 di tale D.L. segnalando fin da ora due rilevanti novità :

dal 1° Luglio 2010 i contratti di locazione immobiliare, nonché le relative risoluzioni o proroghe, devono contenere i dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione degli stessi è punita con una sanzione oscillante tra il 120 ed il 240 % dell’imposta di registro dovuta;

– dal 1° Luglio 2010 gli atti notarili aventi ad oggetto il trasferimento di immobili devono contenere, a pena di nullità, gli identificativi catastali, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione del soggetto titolare circa la conformità dei dati catastali allo stato di fatto.


L’articolo 19 D.L. n. 78/2010

Viene istituita, dal 1° gennaio 2011, l’Anagrafe Immobiliare Integrata gestita dall’Agenzia del Territorio. L’Anagrafe individua per ciascun immobile il soggetto titolare di diritti reali. L’accesso all’Anagrafe è garantito ai Comuni. Verrà istituita l’attestazione integrata ipotecario – catastale. Entro il 30.09.2010, l’Agenzia del Territorio ultimerà la pubblicazione degli elenchi degli immobili iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità. Entro il 31.12.2010 i titolari di immobili ex rurali, già individuati in pubblicazioni avvenute fino al 31.12.2009, devono presentare la richiesta di aggiornamento catastale. In mancanza, l’Agenzia del Territorio attribuisce una rendita presunta iscritta provvisoriamente in catasto. Entro il 31.12.2010 i titolari di immobili che abbiano subito interventi edilizi comportanti una variazione di consistenza o di destinazione devono presentare la richiesta di aggiornamento catastale. In mancanza, l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di conseguenza.
Dal 1° Luglio 2010, gli atti notarili aventi ad oggetto il trasferimento di immobili devono contenere, a pena di nullità, gli identificativi catastali, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione del soggetto titolare circa la conformità dei dati catastali allo stato di fatto. Il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la conformità con i registri immobiliari.

Dal 1° Luglio 2010, i contratti di locazione immobiliare ( e le relative risoluzioni o proroghe) devono contenere i dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione è punita con la sanzione dal 120 al 240 per cento dell’imposta di registro dovuta.