La Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 25513/17, depositata il 26 ottobre, ritorna sulla vexata questio dell’onere del creditore in opposizione allo stato passivo di riprodurre i documenti già allegati alla domanda di ammissione al passivo e trasmessi a mezzo pec al Curatore, ribadendo l’importante principio di non dispersione della prova già acquisita al processo.
Questi i passaggi fondamentali della pronuncia della Suprema Corte:
La questione sottesa ai motivi di ricorso concerne l’interpretazione dell’art. 99 legge fall. nella parte in cui prevede che il ricorso in opposizione debba contenere “a pena di decadenza l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti” (art. 99, comma 2, n. 4), dovendosi verificare se tale Leggi tutto