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DiRaffaele Boccia

Anche il Tribunale di Torino sui termini di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo

Diamo conto di altra recente pronuncia in materia di termini per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo

Tribunale di Torino – Ordinanza del 11-10-2010 (est. dott. Liberati)


Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” –  Cd. Overruling – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Applicazione dell’art. 153 c.p.c. – Remissione in termini

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, non può avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010). Pertanto, la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata sono riconducibili ad un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta (nel caso di specie viene esclusa la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU. 9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ricorrendo allo strumento della remissione in termini)

DiRaffaele Boccia

Dal Tribunale di Varese una prima sentenza “salva-opposizioni”

Cambiare le regole del gioco a partita già iniziata è contrario all’esigenza di certezza del diritto ed all’interesse pubblico alla prevedibilità delle decisioni e l’ordinamento civile italiano, rafforzando nel tempo l’efficacia vincolante del precedente di legittimità, in particolare di quello autorevole reso a Sezioni Unite, ha inteso perseguire l’obiettivo di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione della legge.

E’ quanto in sostanza afferma il Tribunale di Varese (sentenza 8 ottobre 2010 – la leggi qui per esteso) per escludere la retroattività del nuovo principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nella sentenza si afferma, con ampi richiami al Common Law, che, in caso di cd. overruling – e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa. Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio di nuovo conio.

Pertanto viene esclusa la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU.9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Leggi anche la successiva sentenza del Tribunale di Torino QUI

DiRaffaele Boccia

Così è la Giustizia (se vi pare)

Mi è capitata una cosa che mi ha lasciato basito e che ritengo meriti di essere riportata.

Il 20 luglio scorso deposito opposizione a sanzione amministrativa dinanzi ad un Ufficio del Giudice di pace.

Stamattina mi vedo recapitare la comunicazione della cancelleria con la fissazione dell’udienza:

18 maggio 2016 !

I commenti li lascio a Voi.

P.S.: ho volutamente omesso l’indicazione dell’Ufficio.

DiMargherita D'Amelio

Funzione e presupposti del sequestro conservativo (art.671 c.p.c.)

La funzione del sequestro conservativo non è quella di sottrarre il bene al titolare dello stesso, ma quella di stabilizzare il patrimonio: in sostanza, il sequestro conservativo serve a rendere inoffensiva per il creditore la disposizione giuridica del bene da parte del debitore, poiché i suoi effetti consistono nell’apposizione di un vincolo giuridico sullo stesso bene tale da rendere improponibile la sua disposizione.

Proprio in virtù della funzione del sequestro, il legislatore ha richiesto, ai fini della concessione dello stesso, la mera sussistenza del “fumus boni iuris“, ovvero la prova sommaria dell’esistenza dell’asserito credito, demandando alla successiva ed obbligatoria fase di merito la reale prova ed accertamento del danno.

Ed infatti ai fini della sussistenza del “fumus boni iuris” necessario per l’ammissibilità del sequestro conservativo, è sufficiente che sia accertata, con delibazione sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza ed al suo ammontare, anzi potendo il provvedimento cautelare essere concesso anche a tutela di ragioni di credito non ancora attuali, ma di probabile insorgenza, allorché al momento della richiesta cautelare sia già in essere il rapporto da cui origina il futuro credito, si sia già verificata la situazione di fatto che lo determina, e sia possibile esperire un giudizio di probabilità in ordine all’attualità del diritto al tempo dell’esito del giudizio di merito.

L’emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l’esistenza, inoltre, del “periculum in mora” – cioè del fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito.

In particolare, il secondo requisito può essere desunto, anche alternativamente, sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il suo comportamento, che rendano verosimile la eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento di suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta.

La carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare.

DiRaffaele Boccia

I termini di costituzione per l’opponente a decreto ingiuntivo sono sempre ridotti alla metà

Con la sentenza che segue le Sezioni Unite della Cassazione ribaltano il consolidato orientamento giurisprudenziale che sanciva la riduzione del termini per la costituzione a cinque giorni solo nel caso in cui l’opponente a decreto ingiuntivo avesse assegnato all’opposto un temine a comparire inferiore a quello legale di 90 giorni.

Non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma.

Cassazione, Sezioni unite civili, 9 settembre 2010, n. 19246 (leggi la sentenza per esteso)

Tale pronuncia ovviamente apre dubbi sulla proponibilità delle opposizioni a decreto ingiuntivo pendenti in cui la costituzione dell’opponente non sia avvenuta entro i cinque giorni.

Segnaliamo, peraltro, un’altra recente sentenza (Cassazione n° 15811 del 2 luglio 2010) in tema di rimessione in termini, che potrebbe fungere da rimedio alla questione sulla proponibilità: “Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, “ex post” rivelatesi non più attendibili.”

LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO SULLA RECENTE PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA DELL’8 OTTOBRE 2010 (QUI). trovi anche la sentenza per esteso