Archivio per Categoria Recupero crediti

DiRaffaele Boccia

Nuovo pignoramento presso terzi: guai al terzo che non compare

Con l’art.20 della Legge di stabilità (legge 24 dicembre 2012 n. 228), pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2012 n. 302, sono state apportate rilevanti modifiche al procedimento di pignoramento presso terzi.

Oltre a stabilire l’obbligo di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del creditore procedente, così da rendere possibile la dichiarazione di quantità, oltre che a mezzo raccomandata, anche con questo strumento, l’intervento legislativo prevede conseguenze molto particolari in caso di mancata comparizione del terzo, in caso di crediti di lavoro.

Difatti, il nuovo art.548 c.p.c., interamente modificato, ora così stabilisce:

«(Mancata dichiarazione del terzo). — Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Il pagamento all’agente di commercio senza autorizzazione non libera

Buongiorno. Sono titolare di una piccola ditta e ho acquistato, tramite un agente di commercio, della merce. Al momento del pagamento, l’agente mi ha chiesto di eseguire un bonifico a suo favore, applicandomi anche uno sconto. Dopo parecchi mesi, mi arriva una lettera della società venditrice che richiede il pagamento della fattura. Ho chiamato per chiarire, ma la società venditrice mi risponde che l’agente non aveva alcun potere di incassare e che devo pagare direttamente a loro. L’agente è divenuto irreperibile. Possibile che devo pagare due volte? (Victor, email)

Salve. Il pagamento effettuato nelle mani dell’agente libera l’acquirente solo a determinate condizioni.

In particolare, l’agente, che in generale non ha il potere di riscuotere i crediti (art.1744 c.c.), dovrebbe avere una specifica autorizzazione in tal senso dal venditore. E’ buona regola, dunque, prima di procedere al pagamento in favore del cd. “rappresentante”, accertarsi che egli abbia questo potere, magari, nel caso in cui l’agente non possa documentarlo, chiedendo al venditore di metterlo per iscritto (anche con fax).

Pagare direttamente all’agente è cosa da evitare, in quanto ci si espone al rischio di un doppio pagamento. Lei avrebbe potuto liberarsi consegnandogli un assegno non trasferibile all’ordine della venditrice, mentre accreditargli la somma sul suo personale conto corrente non la libera dall’obbligazione.

Inoltre, l’agente, seppure autorizzato a riscuotere, non può mai concedere scontri (nè dilazioni), che vanno concordati sempre col venditore.

Altro discorso è presentare una querela nei confronti dell’agente, in quanto nella sua condotta è ravvisabile senz’altro una truffa in suo danno.

DiRaffaele Boccia

Equitalia e la dichiarazione stragiudiziale del terzo (art.75-bis DPR 602/73)

Può capitare di vedersi recapitare una comunicazione da parte dell’Equitalia (Agente di riscossione) contenente l’invito ad indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le somme o le cose dovute ad altro soggetto di cui il destinatario della missiva risulti debitore.

Tale comunicazione costituisce l’avvio della procedura di pignoramento presso terzi prevista dagli articoli 72 bis e 75 bis del DPR n. 602/1973.

La risposta all’invito, per cui è concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento, costituisce un preciso onere, in quanto, in caso di inadempimento, è prevista la sanzione di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 471 del 1997 (violazione degli obblighi degli operatori finanziari in materia di sanzioni tributarie non penali, sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 2.065,83 ad un massimo di euro 20.658,27).

Questa procedura speciale consente alla PA di recuperare un credito vantato da un soggetto iscritto a ruolo pignorandone il credito da un debitore di questi attraverso un iter più veloce del procedimento di pignoramento presso terzi previsto dal codice di procedura civile, e, quindi, senza necessariamente ricorrere ad una pronuncia giudiziale.

Infatti, ricevuta la risposta positiva del terzo debitore (cosiddetta dichiarazione stragiudiziale del terzo), l’Agente può scegliere di procedere – secondo il rito speciale oppure ordinario, quindi rispettivamente in forza degli artt. 72 e 72 bis, D.P.R. 602/1973 ovvero dell’art. 543 e segg. c.p.c. – all’espropriazione mobiliare presso terzi ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste dall’art. 75 bis, D.P.R. 602/1973.

Nel caso ricorra alla procedura di cui all’art.72 bis, l’Agente notifica al debitore un atto di pignoramento contenente l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

L’atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione.

Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, l’Agente procederà, in conformità delle norme del codice di procedura civile, ad accertare la sussistenza del debito del terzo nei confronti del contribuente debitore, citandoli entrambi

Si evidenzia, infine, che l’Agente della riscossione può avanzare la richiesta di dichiarazione stragiudiziale del terzo qualsiasi sia l’importo dovuto.

DiRaffaele Boccia

Il pagarè spagnolo

Il pagaré spagnolo, titolo di credito analogo alla cambiale pagherò italiana, trova disciplina nella Legge n. 19 del 16 luglio 1985 relativa alla Cambiale e all’Assegno agli articoli 94-97.

Il pagaré è un documento privato con cui una persona (emittente o sottoscrittore) si impegna a pagare ad un’altra persona o all’ordine di questa ad altra persona ugualmente identificata (beneficiario o portatore) una somma determinata ad una data stabilita e in un luogo prefissato.

Il pagaré spagnolo, come il pagherò cambiario in Italia, è un titolo cambiario caratterizzato da autonomia (è indipendente dal contratto sottostante), astrattezza (ha valore ed efficacia indipendentemente dalla causa che l’ha originato) e formalismo (contiene alcuni elementi essenziali e vale per ciò che è riportato sul titolo).

requisiti formali sono:

  • denominazione di pagaré inserita nel testo
  • promessa incondizionata di pagare una certa somma in euro o in moneta convertibile
  • data di scadenza (in mancanza il titolo è pagabile a vista)
  • luogo del pagamento (in mancanza si considera luogo di pagamento, nonché domicilio dell’emittente, il luogo di emissione)
  • nome della persona a cui effettuare il pagamento o al cui ordine il pagamento deve essere effettuato
  • data e luogo di emissione (se tale luogo non è espressamente indicato, si considera il domicilio dell’emittente)
  • firma dell’emittente il titolo.

La mancanza di tali requisiti fa venir meno il carattere di titolo cambiario del documento, che pertanto perderà valore di titolo esecutivo e varrà come mero elemento probatorio dell’esistenza del credito.

Se alcuni requisiti essenziali vengono omessi dall’emittente al momento dell’emissione (pagaré en blanco), il pagaré non perde validità se viene regolarizzato, cioè completato di tutti i requisiti essenziali, prima della scadenza.

In osservanza del principio di astrattezza, eventuali regolarizzazioni effettuate non in conformità con gli accordi negoziali che costituiscono la causa del titolo non possono giustificare il rifiuto a pagare da parte dell’emittente (salvo dolo o colpa grave di colui che ha provveduto alla regolarizzazione).

Per quanto riguarda le modalità di emissione, il pagaré può essere emesso:

  • a una persona determinata, con la clausola “no a la orden” (pagaré nominativo)
  • a una persona determinata, con o senza la clausola “a la orden” (pagaré all’ordine)
  • al portatore (pagaré al portatore).

Quale titolo cambiario, il pagaré è trasferibile mediante girata, anche se è stato emesso ad una persona determinata, senza la clausola “a la orden”.
Non possono, invece, essere trasferiti mediante girata i pagaré nominativi con clausola espressa “no a la orden” o espressione equivalente, quelli protestati o quelli per i quali sono decorsi i termini per il protesto.

Nei casi in cui il trasferimento mediante girata è escluso, il pagaré può, comunque, essere trasferito mediante cessione ordinaria del credito, in base alle disposizioni civilistiche dell’ordinamento spagnolo.

La scadenza, cioè la data di pagamento del pagaré, può essere definita come:

  • data fissa (la scadenza è al giorno indicato)
  • decorso di un certo termine dalla data di emissione (la scadenza si avrà decorsi i giorni indicati contando dalla data di emissione)
  • decorso un certo termine a vista (il pagamento del pagaré è rimandato al decorso di un certo termine dalla data del “visto” posto dall’emittente sul pagaré; qualora questi rifiuti di apporre il “visto” datato, il decorso dello stesso termine si avrà dalla data del protesto notarile)
  • a vista (il titolo è esigibile nel momento della sua presentazione al pagamento).

Nel computo dei termini non si comprendono i giorni festivi e se la data di scadenza cade in giorno festivo la scadenza è rinviata al giorno successivo non festivo.
Il pagaré deve essere presentato per il pagamento alla data di scadenza o nei due giorni feriali successivi. Se la scadenza è a vista dovrà presentarsi entro un anno dalla data di emissione.

Per quanto riguarda il luogo di presentazione, questo potrà essere stabilito al domicilio dell’emittente, al domicilio di altra persona o, come più spesso accade, presso un Istituto di credito.
In questo caso la domiciliazione può essere fatta presso una banca senz’altra previsione oppure su di un conto corrente aperto a nome dell’emittente presso una banca.

Quest’ultima ipotesi è di gran lunga la più ricorrente ed è l’elemento che caratterizza il pagherò formato assegno (che è un pagaré domiciliato per il pagamento presso una banca dove l’emittente dispone di fondi in un conto corrente a lui intestato).
Sul pagherò formato assegno è riportato il numero di conto corrente bancario dell’emittente, il nome dell’Istituto bancario che rilascia i carnet di pagaré e l’indicazione della sua dipendenza.

A differenza dell’assegno bancario, nel pagherò formato assegno la banca indicata sul titolo assume mera veste di soggetto domiciliatario per il pagamento e non di banca trattaria.
L’ordine incondizionato a pagare non viene impartito alla banca, ma è l’emittente stesso che si impegna direttamente al pagamento nei confronti del beneficiario che verrà fatto a valere sui fondi di cui egli ha disponibilità su un dato conto corrente bancario.

Nella prassi il pagherò formato assegno è stato creato allo scopo di sostituire l’assegno postdatato.
Si distingue dall’assegno bancario e da quello circolare attraverso l’iscrizione sul titolo della scadenza (vencimiento) e la dicitura “Por este pagaré me comprometto a pagar el dia del vencimiento indicado a …” (con questo pagherò mi impegno a pagare il giorno di scadenza indicato a …).

È largamente utilizzato dagli imprenditori spagnoli proprio in quanto consente di scadenzare i pagamenti in modo più rigoroso rispetto ad un normale assegno bancario. Se viene emesso con esclusione della possibilità di trasferimento mediante girata (nominativo con clausola “no a la orden” o clausola equipollente) esso non è soggetto a bollatura in Spagna.

Tuttavia quando il pagaré bancario spagnolo, giunto a scadenza, viene presentato all’incasso dall’esportatore italiano alla propria banca in Italia, trattandosi di un titolo assimilato ad una cambiale (avendone tutti i requisiti), sarà assoggettato alla bollaturacome previsto dalla vigente normativa fiscale italiana.

Tale costo aggiuntivo può, comunque, essere evitato ricorrendo alla procedura di incasso costituita dal servizio di “Lock box” che permette di negoziare il pagaré formato assegno direttamente in Spagna senza giungere in Italia.

In caso di mancato pagamento alla scadenza, il beneficiario del pagaré (formato assegno o non) può avviare le seguenti procedure giudiziali:

  • l’azione cambiaria diretta (acción cambiaria directa) contro l’emittente (e contro il suo eventuale avallante). Tale azione, che non richiede che venga levato protesto, consente l’instaurazione di un giudizio ordinario oppure del giudizio cambiario (juicio cambiario). Il giudizio cambiario consente una più rapida riscossione dell’importo dovuto. Tale azione si prescrive nel termine di tre anni dalla data di scadenza del pagaré;
  • l’azione cambiaria di regresso (acción cambiaria de regreso) contro i restanti eventuali obbligati cambiari (giranti e relativi avallanti). In tal caso è necessario, però, che sia stato levato protesto entro otto giorni feriali dal momento della scadenza del pagaré. Tale azione si prescrive nel termine di un anno dalla data del protesto cambiario.

fonte: http://www.mglobale.it/Internazionalizzazione/Pagamenti/In_Europa_e_USA/Spagna_il_paghero_formato_assegno.kl