Archivio per Categoria Titoli di credito

DiRaffaele Boccia

Coronavirus: la sorte degli assegni (e degli altri titoli di credito) in questo periodo

L’art.11 del D.L. 8 aprile 2020 n.23 ha previsto all’art.11 la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.

In particolare, è stato previsto che per i vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile (data di entrata in vigore del decreto) tutti i termini decorrenti o ricadenti nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile restano sospesi.

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DiRaffaele Boccia

Per assegni a vuoto della società risponde anche l’amministratore


Ero ammi
nistratore di una società cooperativa che ha avuto dei problemi economici e degli assegni protestati. Mi è stata notificata la cartella relativa alle sanzioni amministrative direttamente a me. Ora mi chiedo ma anche alla società sarà notificata la cartella oppure solo a me quindi devo esclusivamente eventualmente pagare io considerando che gli assegni non sono miei personali ma io firmavo a nome della società. Inoltre in caso di mancato pagamento di detta cartella cosa mi può succedere considerando che io non ho immobili intestati con mia moglie siamo in separazione di beni ed abitiamo in una casa che è della nonna di mia moglie e dimenticavo io ho solo intestato un motociclo. L’eventuale pignoramento mobiliare riguarda i beni tipo (Tv, mobili vari) anche se potrebbero essere tutte di mia moglie. (Michele, email)

Dunque, salva sempre una analisi della documentazione, la legge 689/81 (art.6) prevede che Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Cambiale protestata: come riabilitarsi

La cancellazione dal Registro Informatico dei protesti può essere richiesta da:

debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario (unitamente ad interessi maturati e spese di protesto) entro 12 mesi dalla levata del protesto;

ufficiali levatori o gli istituti di credito, quando è stato proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto (cambiali assegni);

chiunque dimostri di aver subito a proprio nome un protesto erroneo o illegittimo (cambiali e assegni);

debitore a cui il Presidente del Tribunale ha accordato il provvedimento di riabilitazione (cambiali e assegni).

Il debitore che provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, per ottenere la cancellazione dal Registro informatico deve chiedere:
la riabilitazione al Presidente del Tribunale e successivamente presentare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio;
oppure può chiedere l’inserimento dell’ informazione aggiuntiva dell’avvenuto pagamento nel Registro Informatico.

ASSEGNI

la normativa non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Quindi il debitore che provvede al pagamento dell’assegno può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio (stesso iter per la cambiale pagata dopo un anno dalla levata del protesto).

Cos’è l’informazione aggiuntiva

L’informazione aggiuntiva è una richiesta di annotazione dell’avvenuto pagamento del titolo quando non può essere richiesta la cancellazione delle cambiali e degli assegni protestati.

Alla domanda presentata allo sportello della Camera di Commercio occorre allegare:

Titolo in originale o copia conforme
Quietanza di pagamento o dichiarazione sostitutiva dell’ atto notorio
Documento d’identità valido
Marca da bollo da 14,62 Euro da apporre sulla domanda

DiRaffaele Boccia

Le sanzioni per l’emissione di assegno senza provvista (art.2 L.386/90)

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Emettere un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista comporta l’applicazione della  sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1 milione a £ 6 milioni.

Se l’importo dell’assegno e’ superiore a £ 20 milioni o nel caso di più violazioni, la sanzione amministrativa va da £ 2 milioni a £ 12 milioni.

E’ prevista, inoltre, la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni quando l’importo dell’assegno, ovvero di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, e’ superiore ai vecchi £ 5 milioni.

Nei casi più gravi (assegno o più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo complessivo superiore a £ 100 milioni; traente che, nei 5 anni precedenti, ha commesso due o più emissioni senza autorizzazione o senza provvista per un importo superiore complessivamente a £ 20 milioni),  si applicano anche una o piu’ delle seguenti sanzioni accessorie:

a) interdizione dall’esercizio di un’attivita’ professionale o imprenditoriale;

b) interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Dette sanzioni non possono avere una durata inferiore a 2 mesi, nè superiore a 2 anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può avere una durata inferiore a 2 anni, ne’ superiore a 5 anni.

Come evitare le sanzioni

Per evitare di incorrere nella sanzioni previste dalla legge 386, chi ha emesso l’assegno deve effettuare il pagamento del titolo e di tutte le spese accessorie (interessi, penale, spese di protesto) entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario (banca o posta), ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto.

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, se il pagamento è avvenuto direttamente in banca (o posta), mediante l’attestazione dell’istituto.

L’iscrizione nel C.A.I. (centrale d’allarme interbancaria)

Quando sono decorsi i 60 giorni senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, la banca (o l’ufficio postale) iscrive il nome del traente nel C.A.I. (Centrale d’Allarme Interbancaria).

L’iscrizione nell’archivio C.A.I. determina la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni. Una nuova autorizzazione non puo’ essere data prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio.

La revoca comporta, inoltre, il divieto, della durata di 6 mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Le comunicazioni della Banca (o dell’ufficio postale)

L’iscrizione al C.A.I. deve essere preceduta da una comunicazione con cui la Banca (o l’ufficio postale) invita il traente al pagamento entro 60 giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’iscrizione ed alla revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni.

Nella stessa comunicazione, che va eseguita entro il 10° giorno dalla presentazione al pagamento del titolo mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, chi ha emesso l’assegno è invitato a restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso, sempre che non abbia nel frattempo pagato.

L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio può avvenire solo dopo l’inutile decorso di almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Se la comunicazione non è effettuata entro il termine di 10 giorni, la Banca (o la Posta) è tenuta al pagamento degli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di £ 20 milioni per ogni assegno.

Il procedimento sanzionatorio

L’applicazione delle sanzioni è di competenza del Prefetto del luogo di emissione dell’assegno.

La Banca o l’ufficio postale comunicano il mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto; il pubblico ufficiale, in caso di mancato pagamento nei 60 giorni, trasmette il rapporto al prefetto che, entro 90 giorni dalla ricezione dell’informativa, notifica all’interessato gli estremi della violazione.

A questo punto l’interessato ha 30 giorni di tempo per presentare scritti difensivi e documenti.

Il prefetto, a questo punto, valutate anche le deduzioni difensive inviate dall’interessato, può emettere:

a) ingiunzione di pagamento della somma dovuta (con le spese);

b) ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

La Corte di Cassazione in sezioni riuniti con sentenza 27 aprile 2006, n. 9591 ha stabilito che l’ordinanza debba essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall’art. 28 legge 689/81.

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis (quindi il giudice di pace), entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Oppure può chiedere di poter pagare a rate secondo le modalità di cui all’art. 26 della legge 689/81.

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DiRaffaele Boccia

Il pagarè spagnolo

Il pagaré spagnolo, titolo di credito analogo alla cambiale pagherò italiana, trova disciplina nella Legge n. 19 del 16 luglio 1985 relativa alla Cambiale e all’Assegno agli articoli 94-97.

Il pagaré è un documento privato con cui una persona (emittente o sottoscrittore) si impegna a pagare ad un’altra persona o all’ordine di questa ad altra persona ugualmente identificata (beneficiario o portatore) una somma determinata ad una data stabilita e in un luogo prefissato.

Il pagaré spagnolo, come il pagherò cambiario in Italia, è un titolo cambiario caratterizzato da autonomia (è indipendente dal contratto sottostante), astrattezza (ha valore ed efficacia indipendentemente dalla causa che l’ha originato) e formalismo (contiene alcuni elementi essenziali e vale per ciò che è riportato sul titolo).

requisiti formali sono:

  • denominazione di pagaré inserita nel testo
  • promessa incondizionata di pagare una certa somma in euro o in moneta convertibile
  • data di scadenza (in mancanza il titolo è pagabile a vista)
  • luogo del pagamento (in mancanza si considera luogo di pagamento, nonché domicilio dell’emittente, il luogo di emissione)
  • nome della persona a cui effettuare il pagamento o al cui ordine il pagamento deve essere effettuato
  • data e luogo di emissione (se tale luogo non è espressamente indicato, si considera il domicilio dell’emittente)
  • firma dell’emittente il titolo.

La mancanza di tali requisiti fa venir meno il carattere di titolo cambiario del documento, che pertanto perderà valore di titolo esecutivo e varrà come mero elemento probatorio dell’esistenza del credito.

Se alcuni requisiti essenziali vengono omessi dall’emittente al momento dell’emissione (pagaré en blanco), il pagaré non perde validità se viene regolarizzato, cioè completato di tutti i requisiti essenziali, prima della scadenza.

In osservanza del principio di astrattezza, eventuali regolarizzazioni effettuate non in conformità con gli accordi negoziali che costituiscono la causa del titolo non possono giustificare il rifiuto a pagare da parte dell’emittente (salvo dolo o colpa grave di colui che ha provveduto alla regolarizzazione).

Per quanto riguarda le modalità di emissione, il pagaré può essere emesso:

  • a una persona determinata, con la clausola “no a la orden” (pagaré nominativo)
  • a una persona determinata, con o senza la clausola “a la orden” (pagaré all’ordine)
  • al portatore (pagaré al portatore).

Quale titolo cambiario, il pagaré è trasferibile mediante girata, anche se è stato emesso ad una persona determinata, senza la clausola “a la orden”.
Non possono, invece, essere trasferiti mediante girata i pagaré nominativi con clausola espressa “no a la orden” o espressione equivalente, quelli protestati o quelli per i quali sono decorsi i termini per il protesto.

Nei casi in cui il trasferimento mediante girata è escluso, il pagaré può, comunque, essere trasferito mediante cessione ordinaria del credito, in base alle disposizioni civilistiche dell’ordinamento spagnolo.

La scadenza, cioè la data di pagamento del pagaré, può essere definita come:

  • data fissa (la scadenza è al giorno indicato)
  • decorso di un certo termine dalla data di emissione (la scadenza si avrà decorsi i giorni indicati contando dalla data di emissione)
  • decorso un certo termine a vista (il pagamento del pagaré è rimandato al decorso di un certo termine dalla data del “visto” posto dall’emittente sul pagaré; qualora questi rifiuti di apporre il “visto” datato, il decorso dello stesso termine si avrà dalla data del protesto notarile)
  • a vista (il titolo è esigibile nel momento della sua presentazione al pagamento).

Nel computo dei termini non si comprendono i giorni festivi e se la data di scadenza cade in giorno festivo la scadenza è rinviata al giorno successivo non festivo.
Il pagaré deve essere presentato per il pagamento alla data di scadenza o nei due giorni feriali successivi. Se la scadenza è a vista dovrà presentarsi entro un anno dalla data di emissione.

Per quanto riguarda il luogo di presentazione, questo potrà essere stabilito al domicilio dell’emittente, al domicilio di altra persona o, come più spesso accade, presso un Istituto di credito.
In questo caso la domiciliazione può essere fatta presso una banca senz’altra previsione oppure su di un conto corrente aperto a nome dell’emittente presso una banca.

Quest’ultima ipotesi è di gran lunga la più ricorrente ed è l’elemento che caratterizza il pagherò formato assegno (che è un pagaré domiciliato per il pagamento presso una banca dove l’emittente dispone di fondi in un conto corrente a lui intestato).
Sul pagherò formato assegno è riportato il numero di conto corrente bancario dell’emittente, il nome dell’Istituto bancario che rilascia i carnet di pagaré e l’indicazione della sua dipendenza.

A differenza dell’assegno bancario, nel pagherò formato assegno la banca indicata sul titolo assume mera veste di soggetto domiciliatario per il pagamento e non di banca trattaria.
L’ordine incondizionato a pagare non viene impartito alla banca, ma è l’emittente stesso che si impegna direttamente al pagamento nei confronti del beneficiario che verrà fatto a valere sui fondi di cui egli ha disponibilità su un dato conto corrente bancario.

Nella prassi il pagherò formato assegno è stato creato allo scopo di sostituire l’assegno postdatato.
Si distingue dall’assegno bancario e da quello circolare attraverso l’iscrizione sul titolo della scadenza (vencimiento) e la dicitura “Por este pagaré me comprometto a pagar el dia del vencimiento indicado a …” (con questo pagherò mi impegno a pagare il giorno di scadenza indicato a …).

È largamente utilizzato dagli imprenditori spagnoli proprio in quanto consente di scadenzare i pagamenti in modo più rigoroso rispetto ad un normale assegno bancario. Se viene emesso con esclusione della possibilità di trasferimento mediante girata (nominativo con clausola “no a la orden” o clausola equipollente) esso non è soggetto a bollatura in Spagna.

Tuttavia quando il pagaré bancario spagnolo, giunto a scadenza, viene presentato all’incasso dall’esportatore italiano alla propria banca in Italia, trattandosi di un titolo assimilato ad una cambiale (avendone tutti i requisiti), sarà assoggettato alla bollaturacome previsto dalla vigente normativa fiscale italiana.

Tale costo aggiuntivo può, comunque, essere evitato ricorrendo alla procedura di incasso costituita dal servizio di “Lock box” che permette di negoziare il pagaré formato assegno direttamente in Spagna senza giungere in Italia.

In caso di mancato pagamento alla scadenza, il beneficiario del pagaré (formato assegno o non) può avviare le seguenti procedure giudiziali:

  • l’azione cambiaria diretta (acción cambiaria directa) contro l’emittente (e contro il suo eventuale avallante). Tale azione, che non richiede che venga levato protesto, consente l’instaurazione di un giudizio ordinario oppure del giudizio cambiario (juicio cambiario). Il giudizio cambiario consente una più rapida riscossione dell’importo dovuto. Tale azione si prescrive nel termine di tre anni dalla data di scadenza del pagaré;
  • l’azione cambiaria di regresso (acción cambiaria de regreso) contro i restanti eventuali obbligati cambiari (giranti e relativi avallanti). In tal caso è necessario, però, che sia stato levato protesto entro otto giorni feriali dal momento della scadenza del pagaré. Tale azione si prescrive nel termine di un anno dalla data del protesto cambiario.

fonte: http://www.mglobale.it/Internazionalizzazione/Pagamenti/In_Europa_e_USA/Spagna_il_paghero_formato_assegno.kl