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DiMargherita D'Amelio

Funzione e presupposti del sequestro conservativo (art.671 c.p.c.)

La funzione del sequestro conservativo non è quella di sottrarre il bene al titolare dello stesso, ma quella di stabilizzare il patrimonio: in sostanza, il sequestro conservativo serve a rendere inoffensiva per il creditore la disposizione giuridica del bene da parte del debitore, poiché i suoi effetti consistono nell’apposizione di un vincolo giuridico sullo stesso bene tale da rendere improponibile la sua disposizione.

Proprio in virtù della funzione del sequestro, il legislatore ha richiesto, ai fini della concessione dello stesso, la mera sussistenza del “fumus boni iuris“, ovvero la prova sommaria dell’esistenza dell’asserito credito, demandando alla successiva ed obbligatoria fase di merito la reale prova ed accertamento del danno.

Ed infatti ai fini della sussistenza del “fumus boni iuris” necessario per l’ammissibilità del sequestro conservativo, è sufficiente che sia accertata, con delibazione sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza ed al suo ammontare, anzi potendo il provvedimento cautelare essere concesso anche a tutela di ragioni di credito non ancora attuali, ma di probabile insorgenza, allorché al momento della richiesta cautelare sia già in essere il rapporto da cui origina il futuro credito, si sia già verificata la situazione di fatto che lo determina, e sia possibile esperire un giudizio di probabilità in ordine all’attualità del diritto al tempo dell’esito del giudizio di merito.

L’emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l’esistenza, inoltre, del “periculum in mora” – cioè del fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito.

In particolare, il secondo requisito può essere desunto, anche alternativamente, sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il suo comportamento, che rendano verosimile la eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento di suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta.

La carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare.