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DiRaffaele Boccia

Equitalia e la dichiarazione stragiudiziale del terzo (art.75-bis DPR 602/73)

Può capitare di vedersi recapitare una comunicazione da parte dell’Equitalia (Agente di riscossione) contenente l’invito ad indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le somme o le cose dovute ad altro soggetto di cui il destinatario della missiva risulti debitore.

Tale comunicazione costituisce l’avvio della procedura di pignoramento presso terzi prevista dagli articoli 72 bis e 75 bis del DPR n. 602/1973.

La risposta all’invito, per cui è concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento, costituisce un preciso onere, in quanto, in caso di inadempimento, è prevista la sanzione di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 471 del 1997 (violazione degli obblighi degli operatori finanziari in materia di sanzioni tributarie non penali, sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 2.065,83 ad un massimo di euro 20.658,27).

Questa procedura speciale consente alla PA di recuperare un credito vantato da un soggetto iscritto a ruolo pignorandone il credito da un debitore di questi attraverso un iter più veloce del procedimento di pignoramento presso terzi previsto dal codice di procedura civile, e, quindi, senza necessariamente ricorrere ad una pronuncia giudiziale.

Infatti, ricevuta la risposta positiva del terzo debitore (cosiddetta dichiarazione stragiudiziale del terzo), l’Agente può scegliere di procedere – secondo il rito speciale oppure ordinario, quindi rispettivamente in forza degli artt. 72 e 72 bis, D.P.R. 602/1973 ovvero dell’art. 543 e segg. c.p.c. – all’espropriazione mobiliare presso terzi ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste dall’art. 75 bis, D.P.R. 602/1973.

Nel caso ricorra alla procedura di cui all’art.72 bis, l’Agente notifica al debitore un atto di pignoramento contenente l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

L’atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione.

Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, l’Agente procederà, in conformità delle norme del codice di procedura civile, ad accertare la sussistenza del debito del terzo nei confronti del contribuente debitore, citandoli entrambi

Si evidenzia, infine, che l’Agente della riscossione può avanzare la richiesta di dichiarazione stragiudiziale del terzo qualsiasi sia l’importo dovuto.