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DiRaffaele Boccia

Equitalia: ora è legittima l’iscrizione di ipoteca anche in mancanza dell’avviso di intimazione

La Cassazione (sez. VI-T, ordinanza 20.06.2012 n° 10234) ha recentemente chiarito che è legittima l’iscrizione di ipoteca eseguita sulla base di cartelle esattoriali notificate da oltre un anno e non preceduta dall’avviso previsto dall’art.50 del DPR 602/73.

Si trattava del caso di un contribuente che, ricevute tre cartelle di pagamento e poi, oltre l’anno, l’avviso di iscrizione ipotecaria, aveva ottenuto dalle Commissioni Tributarie l’annullamento del provvedimento di iscrizione sul presupposto della mancata previa notifica dell’avviso di pagamento.

Detta pronuncia si poneva nel filone delle molte sentenze di merito che, appunto, avevano dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria senza la previa notifica dell’atto di avviso di Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Divisione: niente ipoteca a carico dell’assegnatario non debitore

Gentilissimo Avv. Boccia, dopo una causa durata vent’anni per l’eredità di mia nonna, il giudice nel 2007 mi ha con sorteggio assegnato un piccolo terreno. In sede di trascrizione notarile, ho scoperto che sul bene gravava ipoteca iscritta su tutta la massa ereditaria da equitalia due anni prima, per tributi non pagati da un coerede, anch’egli destinatario di un altro appezzamento di terreno. Le chiedo cortesemente di darmi un suo autorevole parere: 1 – E’ possibile che pur non dovendo nulla ad equitalia, debba trovarmi un’ipoteca senza neanche saperlo? 2 – Perchè, dopo esibizione dell’atto notarile del mio terreno, il funzionario di equitalia si ostina a non restringere l’ipoteca sul bene del debitore? 3 – Possibile che non possa vendere il mio bene finchè il debitore non estingue il suo debito? La ringrazio in anticipo per la sua squisita gentilezza e le porgo i miei cordiali saluti. Michele (email)

Gentile signor Michele, non conosco bene i termini del giudizio di divisione ereditaria, in particolare se la relativa domanda sia stata trascritta, se Equitalia abbia notificato qualche opposizione alla divisione o sia stata parte del giudizio.

Tuttavia, in linea generale, posso dire Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Ipoteche illegittime: prime condanne dell’Equitalia

Si comincia ad assistere alle prime condanne dell’Equitalia al pagamento di un indennizzo allorquando essa abbia erroneamente iscritto ipoteca sugli immobili del contribuente (Tribunale Roma, sezione di Ostia, sentenza 09.12.2010).

Tanto, per effetto della modifica al codice di procedura civile apportata dalla legge 18 giugno 2009, n.69, che ha introdotto il terzo comma dell’art.96.

Tale disposizione, intitolata “responsabilità aggravata“, così dispone:

1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

2. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

Dunque, con l’entrata in vigore della norma (4.7.2009), il quadro previgente è sostanzialmente cambiato.

Infatti, non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno, essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro. In sostanza, l’indennizzo (è più corretto qualificarlo così anzichè risarcimento danni), prescindendo da analisi in ordine all’elemento soggettivo (dolo o colpa grave), richiesto per le fattispecie di cui ai commi precedenti, si presenta alla stregua di una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente, irrogata non (necessariamente) su richiesta di parte, e la cui applicabilità non è subordinata alla concomitante sussistenza delle fattispecie dei primi due commi.

Difatti, la lettera della norma è resa ancor più chiara dall’uso della locuzione “in ogni caso”, che lascia intendere che la condanna può essere emessa in tutti i casi in cui, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.

Il caso tipico è quello dell’ipoteca illegittimamente iscritta dall’Agente della riscossione in base a titolo sospeso (perchè impugnato in altra sede) ovvero quando l’importo del credito non ammette l’iscrizione (come sappiamo, infatti, al di sotto degli ottomila euro non è più possibile escrivere ipoteca).

La quantificazione dell’indennizzo viene rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, tenuto conto delle circostanza del caso concreto.

La condanna, dunque, va correlata, nel quantum, al grado di colpa che il Giudice ravvisa nella condotta dell’Agente, che può dipendere dalla conoscenza (o conoscibilità) che esso aveva della sospensione del titolo (ad esempio, per aver preso parte al giudizio che l’ha dichiarata), dalla condotta processuale della stessa (una cosa sarà ammettere in giudizio l’errore, altra difendersi strenuamente e con argomenti giuridici poco pertinenti o palesemente infondati), e da altri elementi ancora che la fattispecie concreta faccia emergere.

Non si può, poi, trascurare che gli Agenti della riscossione svolgono un ruolo di grande responsabilità, per cui la loro azione deve essere sempre improntata a principi di responsabilità, prudenza ed equilibrio appropriati alla funzione latu sensu pubblica che l’Agente esplica.

Ritengo, tuttavia, che ad analoghe conclusioni possa giungersi anche in caso di errata iscrizione di fermo amministrativo su veicoli, provvedimento questo, per certi versi, ancora più invasivo dell’ipoteca, in quanto costringe taluno a non utilizzare il proprio veicolo, con gravi ripercussioni sulle normali attività personali e lavorative (si pensi, ad esempio, ad un provvedimento di fermo iscritto in danno di tutti i veicoli di una società).

Nel caso richiamato (Tribunale Roma, sezione di Ostia, sentenza 09.12.2010) il Giudice ha condannato l’Equitalia Gerit al pagamento della somma di € 25.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..

Prima della descritta riforma, il Giudice, rilevata l’illegittimità dell’iscrizione d’ipoteca, si limitava ad ordinarne la cancellazione a cura e spese dell’Agente, senza riconoscere, in genere, alcun tipo di risarcimento danni. Si sosteneva, infatti, che il peso imposto dall’ipoteca non era di per sè un onere che arrecava danno a chi lo subiva, salva la prova contraria (sempre di difficile dimostrazione) che chi l’avesse subita era in procinto o aveva necessità di commercializzare il bene e il vincolo posto dall’Agente gli aveva fatto sfumare una valida occasione di vendere.

DiRaffaele Boccia

L’Equitalia non può iscrivere ipoteca se il debitore è ammesso alla dilazione del pagamento

È illegittima l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, eseguita subito dopo aver concesso la dilazione del pagamento del debito iscritto a ruolo a norma dell’art. 19 dello stesso Decreto, così come modificato dall’art. 83 comma 23, lett. a), d.l. 25 giugno 2008, n. 112, dal momento che tale disposizione, nel regolare la rateazione, non prevede alcuna garanzia a favore del Concessionario della riscossione e, piuttosto, con detta novella del 2008 è stata espressamente abrogata quella parte del comma 1 dell’articolo 19 che subordinava la concessione della rateazione alla prestazione di garanzia fideiussoria o ipotecaria proprio al fine di accrescere le capacità di pagamento dei contribuenti; sì che è di tutta evidenza che il legislatore ha voluto escludere qualunque forma di garanzia a sostegno della rateazione, affidando la tutela della ragioni creditorie dell’Amministrazione Finanziaria alla valutazione della sussistenza delle condizioni soggettive del debitore necessarie per concedere la rateazione (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare – ISEE – ed altri indicatori – liquidità, alfa, – normativamente previsti), come del resto conferma persino lo stesso Agente della riscossione – Equitalia E. TR. – Spa, nella direttiva n. 12 del 2008, laddove afferma che «al pagamento della prima rata consegue che l’Agente della riscossione dovrà rinunciare ad eventuali procedure esecutive iniziate in precedenza e revocare il fermo amministrativo eventualmente iscritto, venendo anche meno, in capo al debitore moroso, la qualità di soggetto inadempiente ai fini del precitato art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973».

Comm. trib. prov.le Bari sez. IV , sentenza  9 marzo 2010  n. 56