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DiRaffaele Boccia

Sotto gli 8.000 euro il Concessionario non può nemmeno iscrivere ipoteca

In parecchi casi il Concessionario del servizio di riscossione (Equitalia) ha proceduto ad iscrivere ipoteca per importi anche di poche migliaia di euro.

Infatti, al di sotto degli ottomila euro l’Agente di riscossione trovava nella legge (Dpr 602/73) il limite di non poter procedere all’espropriazione immobiliare, ma non quello di iscrivere ipoteca sull’immobile del cittadino debitore. Il che significava trovarsi un odioso vincolo sulla casa per debiti verso lo Stato a volte davvero irrisori.

Recentemente, recependo un indirizzo che si faceva sempre più comune in giurisprudenza, secondo il quale il detto limite doveva intendersi esteso anche alla possibilità di iscrivere ipoteca, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 22 febbraio 2010, n. 4077 ha aperto definitivamente le porte all’introduzione nel nostro ordinamento della norma che ha vietato all’agente della riscossione anche la sola iscrizione ipotecaria per debiti inferiori agli 8.000,00 euro.

Si è rilevato, infatti, che l’ipoteca, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non superava il detto importo.

 

La norma

Art. 3, comma 2-ter, D.l. 25 marzo 2010, n. 43 (Decreto incentivi 2010), convertito in l. 22 maggio 2010, n. 73

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se l’importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro.

DiRaffaele Boccia

Equitalia e la dichiarazione stragiudiziale del terzo (art.75-bis DPR 602/73)

Può capitare di vedersi recapitare una comunicazione da parte dell’Equitalia (Agente di riscossione) contenente l’invito ad indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le somme o le cose dovute ad altro soggetto di cui il destinatario della missiva risulti debitore.

Tale comunicazione costituisce l’avvio della procedura di pignoramento presso terzi prevista dagli articoli 72 bis e 75 bis del DPR n. 602/1973.

La risposta all’invito, per cui è concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento, costituisce un preciso onere, in quanto, in caso di inadempimento, è prevista la sanzione di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 471 del 1997 (violazione degli obblighi degli operatori finanziari in materia di sanzioni tributarie non penali, sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 2.065,83 ad un massimo di euro 20.658,27).

Questa procedura speciale consente alla PA di recuperare un credito vantato da un soggetto iscritto a ruolo pignorandone il credito da un debitore di questi attraverso un iter più veloce del procedimento di pignoramento presso terzi previsto dal codice di procedura civile, e, quindi, senza necessariamente ricorrere ad una pronuncia giudiziale.

Infatti, ricevuta la risposta positiva del terzo debitore (cosiddetta dichiarazione stragiudiziale del terzo), l’Agente può scegliere di procedere – secondo il rito speciale oppure ordinario, quindi rispettivamente in forza degli artt. 72 e 72 bis, D.P.R. 602/1973 ovvero dell’art. 543 e segg. c.p.c. – all’espropriazione mobiliare presso terzi ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste dall’art. 75 bis, D.P.R. 602/1973.

Nel caso ricorra alla procedura di cui all’art.72 bis, l’Agente notifica al debitore un atto di pignoramento contenente l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

L’atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione.

Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, l’Agente procederà, in conformità delle norme del codice di procedura civile, ad accertare la sussistenza del debito del terzo nei confronti del contribuente debitore, citandoli entrambi

Si evidenzia, infine, che l’Agente della riscossione può avanzare la richiesta di dichiarazione stragiudiziale del terzo qualsiasi sia l’importo dovuto.