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DiRaffaele Boccia

Legge Pinto: indennizzo anche al contumace

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 4091/19 del 12 febbraio

La questione prospettata e, cioè, se il contumace abbia diritto all’equo indennizzo relativamente al tempo successivo alla morte dei propri congiunti parte del processo presupposto è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 585 del 2014, secondo cui: in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti – non assumendo rilievo né l’esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi – la decisione è, comunque, destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali – sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2.

Pertanto, la tutela della ragionevole durata del processo è apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è, comunque, destinata a esplicare i suoi effetti. E non vi è ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico, che normalmente risentono le parti, a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda. La mancata costituzione in giudizio può, quindi, eventualmente, influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé, motivo per escludere senz’altro il relativo diritto.

DiRaffaele Boccia

Legge Pinto: più complicato l’accesso all’equa riparazione

carta_burocrazia_flickr_illek08La Legge di Stabilità 2016 (Legge, 28/12/2015 n° 208, G.U. 30/12/2015) ha apportato rilevanti modifiche alla Legge Pinto in tema di accesso all’indennizzo in caso di eccessiva durata del processo.

A parte alcune modifiche procedurali, tra le quali segnalare la modifica della competenza del Giudice, che passa ora alla Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto, e a quella attinente la misura dell’indennizzo, notevolmente diminuita (ora è previsto un indennizzo tra i 400 e gli 800 euro per ogni anno di ritardo), va evidenziato che Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Tempo ragionevole e riparazione per l’eccessiva durata dei processi

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo obbliga gli Stati contraenti ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo che la giurisdizione possa assolvere ad ogni tipo di esigenza, garantendo una durata ragionevole delle procedure.

Lo Stato italiano, al fine di sopperire al ritardo strutturale che caratterizza ogni giudizio, ha introdotto, con la legge Pinto (L.89/2001), un ricorso esclusivamente di tipo indennitario che, pur garantendo il diritto ad un’equa riparazione per il danno patrimoniale e morale subito, non è in grado di offrire una soluzione adeguata al problema della durata del contenzioso.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito un parametro tendenziale, adottato dalle Corti d’Appello chiamate a decidere sui ricorsi in materia di equa riparazione, che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità.

Da questo parametro è tuttavia possibile discostarsi, purché in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, dando applicazione ai criteri dettati dall’art. 2 l. n. 89/01.

Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto.

La quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo. Tuttavia, tale cifra deve valere in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non deve essere inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente quest’ultimo periodo determina uevidente aggravamento del danno (Cassazione, I sezione civile, sentenza 14 ottobre 2009, n. 21840).

È possibile derogare a tali parametri, ma è indispensabile che tale deroga sia giustificata dalle circostanze concrete della singola vicenda (l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento, il comportamento della parte istante) e che sia motivata e non irragionevole.

Non si può, invece, riconoscere una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una certa entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta soltanto in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia. I Giudici europei hanno, infatti, solamente affermato che il bonus deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia rivesta una certa importanza e, stilando un elenco, meramente esemplificativo, hanno indicato, tra le varie controversie, quelle di lavoro e previdenziali. Ciò significa escludere l’applicazione di qualunque automatismo: non basta che la controversia abbia un determinato oggetto o una particolare natura per riconoscere, automaticamente, il bonus. Questo si deve applicare soltanto, qualora, in seguito ad una valutazione operata dal Giudice di merito, una determinata causa rivesta una certa importanza per la parte.

Siete stati vittime della lentezza della Giustizia? Allora possiamo aiutarvi.

Art. 2 L.89/2001

(Diritto all’equa riparazione)

1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione.