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DiRaffaele Boccia

Anche il Tribunale di Torino sui termini di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo

Diamo conto di altra recente pronuncia in materia di termini per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo

Tribunale di Torino – Ordinanza del 11-10-2010 (est. dott. Liberati)


Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” –  Cd. Overruling – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Applicazione dell’art. 153 c.p.c. – Remissione in termini

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, non può avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010). Pertanto, la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata sono riconducibili ad un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta (nel caso di specie viene esclusa la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU. 9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ricorrendo allo strumento della remissione in termini)

DiRaffaele Boccia

Dal Tribunale di Varese una prima sentenza “salva-opposizioni”

Cambiare le regole del gioco a partita già iniziata è contrario all’esigenza di certezza del diritto ed all’interesse pubblico alla prevedibilità delle decisioni e l’ordinamento civile italiano, rafforzando nel tempo l’efficacia vincolante del precedente di legittimità, in particolare di quello autorevole reso a Sezioni Unite, ha inteso perseguire l’obiettivo di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione della legge.

E’ quanto in sostanza afferma il Tribunale di Varese (sentenza 8 ottobre 2010 – la leggi qui per esteso) per escludere la retroattività del nuovo principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nella sentenza si afferma, con ampi richiami al Common Law, che, in caso di cd. overruling – e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa. Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio di nuovo conio.

Pertanto viene esclusa la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU.9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Leggi anche la successiva sentenza del Tribunale di Torino QUI

DiRaffaele Boccia

I termini di costituzione per l’opponente a decreto ingiuntivo sono sempre ridotti alla metà

Con la sentenza che segue le Sezioni Unite della Cassazione ribaltano il consolidato orientamento giurisprudenziale che sanciva la riduzione del termini per la costituzione a cinque giorni solo nel caso in cui l’opponente a decreto ingiuntivo avesse assegnato all’opposto un temine a comparire inferiore a quello legale di 90 giorni.

Non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma.

Cassazione, Sezioni unite civili, 9 settembre 2010, n. 19246 (leggi la sentenza per esteso)

Tale pronuncia ovviamente apre dubbi sulla proponibilità delle opposizioni a decreto ingiuntivo pendenti in cui la costituzione dell’opponente non sia avvenuta entro i cinque giorni.

Segnaliamo, peraltro, un’altra recente sentenza (Cassazione n° 15811 del 2 luglio 2010) in tema di rimessione in termini, che potrebbe fungere da rimedio alla questione sulla proponibilità: “Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, “ex post” rivelatesi non più attendibili.”

LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO SULLA RECENTE PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA DELL’8 OTTOBRE 2010 (QUI). trovi anche la sentenza per esteso