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DiRaffaele Boccia

Niente straordinario ai Vigili Urbani senza l’autorizzazione del dirigente

Si segnala l’orientamento consolidato del Tribunale di Nola – sezione Lavoro e Previdenza, in merito alla domanda di pagamento dello straordinario svolto dal Vigile Urbano ex art.38 CCNL Regioni ed autonomie locali.

I dipendenti municipali, attraverso l’esibizione dei cartellini marcatempo, dimostravano (e la circostanza era pacificamente ammessa dal Comune resistente) di aver svolto un’ora di straordinario alla settimana, e precisamente 36 ore a fronte delle 35 previste dall’art.22 del CCNL Regioni autonomie locali 01/04/1999, che ha disciplinato la riduzione dell’orario, e dall’art.13 del Contratto collettivo decentrato integrativo del 13/12/2000 per il corpo di Polizia Municipale.

Il Tribunale campano ritiene (sentenze nn.79, 1065, 1255, 1256, 2370, tutte del 2010) che, ai sensi dell’art.38, II comma, CCNL del 14/09/2000, la prestazione di lavoro straordinario deve essere espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

La retribuibilità del lavoro straordinario è, quindi, condizionata dall’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni (tutte rferibili alla concreta attuazione dei principidi legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’art.97 Cost., deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione), comportando innanzitutto la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro (ex pluribus, TAR Sardegna, sentenza 30 gennaio 2009 n.102; Consiglio di Stato, sentenza 24 maggio 2007 n.2648; Consiglio di Stato, sentenza 10 febbraio 2004 n.472; C.d.S., sentenza 24 dicembre 2003 n.8522; sent.14 marzo 2002, n.1531; sent.27 giugno 2001, n.3503; sent. 8 marzo 2001, n.1352).

Inoltre, essa rappresenta lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie, possano creare al dipendente nocumento alla salute ed alla sua dignità di persona.

D’altronde, la preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che la emette; e ciò sia nel caso che per tale svolgimento sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un “credito” in termini di riposo compensativo, in entrambi i casi l’autorizzazione de qua incidendo sul buon andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione delle risorse umane, facente capo al dirigente.

Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Dario Areniello