Legge Pinto: quando spetta l’equa riparazione per la durata eccessiva del processo?

Un processo che dura troppo a lungo può determinare una violazione del diritto alla ragionevole durata del procedimento, garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’ordinamento italiano prevede uno specifico rimedio attraverso la legge 24 marzo 2001, n. 89, nota come legge Pinto, che consente, in presenza dei relativi presupposti, di ottenere un’indennità per il pregiudizio subito a causa dell’eccessiva durata del processo.

La disciplina attuale, tuttavia, è molto diversa da quella vigente quando fu pubblicato il nostro articolo nel 2010.

Oggi, prima di proporre una domanda di equa riparazione, occorre verificare attentamente la durata del processo, l’eventuale esperimento dei rimedi preventivi, il comportamento della parte e il rispetto del termine per proporre la domanda.

Che cos’è la legge Pinto?

La legge n. 89/2001 riconosce il diritto all’equa riparazione quando una parte abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione del termine ragionevole di durata del processo.

Non si tratta quindi di un risarcimento del danno derivante dall’esito della causa.

Il presupposto dell’indennizzo è la durata irragionevole del processo.

La domanda di equa riparazione costituisce, pertanto, un procedimento autonomo rispetto al giudizio che ha avuto una durata eccessiva.

Quanto deve durare un processo per essere considerato irragionevole?

La legge stabilisce alcuni parametri di riferimento.

Il termine ragionevole è individuato, in via generale, in:

tre anni per il primo grado;

due anni per il secondo grado;

un anno per il giudizio di legittimità.

Per il procedimento di esecuzione forzata il termine di riferimento è di tre anni, mentre per la procedura concorsuale è di sei anni.

Questi parametri non devono però essere applicati in maniera completamente automatica.

Il giudice deve considerare anche la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti, quello del giudice e quello degli altri soggetti che abbiano contribuito alla definizione della controversia.

Il superamento dei tre anni dà automaticamente diritto all’indennizzo?

Non necessariamente.

Il superamento del termine di tre anni costituisce un parametro fondamentale per il giudizio di primo grado, ma la disciplina della legge Pinto richiede una valutazione complessiva.

Occorre considerare anche le circostanze concrete del processo e il comportamento della parte.

In particolare, la legge esclude l’indennizzo in una serie di situazioni nelle quali la durata del processo sia stata determinata, in tutto o in parte, da condotte della stessa parte incompatibili con il riconoscimento della tutela.

È quindi sbagliato ragionare in termini puramente matematici: “processo durato più di tre anni = indennizzo sicuramente dovuto”.

Quali sono oggi gli importi della legge Pinto?

Questo è uno dei punti che deve essere completamente sostituito rispetto all’articolo originario.

La disciplina vigente prevede, di regola, un’indennità compresa tra 400 e 800 euro per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole.

La somma può essere aumentata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per quelli successivi al settimo.

L’importo può inoltre essere ridotto in determinate situazioni previste dalla legge, tra cui quelle relative al numero delle parti del processo presupposto o all’integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente.

Pertanto, i vecchi importi di € 750 e € 1.000 indicati nella pagina originaria non devono più essere utilizzati.

Il danno non patrimoniale è automatico?

Non è corretto utilizzare oggi la formulazione contenuta nell’articolo del 2010 secondo cui il danno non patrimoniale sarebbe semplicemente conseguenza della violazione e quindi sempre dovuto.

La legge Pinto attuale contiene infatti una disciplina molto più articolata delle ipotesi nelle quali il pregiudizio può essere escluso o presunto.

In particolare, l’art. 2, comma 2-quinquies, prevede una serie di casi nei quali non è riconosciuto alcun indennizzo, tra cui quello della parte che abbia agito o resistito in giudizio consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese e quello dell’abuso dei poteri processuali che abbia determinato un’ingiustificata dilazione del procedimento.

La valutazione deve quindi essere effettuata alla luce della disciplina vigente.

È necessario avere utilizzato i rimedi preventivi?

Sì, ed è probabilmente la modifica più importante da evidenziare rispetto al vecchio articolo.

L’art. 2 della legge Pinto stabilisce oggi che è inammissibile la domanda di equa riparazione proposta da chi non abbia esperito i rimedi preventivi previsti dall’art. 1-ter.

Questo significa che non basta aspettare che il processo diventi eccessivamente lungo e poi chiedere l’indennizzo.

Il sistema attribuisce alla parte anche una responsabilità nel tentativo di accelerare la definizione della controversia.

La disciplina dei rimedi preventivi varia in relazione al tipo di processo.

Un esempio importante: il giudizio davanti al giudice di pace

La questione è stata recentemente esaminata dalla Cassazione.

Con le sentenze n. 21874 e n. 21876 del 2023, la Corte ha stabilito che, nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell’ammissibilità della domanda Pinto, la parte deve esperire il rimedio preventivo consistente nella richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.

È un esempio significativo di quanto sia oggi importante verificare non soltanto la durata del processo, ma anche il comportamento processuale della parte.

Entro quando deve essere presentata la domanda?

Questo è un altro elemento che nella pagina aggiornata deve essere spiegato con estrema chiarezza.

La domanda di equa riparazione deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001, decorrente dalla definizione del procedimento presupposto secondo le regole stabilite dalla legge.

La Cassazione ha precisato che la nozione di “decisione definitiva” comprende il provvedimento che determina la conclusione del processo e che, per una sentenza d’appello, il dies a quo può coincidere con il passaggio in giudicato formale.

Con ordinanza n. 14620/2024, inoltre, la Cassazione ha chiarito, in materia di revocazione ordinaria, che il termine semestrale non decorre dalla pubblicazione della sentenza oggetto di revocazione, ma dal passaggio in giudicato della decisione definitiva.

Questo è un punto sul quale, nella pratica professionale, bisogna prestare particolare attenzione: il calcolo del termine non può essere fatto semplicemente prendendo la data della sentenza e aggiungendo sei mesi.

Occorre individuare correttamente il momento in cui il processo presupposto può considerarsi definitivamente concluso.

E se il processo dura troppo anche nel giudizio Pinto?

È possibile.

Ed è una delle peculiarità del sistema.

Il procedimento instaurato per ottenere l’indennizzo per la durata eccessiva di un processo può a sua volta protrarsi oltre il termine ragionevole.

La Cassazione ha chiarito che, in determinate condizioni, anche il giudizio di equa riparazione può costituire a sua volta il presupposto per una domanda di equa riparazione.

Si parla comunemente di “equa su equa”.

La Cassazione ha precisato che il semplice rigetto della domanda nel giudizio Pinto presupposto non esclude automaticamente l’indennizzo per l’eventuale durata irragionevole di quest’ultimo: occorre verificare, tra l’altro, se la parte fosse consapevole dell’infondatezza o temerarietà della domanda.

Chi può chiedere l’equa riparazione?

In linea generale, può proporre la domanda la parte che abbia subito il pregiudizio derivante dalla durata irragionevole del processo.

Non è però sufficiente essere stato semplicemente interessato dalla vicenda.

La Cassazione ha chiarito, ad esempio, che l’avvocato antistatario non ha diritto autonomo all’indennizzo per la durata del processo nel quale abbia prestato la propria attività professionale, perché non diventa per questo parte del processo.

Anche sotto questo profilo, quindi, bisogna individuare correttamente il soggetto titolare del diritto all’equa riparazione.

La domanda si presenta alla Corte d’appello?

Sì, ma la disciplina processuale deve essere verificata con riferimento alla tipologia del procedimento presupposto e alle norme vigenti al momento della proposizione della domanda.

Il ricorso deve essere predisposto indicando il procedimento presupposto, la sua durata, i periodi rilevanti, le eventuali cause di sospensione o di esclusione e il pregiudizio derivante dalla durata irragionevole.

La documentazione relativa al processo presupposto è quindi fondamentale.

Quali documenti servono?

Per valutare una domanda di equa riparazione è opportuno acquisire almeno la documentazione necessaria a ricostruire con precisione la storia processuale.

In particolare:

atto introduttivo;

provvedimenti e verbali rilevanti;

sentenze o altri provvedimenti conclusivi dei diversi gradi;

date di iscrizione a ruolo e di definizione;

eventuali provvedimenti di sospensione;

eventuali istanze di accelerazione o altri rimedi preventivi;

documentazione relativa alle notificazioni e al passaggio in giudicato.

La ricostruzione cronologica è essenziale perché non tutto il tempo trascorso nel processo è necessariamente computabile ai fini dell’indennizzo.

La stessa legge Pinto stabilisce, ad esempio, che nel calcolo non si considera il periodo di sospensione del processo e quello intercorrente tra l’inizio del termine per proporre impugnazione e la proposizione della stessa, nei limiti stabiliti dalla legge.

La legge Pinto risarcisce il danno patrimoniale?

Può riconoscere sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale, ma la relativa prova e quantificazione devono essere affrontate secondo i criteri previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Il cuore della tutela rimane comunque l’indennizzo per il pregiudizio derivante dall’irragionevole durata.

Non bisogna quindi confondere la domanda Pinto con una generica azione risarcitoria contro lo Stato per tutti i danni che la parte ritenga di avere subito a causa del processo.

Un processo lungo non significa necessariamente processo irragionevole

È forse questa la conclusione più importante.

La durata deve essere valutata in rapporto alla complessità concreta della controversia.

Un procedimento particolarmente complesso, caratterizzato da numerose parti, pluralità di questioni, consulenze tecniche o articolate fasi istruttorie, può richiedere più tempo rispetto a una causa semplice.

Al contrario, una controversia di modesta complessità che rimanga inattiva per lunghi periodi può evidenziare una violazione del termine ragionevole.

La legge impone quindi al giudice di considerare la complessità del caso, l’oggetto del procedimento e il comportamento delle parti e degli organi giudiziari.

In conclusione

La legge Pinto consente di ottenere un’equa riparazione quando il processo abbia superato il termine ragionevole e ne ricorrano tutti i presupposti previsti dalla legge.

La disciplina attuale è però molto più articolata rispetto a quella vigente nel 2010.

Non basta quindi verificare che il processo sia durato più di tre anni in primo grado, più di due in appello o più di un anno in Cassazione.

Occorre verificare la concreta durata del procedimento, la complessità della causa, il comportamento delle parti, l’eventuale presenza di cause di sospensione, l’esperimento dei rimedi preventivi e il rispetto del termine per proporre la domanda.

Anche gli importi sono cambiati: oggi l’indennizzo è, di regola, compreso tra 400 e 800 euro per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine ragionevole, con le maggiorazioni e riduzioni previste dalla legge.

La verifica deve quindi essere effettuata caso per caso, ricostruendo con precisione l’intero iter del processo presupposto.

Verifica se hai diritto all’equa riparazione

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Potresti avere diritto a un’indennità per l’eccessiva durata del procedimento ai sensi della Legge Pinto.

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