Un incidente durante una manovra di retromarcia è una delle situazioni più frequenti nella circolazione stradale. Può accadere uscendo da un parcheggio, effettuando una manovra per entrare in un’area privata, uscendo da un passo carrabile oppure semplicemente spostando il veicolo all’interno della carreggiata.
Ma chi è responsabile se durante la retromarcia si verifica un incidente?
La risposta non può essere formulata in termini assoluti. La retromarcia è una manovra che impone al conducente particolari obblighi di prudenza e controllo, ma la responsabilità deve essere accertata considerando concretamente la dinamica del sinistro e la condotta di tutti i conducenti coinvolti.
Cosa prevede il Codice della strada per la retromarcia
La disposizione fondamentale è l’art. 154 del Codice della strada, che disciplina il cambiamento di direzione, di corsia e le altre manovre.
Il conducente che intende effettuare una retromarcia deve innanzitutto assicurarsi di poter compiere la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della loro posizione, della distanza e della direzione di marcia.
La manovra deve inoltre essere adeguatamente segnalata.
Il comma 3, lettera c), dell’art. 154 stabilisce poi una regola particolarmente importante: nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, il conducente deve dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
La retromarcia, quindi, non è una manovra alla quale il conducente possa procedere confidando semplicemente nel fatto che gli altri utenti della strada si accorgano della sua presenza.
È il conducente che deve verificare preventivamente che la manovra possa essere effettuata in condizioni di sicurezza.
Se faccio retromarcia e urto un’altra automobile, ho automaticamente torto?
Non necessariamente, anche se la posizione del conducente che effettua la retromarcia è certamente delicata.
L’art. 154 C.d.S. pone infatti a suo carico specifici obblighi di prudenza e di precedenza. Se il conducente inizia o prosegue la retromarcia senza essersi assicurato che la manovra possa essere compiuta senza pericolo, la sua condotta può costituire la causa dell’incidente.
Questo non significa, tuttavia, che ogni collisione avvenuta durante una retromarcia determini automaticamente la responsabilità esclusiva di chi stava effettuando la manovra.
Occorre ricostruire la dinamica del sinistro.
Bisogna, ad esempio, verificare la posizione dei due veicoli, la velocità, la direzione di marcia, la visibilità, la presenza di ostacoli, la segnalazione della manovra e la condotta dell’altro conducente.
Cosa succede se l’altro conducente stava procedendo a velocità elevata?
La condotta del conducente che sopraggiunge può assumere rilievo.
La regola secondo cui chi effettua la retromarcia deve dare precedenza ai veicoli in marcia normale non significa che l’altro automobilista sia sempre esonerato da qualsiasi obbligo di prudenza.
Anche il conducente che procede lungo la strada deve mantenere una condotta conforme alle regole di prudenza e alle circostanze concrete della circolazione.
Se, ad esempio, la collisione è stata determinata dalla combinazione tra una retromarcia effettuata imprudentemente e una velocità eccessiva dell’altro veicolo, può configurarsi un concorso di responsabilità.
La giurisprudenza della Cassazione, in materia di circolazione stradale, considera infatti rilevante la concreta incidenza causale delle condotte dei diversi utenti della strada e non soltanto la violazione astratta di una singola regola di circolazione.
Retromarcia per uscire da un parcheggio
Una delle situazioni più frequenti è quella dell’automobilista che esce in retromarcia da un parcheggio.
In questo caso il conducente deve prestare particolare attenzione ai veicoli che stanno transitando sulla strada e deve verificare che l’immissione possa avvenire senza creare pericolo.
La stessa regola vale quando il veicolo esce da un’area privata per immettersi sulla strada.
La maggiore difficoltà di visuale non riduce l’obbligo di prudenza. Al contrario, se la conformazione dei luoghi impedisce al conducente di avere una visuale sufficiente, egli deve adottare tutte le cautele concretamente necessarie per effettuare la manovra in sicurezza.
E se la visuale è impedita?
È un’ipotesi particolarmente frequente nei parcheggi, nei garage, nei passi carrabili e nelle strade strette.
Il conducente non può considerare sufficiente il semplice utilizzo degli specchietti o della telecamera posteriore quando, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, permane una situazione di pericolo che non consente di controllare adeguatamente la manovra.
La regola fondamentale rimane quella prevista dall’art. 154 C.d.S.: prima di effettuare la manovra occorre assicurarsi di poterla compiere senza creare pericolo o intralcio.
Le modalità concrete attraverso le quali il conducente deve adottare tale cautela dipendono però dalla situazione: non esiste una regola generale secondo cui in ogni caso di visuale impedita sia obbligatorio avvalersi di una persona che guidi la manovra dall’esterno.
Incidente con un pedone durante la retromarcia
La situazione diventa ancora più delicata quando la retromarcia coinvolge un pedone.
Il conducente deve prestare particolare attenzione alla presenza di persone nelle immediate vicinanze del veicolo, soprattutto nelle aree di parcheggio, nei cortili, nei garage e nelle zone caratterizzate da intenso passaggio pedonale.
In questi casi la ricostruzione della dinamica assume particolare importanza.
Devono essere valutati la visibilità, la posizione del pedone, la velocità del veicolo, la durata della manovra, la possibilità concreta per il conducente di accorgersi della presenza della persona e ogni altro elemento utile a stabilire il rapporto causale tra la condotta e l’evento.
Chi deve risarcire i danni?
Quando il conducente che effettua la retromarcia viola gli obblighi di prudenza previsti dal Codice della strada e tale condotta causa l’incidente, può essere chiamato a risarcire i danni provocati agli altri utenti della strada.
La responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli è disciplinata dall’art. 2054 del Codice civile.
Anche in questo caso, tuttavia, la responsabilità non deve essere valutata in modo astratto.
Se il comportamento dell’altro conducente ha contribuito alla produzione dell’incidente, può trovare applicazione la disciplina del concorso di colpa, con conseguente riduzione del risarcimento in proporzione all’effettiva incidenza della condotta colposa.
Come si dimostra la responsabilità in caso di incidente?
La ricostruzione della dinamica è spesso l’aspetto più importante.
Sono particolarmente utili:
- fotografie dei veicoli e del luogo dell’incidente;
- posizione dei veicoli immediatamente dopo l’urto;
- eventuali riprese delle telecamere di sicurezza;
- testimonianze;
- verbale delle autorità intervenute;
- rilievi planimetrici;
- fotografie dei danni;
- eventuali dati della scatola nera o di dispositivi installati sul veicolo;
- documentazione relativa alle condizioni della strada e alla visibilità.
È importante, quando possibile, fotografare immediatamente il luogo del sinistro e la posizione dei veicoli prima che questi vengano spostati.
La documentazione può diventare decisiva quando le versioni dei due conducenti sono contrastanti.
Cosa fare dopo un incidente durante la retromarcia
Chi è coinvolto in un incidente durante una manovra di retromarcia dovrebbe evitare di ammettere immediatamente la propria responsabilità senza avere ricostruito la dinamica.
È opportuno raccogliere tutte le informazioni disponibili, fotografare i veicoli e il luogo del sinistro, acquisire i dati dei testimoni e compilare la constatazione amichevole quando le circostanze lo consentono.
Se vi sono contestazioni sulla dinamica o sull’entità della responsabilità, è opportuno conservare tutta la documentazione e sottoporre il caso alla compagnia assicuratrice e, quando necessario, a un professionista.
In conclusione
La retromarcia è una manovra che comporta particolari obblighi di prudenza.
L’art. 154 del Codice della strada impone al conducente di assicurarsi preventivamente di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio e stabilisce che, durante la retromarcia, debba essere data precedenza ai veicoli in marcia normale.
Questo non significa, però, che in caso di incidente la responsabilità sia sempre e automaticamente del conducente che stava facendo retromarcia.
La responsabilità deve essere ricostruita sulla base della concreta dinamica del sinistro, verificando anche l’eventuale condotta colposa dell’altro conducente e il contributo causale di ciascuno.
Per questo motivo, quando dopo un incidente durante la retromarcia le parti forniscono versioni diverse della dinamica, la corretta ricostruzione dei fatti e la documentazione raccolta nell’immediatezza possono essere determinanti per stabilire chi debba risarcire i danni e in quale misura.
