Se un cliente acquista della merce tramite un agente di commercio e successivamente paga direttamente all’agente, può considerarsi liberato dal proprio debito?
La risposta non è sempre negativa.
La regola generale è che l’agente di commercio non è automaticamente autorizzato a riscuotere i crediti della società preponente.
L’art. 1744 c.c. stabilisce infatti che l’agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo che tale facoltà gli sia stata attribuita.
Esiste però un’importante eccezione: anche quando l’agente non abbia effettivamente il potere di incassare, il pagamento può produrre effetto liberatorio se il debitore dimostra di avere pagato in buona fede a una persona che, sulla base di circostanze univoche, appariva legittimata a ricevere il pagamento. È il principio previsto dall’art. 1189 c.c. e applicato dalla Cassazione anche al pagamento effettuato all’agente apparentemente autorizzato.
L’agente può riscuotere i crediti della società?
In linea generale, no.
L’art. 1744 c.c. stabilisce che l’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente.
La situazione cambia se questa facoltà gli è stata attribuita.
L’autorizzazione può riguardare tutti gli affari oppure anche un singolo rapporto e, secondo la giurisprudenza, può essere provata anche con modalità diverse da una formale procura scritta. La Cassazione ha infatti riconosciuto che l’attribuzione della facoltà di riscossione può essere provata anche per testimoni e per presunzioni.
Pertanto, non è corretto sostenere che l’agente debba necessariamente esibire una procura scritta per poter incassare.
Ciò che conta è verificare se la società gli abbia effettivamente attribuito il potere di riscuotere.
Cosa succede se il cliente paga un agente non autorizzato?
La regola generale deriva dal combinato disposto degli artt. 1188 e 1744 c.c.
Se il cliente paga una persona che non è legittimata a ricevere il pagamento per conto del creditore, il pagamento non produce automaticamente effetto liberatorio nei confronti del creditore.
Il rischio, quindi, è concreto: la società potrebbe chiedere nuovamente al cliente il pagamento della fattura.
È proprio questo il problema che rende rischioso effettuare un bonifico sul conto personale dell’agente quando non sia chiaro il suo potere di incasso.
Ma il pagamento all’agente può comunque liberare il cliente?
Sì.
Qui bisogna introdurre la distinzione fondamentale rispetto al vecchio articolo.
L’art. 1189 c.c. stabilisce che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede.
La Cassazione ha applicato questo principio proprio al pagamento effettuato a un agente che appariva autorizzato a riscuotere per conto della società.
La questione, quindi, non si esaurisce nel verificare se l’agente avesse realmente il potere di incasso.
Occorre chiedersi anche:
il cliente aveva ragionevolmente motivo di ritenere che l’agente fosse autorizzato a ricevere il pagamento?
Il principio dell’apparenza
L’art. 1189 c.c. tutela il debitore che abbia fatto affidamento, in buona fede, su una situazione apparente determinata da circostanze oggettive.
Non basta però la semplice convinzione personale del debitore.
Devono esistere circostanze univoche idonee a giustificare il convincimento che l’agente fosse effettivamente autorizzato a ricevere il pagamento.
La giurisprudenza parla, in questo contesto, di apparenza colposa.
Il debitore deve quindi dimostrare non soltanto la propria buona fede, ma anche che il proprio errore sia stato ragionevole e collegato a un comportamento del creditore che abbia contribuito a creare quella situazione apparente.
Un esempio concreto
Immaginiamo che una società venda abitualmente la propria merce attraverso un determinato agente.
Per anni, la società invia le fatture al cliente e l’agente si occupa personalmente della consegna della merce e della gestione dei rapporti commerciali.
Il cliente, per diversi ordini, ha sempre pagato direttamente all’agente e la società non ha mai contestato tale modalità.
Se successivamente la società sostiene che l’agente non aveva alcun potere di incasso, il cliente potrebbe invocare l’art. 1189 c.c.
Non sarebbe sufficiente, però, dimostrare di avere semplicemente “pensato” che l’agente fosse autorizzato.
Bisognerebbe dimostrare quali comportamenti della società avessero generato quell’affidamento.
La Cassazione ha affrontato proprio questo problema
Con la sentenza n. 1869 del 25 gennaio 2018, la Cassazione ha annullato una decisione che aveva escluso l’effetto liberatorio del pagamento effettuato all’agente.
Nel caso esaminato, esistevano una clausola contrattuale relativa alla facoltà di ricevere pagamenti e una prassi secondo cui il cliente effettuava i pagamenti direttamente all’agente.
Secondo la Cassazione, tali circostanze avrebbero dovuto indurre il giudice a verificare se ricorressero i presupposti dell’art. 1189 c.c. e, in particolare, se la società creditrice avesse contribuito a creare nel cliente il ragionevole convincimento che l’agente fosse autorizzato a incassare.
Questo principio è decisivo perché dimostra che l’assenza del potere effettivo di incasso non chiude necessariamente la questione.
Chi deve provare la buona fede?
Il debitore che sostiene di essersi liberato attraverso il pagamento al terzo deve fornire gli elementi necessari per invocare l’art. 1189 c.c.
In particolare, deve dimostrare la situazione di apparenza e le circostanze che rendevano ragionevole il proprio affidamento.
La giurisprudenza richiede che il debitore dimostri di avere confidato senza propria colpa nella legittimazione dell’agente e che l’apparenza sia stata determinata o favorita dal comportamento del creditore.
Non basta quindi dire:
“Era l’agente della società, quindi pensavo fosse autorizzato”.
Questa conclusione, da sola, non è sufficiente.
Il fatto che l’agente consegni la merce significa che può anche incassare?
No.
Questo è un errore frequente.
Il potere dell’agente di promuovere o gestire gli affari non comporta automaticamente il potere di riscuotere i crediti.
L’art. 1744 c.c. stabilisce espressamente la regola opposta: la facoltà di riscossione deve essere attribuita.
La consegna della merce, la gestione dell’ordine o la partecipazione alla trattativa non equivalgono quindi, di per sé, a un’autorizzazione all’incasso.
E se l’agente emette una ricevuta?
Anche questo elemento deve essere valutato con attenzione.
La ricevuta rilasciata dall’agente non dimostra necessariamente che egli avesse il potere di incassare.
Potrebbe però costituire, insieme ad altri elementi, una delle circostanze rilevanti per verificare l’eventuale situazione di apparenza.
Occorre quindi esaminare il comportamento complessivo delle parti.
L’agente può concedere uno sconto?
Anche qui la risposta è precisa.
L’art. 1744 c.c. stabilisce che, anche quando all’agente sia stata attribuita la facoltà di riscuotere, non può concedere sconti o dilazioni senza una speciale autorizzazione.
Questo significa che bisogna distinguere due poteri:
il potere di ricevere il pagamento;
il potere di modificare le condizioni economiche del credito.
Il secondo non deriva automaticamente dal primo.
Se l’agente concede uno sconto senza autorizzazione, lo sconto è valido?
Non necessariamente.
Se l’agente è autorizzato soltanto a riscuotere, ma non a modificare il credito della società, lo sconto da lui autonomamente concesso può non essere opponibile al preponente.
Il cliente che intenda pagare una somma ridotta dovrebbe quindi verificare che anche lo sconto sia stato autorizzato dalla società.
Il vecchio articolo coglieva correttamente questo rischio, ma oggi lo formulerei distinguendo chiaramente potere di incasso e potere di modificazione del credito.
Pagare sul conto personale dell’agente è rischioso?
Sì, e questo è probabilmente il consiglio pratico più importante.
Se l’agente chiede al cliente di effettuare il pagamento su un conto corrente intestato personalmente a lui, anziché sul conto della società, il cliente dovrebbe fermarsi e verificare la situazione.
Non significa che un pagamento su conto personale sia necessariamente invalido.
Significa che, in caso di contestazione, sarà molto più importante dimostrare perché il cliente fosse legittimato a ritenere che l’agente potesse ricevere quella somma.
Come dovrebbe comportarsi il cliente?
La soluzione più prudente è chiedere alla società una conferma scritta.
Ad esempio, prima di effettuare il pagamento, il cliente può chiedere alla società:
“Si conferma che il sig. X è autorizzato a riscuotere per vostro conto la somma di euro Y?”
Una semplice conferma scritta elimina gran parte del problema probatorio.
Se invece il pagamento è già stato effettuato, è opportuno conservare:
la fattura;
la richiesta di pagamento dell’agente;
le e-mail e i messaggi;
la ricevuta o contabile del pagamento;
eventuali precedenti pagamenti effettuati allo stesso agente;
eventuali documenti dai quali risulti che la società conosceva e tollerava quella modalità di pagamento.
Sono proprio queste circostanze che potrebbero diventare decisive in un eventuale giudizio.
E se la società chiede di pagare una seconda volta?
Il cliente non dovrebbe pagare automaticamente.
Se sostiene di essere già stato liberato, dovrà ricostruire la vicenda e verificare se ricorrano i presupposti degli artt. 1188 e 1189 c.c.
La controversia potrebbe quindi concentrarsi non soltanto sull’effettivo potere di incasso dell’agente, ma anche sulla situazione di apparenza e sulla buona fede del cliente.
In una controversia di questo tipo la documentazione assume un’importanza decisiva.
Il cliente può rivalersi sull’agente?
Se l’agente ha ricevuto denaro senza averne titolo e non lo ha riversato alla società, possono naturalmente sorgere responsabilità nei suoi confronti.
Ma questo è un problema distinto dal rapporto tra cliente e società creditrice.
Il fatto che l’agente abbia eventualmente commesso un illecito non significa automaticamente che il cliente sia liberato dal proprio debito verso la società.
Per questo è fondamentale affrontare separatamente i due rapporti.
In conclusione
La regola generale è chiara: l’agente di commercio non ha, per il solo fatto di essere agente, il potere di riscuotere i crediti della società preponente.
L’art. 1744 c.c. richiede che tale facoltà gli sia stata attribuita. E anche quando l’agente sia autorizzato a incassare, non può concedere sconti o dilazioni senza una speciale autorizzazione.
Tuttavia, non è corretto affermare che ogni pagamento effettuato a un agente privo di autorizzazione sia necessariamente inefficace.
L’art. 1189 c.c. può tutelare il debitore che abbia pagato in buona fede una persona che, sulla base di circostanze univoche, appariva legittimata a ricevere il pagamento.
La Cassazione ha applicato questo principio anche al pagamento effettuato all’agente apparentemente autorizzato, richiedendo di verificare se il comportamento della società creditrice avesse contribuito a creare nel cliente il ragionevole affidamento circa il potere di incasso dell’agente.
La domanda corretta, quindi, non è soltanto:
“L’agente aveva effettivamente il potere di incassare?”
Ma anche:
“Il cliente aveva ragionevoli e oggettive ragioni per ritenere che lo avesse?”
È proprio da questa distinzione che può dipendere l’effetto liberatorio del pagamento.
