Un amministratore di condominio può affiggere nella bacheca dell’androne un elenco dei condomini che non hanno pagato le spese condominiali?
La risposta è no, se la bacheca è accessibile anche a persone estranee al condominio.
La questione deve però essere affrontata con attenzione perché non è vietato all’amministratore comunicare ai condomini le situazioni di morosità, né è vietato comunicare ai creditori del condominio i dati dei condomini morosi nei casi previsti dalla legge.
Il problema è diverso: la pubblicazione indiscriminata dei nominativi e delle rispettive posizioni debitorie.
Cosa dice la Cassazione sulla bacheca condominiale
La Corte di Cassazione aveva già affrontato direttamente la questione con l’ordinanza n. 186 del 4 gennaio 2011.
La Corte aveva ritenuto illecita l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale delle informazioni relative alle posizioni debitorie dei singoli condomini quando quello spazio fosse accessibile anche a soggetti estranei al condominio.
Il principio era fondato sulla necessità di rispettare i criteri di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali.
Il fatto che il dato relativo alla morosità sia vero non rende quindi automaticamente lecita la sua divulgazione.
Perché non si possono affiggere i nomi dei morosi?
Il nominativo del condomino associato alla sua posizione debitoria costituisce un dato personale.
L’affissione nella bacheca dell’androne determina una forma di diffusione del dato, perché l’informazione può essere conosciuta da una pluralità indeterminata di persone.
È questo il punto decisivo.
Non è necessario che il dato venga pubblicato su Internet o su un giornale perché si configuri una diffusione illecita.
È sufficiente che venga reso accessibile a soggetti che non hanno titolo per conoscerlo.
La giurisprudenza più recente continua a muoversi nella stessa direzione. Nel 2025 il Tribunale di Taranto ha riconosciuto la responsabilità civile dell’amministratore per l’affissione nella bacheca dell’androne di un elenco contenente nominativi e importi dovuti dai condomini morosi.
Il GDPR ha cambiato la regola?
Il principio di fondo non è cambiato.
La disciplina oggi deve essere letta alla luce del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali.
La questione centrale rimane quella della necessità e proporzionalità del trattamento.
L’amministratore può trattare e comunicare i dati relativi alle morosità quando ciò sia necessario per la gestione del condominio e per l’esercizio dei diritti previsti dalla legge.
Non può però utilizzare questi dati per una divulgazione indiscriminata.
In altre parole:
conoscibilità del dato da parte dei soggetti legittimati non significa pubblicità del dato.
È questa la distinzione che deve guidare la gestione delle morosità condominiali.
L’amministratore può comunicare ai condomini i nomi dei morosi?
Sì, ma la comunicazione deve avvenire attraverso modalità compatibili con la disciplina della privacy.
Il problema, quindi, non è il semplice fatto che un condomino venga informato dell’esistenza di una morosità.
La legge attribuisce infatti all’amministratore specifici obblighi di trasparenza e gestione della situazione contabile del condominio.
La Cassazione ha recentemente ribadito che l’amministratore ha il dovere di informare i condomini in relazione alle morosità esistenti e ai contenziosi instaurati. Con l’ordinanza n. 3498 dell’11 febbraio 2025, la Corte ha sottolineato che si tratta non soltanto di una facoltà, ma di un obbligo funzionale alla corretta gestione condominiale.
Questo, tuttavia, non autorizza l’amministratore ad affiggere l’elenco dei morosi nella bacheca dell’androne accessibile a terzi.
La situazione cambia quando il creditore chiede i nominativi dei morosi
Questo è un aggiornamento particolarmente importante rispetto all’articolo originario.
L’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che l’amministratore deve comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
La Cassazione, con la sentenza n. 1002 del 15 gennaio 2025, ha ribadito l’obbligo dell’amministratore di fornire tali informazioni al creditore e ha riconosciuto, in determinate condizioni, la responsabilità personale dell’amministratore per l’omessa o intempestiva comunicazione.
Questo dimostra ancora una volta che non esiste un divieto assoluto di comunicare il nome del condomino moroso.
Ciò che rileva è il destinatario della comunicazione e la finalità perseguita.
Un conto è comunicare il nominativo a un creditore che deve esercitare i propri diritti.
Altro conto è esporlo in uno spazio visibile a chiunque.
Quali informazioni può conoscere il creditore?
Il creditore del condominio ha una posizione particolare.
L’art. 63 disp. att. c.c. gli consente di ottenere dall’amministratore i dati dei condomini morosi.
La Cassazione ha recentemente ribadito che questa comunicazione è funzionale alla tutela del credito e si inserisce nel sistema previsto dalla legge, che disciplina anche il beneficio della preventiva escussione dei condomini in regola con i pagamenti.
Anche in questo caso, quindi, non bisogna confondere comunicazione a un soggetto legittimato con pubblicazione indiscriminata.
La bacheca condominiale può essere utilizzata per altre comunicazioni?
Certamente.
La bacheca può essere utilizzata per informazioni di carattere generale relative alla gestione del condominio, purché il contenuto della comunicazione sia compatibile con la disciplina della protezione dei dati personali.
Il problema nasce quando sulla bacheca vengono esposti dati personali che non devono essere conosciuti da soggetti estranei.
Per questa ragione è opportuno evitare di affiggere non soltanto gli elenchi dei morosi, ma anche documenti contenenti informazioni personali o economiche dei singoli condomini quando la bacheca sia accessibile a terzi.
E se la bacheca è dentro il palazzo?
Anche questo elemento deve essere valutato concretamente.
Non è sufficiente affermare che la bacheca si trova «all’interno del condominio».
Bisogna verificare chi possa concretamente accedervi.
Se la bacheca è collocata nell’androne e può essere vista da visitatori, fornitori, tecnici, collaboratori, corrieri o altre persone estranee alla compagine condominiale, l’esposizione dei nominativi dei morosi presenta evidenti criticità.
È proprio la possibilità che il dato venga conosciuto da una pluralità indeterminata di soggetti a distinguere la comunicazione lecita dalla diffusione illecita.
Quali conseguenze rischia l’amministratore?
La pubblicazione illegittima dei dati relativi alla morosità può determinare conseguenze sul piano della responsabilità civile e della protezione dei dati personali.
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 826 del 7 aprile 2025, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del condomino i cui dati relativi alla morosità erano stati affissi nella bacheca dell’androne.
La decisione è particolarmente interessante perché dimostra che il problema non è meramente teorico.
L’affissione dei nominativi dei morosi può concretamente esporre il condominio o l’amministratore a pretese risarcitorie, quando ricorrano i presupposti della responsabilità.
Cosa può fare il condomino il cui nome è stato affisso?
Il condomino che ritenga illecitamente diffusi i propri dati può innanzitutto chiedere all’amministratore la rimozione immediata dell’avviso.
Può inoltre contestare formalmente il trattamento dei dati e, ricorrendone i presupposti, valutare gli ulteriori rimedi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla disciplina della responsabilità civile.
La concreta tutela dipenderà naturalmente dalle modalità dell’affissione, dal contenuto del documento, dalla durata della pubblicazione e dalla possibilità che il dato sia stato conosciuto da soggetti estranei.
Attenzione: il problema non è la verità del debito
Un equivoco frequente consiste nel ritenere che l’amministratore possa affiggere l’elenco perché le informazioni sono vere.
Non è così.
La correttezza del dato non risolve il problema della liceità della sua diffusione.
Anche un debito effettivamente esistente può essere comunicato soltanto secondo modalità coerenti con la finalità perseguita e con le norme sulla protezione dei dati.
La questione non è quindi:
“Il condomino è davvero moroso?”
La domanda corretta è:
“Chi ha necessità o titolo per conoscere questa informazione e attraverso quale modalità può essere comunicata?”
In conclusione
L’amministratore di condominio può comunicare le situazioni di morosità ai soggetti che hanno un legittimo interesse a conoscerle, e in determinate ipotesi ha addirittura l’obbligo di farlo.
La Cassazione ha recentemente ribadito sia il dovere dell’amministratore di informare sulla situazione delle morosità sia l’obbligo di comunicare ai creditori i dati dei condomini morosi.
Ciò non significa, però, che i nominativi e gli importi dovuti possano essere affissi nella bacheca condominiale accessibile a terzi.
L’affissione indiscriminata costituisce una diffusione di dati personali che può risultare illecita e può comportare anche una responsabilità risarcitoria. Il principio, già affermato dalla Cassazione nel 2011, è stato sostanzialmente confermato anche dalla giurisprudenza più recente.
La regola pratica è quindi semplice:
l’amministratore può comunicare la morosità a chi ha titolo per conoscerla, ma non può trasformare la bacheca condominiale in una “lista pubblica dei cattivi pagatori”.
