Un immobile costituito in fondo patrimoniale può essere oggetto di ipoteca da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per debiti tributari?
La risposta non può essere formulata in termini assoluti.
L’art. 170 c.c. stabilisce infatti che l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il problema nasce quando il creditore non procede immediatamente al pignoramento, ma iscrive un’ipoteca ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973.
Per lungo tempo la giurisprudenza ha discusso se il divieto dell’art. 170 c.c. potesse essere fatto valere anche contro l’iscrizione ipotecaria.
La questione è oggi particolarmente attuale perché la Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 6787 del 20 marzo 2026, ha rimesso alla pubblica udienza proprio questo problema.
ATTENZIONE – NOVITÀ 2026:
la Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 6787/2026, ha rimesso alla pubblica udienza la questione relativa all’applicabilità dell’art. 170 c.c. all’ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973. La questione è quindi attualmente oggetto di un nuovo esame da parte della Corte.
Che cos’è il fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è un vincolo destinato a far fronte ai bisogni della famiglia.
I coniugi possono costituirlo per destinare determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito a tale finalità.
La costituzione del fondo, tuttavia, non rende i beni automaticamente impignorabili.
L’art. 170 c.c. pone una specifica limitazione all’azione esecutiva, subordinandola alla natura del debito e alla conoscenza, da parte del creditore, dell’eventuale estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
Cosa stabilisce l’art. 170 c.c.?
La norma prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti non possa avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Da questa disposizione derivano due elementi fondamentali:
il debito deve essere valutato in relazione alla sua finalità;
occorre verificare la conoscenza del creditore circa l’eventuale estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
Non è quindi sufficiente affermare che il debito è intestato personalmente a uno dei coniugi.
La Cassazione ha chiarito che anche un debito derivante dall’attività imprenditoriale o professionale non è automaticamente estraneo ai bisogni della famiglia. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, sulla base delle circostanze concrete.
Fondo patrimoniale e debiti tributari
La questione assume particolare rilievo quando il creditore è Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Si pensi al caso di un contribuente che abbia costituito un fondo patrimoniale comprendente la propria abitazione o altri immobili e che successivamente riceva un’iscrizione ipotecaria per debiti tributari.
La domanda è se il contribuente possa opporsi all’iscrizione sostenendo che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia.
La risposta dipende innanzitutto dalla natura dello strumento utilizzato da ADER.
Ed è proprio qui che si colloca il problema giuridico più delicato.
L’ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973 è un atto esecutivo?
Tradizionalmente la giurisprudenza ha collegato il divieto dell’art. 170 c.c. alla possibilità di procedere esecutivamente sui beni del fondo.
La questione è però diventata più complessa perché l’ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non coincide necessariamente con l’inizio dell’espropriazione forzata.
La Cassazione ha infatti ribadito nel 2024 che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma si colloca nell’ambito di una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.
La conseguenza è tutt’altro che irrilevante.
Se l’ipoteca non è considerata un atto esecutivo, diventa necessario stabilire se il divieto previsto dall’art. 170 c.c. possa comunque operare nei suoi confronti.
La questione è oggi rimessa alla Cassazione
Questo è il punto che rende necessario aggiornare radicalmente l’articolo del 2019.
Con ordinanza interlocutoria n. 6787 del 20 marzo 2026, la Terza Sezione civile della Cassazione ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione relativa alla portata dell’art. 170 c.c. rispetto all’ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973.
La Corte dovrà verificare, in particolare, se possa ancora considerarsi valido l’orientamento secondo cui l’iscrizione ipotecaria sarebbe necessariamente funzionale alla successiva espropriazione e, proprio per questo, rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’art. 170 c.c.
La questione non è quindi oggi definitivamente chiusa.
Questo è un punto che non nasconderei nell’articolo, ma anzi metterei in evidenza.
Che cosa succede invece con il pignoramento?
Qui il quadro è più consolidato.
Quando il creditore procede all’espropriazione di un bene compreso nel fondo patrimoniale, trova applicazione l’art. 170 c.c.
La Cassazione ha ribadito che l’esecuzione sui beni del fondo è ammissibile soltanto quando ricorrano le condizioni previste dalla norma.
Con la sentenza n. 31575/2023, la Corte ha precisato che l’azione esecutiva è legittima quando l’obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e il creditore non conoscesse l’estraneità del debito rispetto a tali bisogni.
La prova della ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 170 c.c. assume quindi un ruolo centrale nel giudizio di opposizione all’esecuzione.
Chi deve provare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia?
Anche questo punto merita attenzione.
La Cassazione ha precisato che il coniuge esecutato che invochi l’impignorabilità deve fornire la prova dei presupposti necessari per sottrarre il bene all’esecuzione.
Non è sufficiente dimostrare semplicemente che il debito è stato contratto nell’esercizio dell’attività d’impresa.
La natura imprenditoriale o professionale dell’obbligazione costituisce un elemento da valutare insieme alle altre circostanze del caso concreto.
Occorre quindi ricostruire la causa concreta del debito e verificare il rapporto tra quell’obbligazione e i bisogni della famiglia.
Il fatto che il debito sia tributario lo rende estraneo ai bisogni della famiglia?
No, non automaticamente.
Anche questo sarebbe un errore da evitare.
La natura fiscale del credito non consente, da sola, di concludere che il debito sia necessariamente estraneo ai bisogni della famiglia.
Occorre verificare la specifica origine dell’obbligazione e le circostanze concrete.
Ad esempio, un debito derivante dall’attività professionale o imprenditoriale del coniuge non può essere qualificato automaticamente come estraneo ai bisogni della famiglia soltanto perché formalmente collegato all’attività lavorativa.
La Cassazione richiede una valutazione concreta.
E se l’immobile è la casa familiare?
Anche questa circostanza, da sola, non rende il bene impignorabile.
Il fatto che l’immobile costituisca l’abitazione della famiglia può essere certamente rilevante per valutare la destinazione del bene e la funzione del fondo, ma non sostituisce la verifica dei presupposti dell’art. 170 c.c.
Il fondo patrimoniale non costituisce, infatti, una protezione patrimoniale assoluta.
La sua efficacia dipende dalla ricorrenza delle condizioni previste dalla legge.
L’iscrizione ipotecaria può essere contestata?
Sì, ma il rimedio deve essere individuato in relazione alla natura concreta dell’atto e alla posizione del contribuente.
Quando si contesta un’iscrizione ipotecaria esattoriale occorre verificare, tra l’altro:
la natura e l’ammontare del debito;
la regolarità degli atti presupposti;
la notificazione delle cartelle;
il rispetto delle condizioni previste dall’art. 77 d.P.R. 602/1973;
la titolarità e la destinazione del bene;
la costituzione e opponibilità del fondo patrimoniale;
la natura del debito rispetto ai bisogni della famiglia;
la conoscenza, da parte del creditore, dell’eventuale estraneità del debito.
Non è quindi sufficiente allegare genericamente l’esistenza del fondo.
Un punto fondamentale: fondo patrimoniale non significa impignorabilità assoluta
È probabilmente il messaggio pratico più importante.
Il fondo patrimoniale non costituisce uno strumento attraverso il quale il debitore può sottrarre automaticamente i propri beni ai creditori.
La protezione opera soltanto nei limiti dell’art. 170 c.c.
La Cassazione ha inoltre riconosciuto che la costituzione del fondo può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria, quando ricorrano i relativi presupposti.
Il creditore può quindi avere strumenti diversi per agire nei confronti del patrimonio vincolato.
Cosa cambia per chi riceve un’iscrizione ipotecaria ADER?
La prima cosa da fare è non considerare l’iscrizione ipotecaria come un atto ormai incontestabile.
Occorre ricostruire l’intera posizione debitoria e verificare:
quali cartelle siano state notificate;
quando siano state notificate;
quali debiti siano ancora esigibili;
quando sia stato costituito il fondo;
quando siano stati eventualmente acquistati gli immobili;
quando sia stata iscritta l’ipoteca;
quale sia la natura dei debiti;
quale rapporto esista tra i debiti e i bisogni della famiglia.
Solo dopo questa ricostruzione è possibile stabilire se esista un’effettiva possibilità di contestazione.
La novità del 2026
Il dato più importante da evidenziare oggi è che la questione dell’applicabilità dell’art. 170 c.c. all’ipoteca esattoriale non è definitivamente risolta.
L’ordinanza interlocutoria n. 6787/2026 dimostra infatti che la Cassazione ritiene la questione meritevole di un nuovo approfondimento nomofilattico, anche alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta nel tempo.
Pertanto, non scriverei oggi che «l’ipoteca ADER sul fondo patrimoniale è vietata» né, all’opposto, che «l’ipoteca è sempre possibile perché non è un atto esecutivo».
Entrambe le formule sarebbero troppo categoriche.
La questione è proprio quella sulla quale la Cassazione deve pronunciarsi.
In conclusione
Il fondo patrimoniale può offrire una tutela nei confronti dell’azione esecutiva sui beni che ne fanno parte, ma non determina una generale e automatica impignorabilità del patrimonio familiare.
Per il pignoramento trova applicazione l’art. 170 c.c., che richiede di verificare la relazione tra il debito e i bisogni della famiglia e la conoscenza del creditore circa l’eventuale estraneità del debito. La Cassazione ha ribadito questi principi anche nel 2023.
Più complessa è la questione dell’ipoteca iscritta da Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 602/1973.
La Cassazione ha affermato che l’ipoteca esattoriale non costituisce, di per sé, un atto dell’espropriazione forzata.
Ma proprio il rapporto tra questa caratteristica dell’ipoteca e il divieto dell’art. 170 c.c. è oggi oggetto di un nuovo esame da parte della Terza Sezione civile, che con ordinanza n. 6787/2026 ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione.
Per chi ha ricevuto un’iscrizione ipotecaria su un immobile compreso in un fondo patrimoniale, quindi, la verifica deve essere necessariamente effettuata caso per caso, esaminando il debito, gli atti della riscossione, la costituzione del fondo e la destinazione dell’obbligazione.
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