L’azione revocatoria ordinaria, prevista dall’art. 2901 c.c., consente al creditore di chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti con i quali il debitore ha diminuito la garanzia patrimoniale, rendendo più difficile il soddisfacimento del credito.
Non significa, però, che il creditore possa contestare qualsiasi atto di disposizione compiuto dal debitore.
La revocatoria richiede la presenza di specifici presupposti, sia oggettivi sia soggettivi, che devono essere verificati in relazione alla natura dell’atto e, soprattutto, al momento in cui esso è stato compiuto.
Che cos’è l’azione revocatoria ordinaria?
L’art. 2901 c.c. tutela la garanzia patrimoniale prevista dall’art. 2740 c.c.
Il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che siano idonei a pregiudicare le sue ragioni.
L’obiettivo dell’azione non è quello di eliminare l’atto nei rapporti tra le parti che lo hanno compiuto.
La pronuncia di revocatoria determina, infatti, l’inefficacia relativa dell’atto nei confronti del creditore che ha agito.
Il bene resta quindi nel patrimonio dell’acquirente, ma il creditore può aggredirlo, ricorrendone i presupposti, come se l’atto dispositivo non fosse stato compiuto.
Quali sono i presupposti della revocatoria?
In termini generali, il creditore deve dimostrare:
l’esistenza del credito;
l’esistenza di un atto di disposizione del patrimonio del debitore;
l’eventus damni, cioè il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale;
l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., che varia a seconda che l’atto sia anteriore o successivo al sorgere del credito e, nel caso di atto oneroso, anche a seconda della posizione del terzo.
È proprio quest’ultimo profilo che richiede particolare attenzione.
Se l’atto è successivo al sorgere del credito
Quando l’atto dispositivo viene compiuto dopo che il credito è sorto, l’art. 2901 c.c. richiede, per il debitore, la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Se l’atto è a titolo oneroso, la stessa consapevolezza deve sussistere anche in capo al terzo acquirente.
Non è quindi necessario dimostrare una vera e propria collusione fraudolenta tra debitore e terzo.
È sufficiente dimostrare che entrambi fossero consapevoli che l’atto avrebbe inciso negativamente sulla garanzia patrimoniale.
È questo il principio sul quale si fondava anche la pronuncia richiamata nell’articolo originario, Cass. n. 23666/2015, che aveva ribadito la sufficienza della consapevolezza della diminuzione della garanzia per gli atti onerosi successivi al sorgere del credito.
Se invece l’atto è anteriore al sorgere del credito
Qui la situazione cambia radicalmente.
L’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. richiede la dolosa preordinazione.
La questione è stata definitivamente chiarita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025.
La Corte ha stabilito che, quando l’atto dispositivo è anteriore alla nascita del credito, non è sufficiente che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che l’atto avrebbe potuto arrecare ai creditori.
È necessario qualcosa di ulteriore.
L’atto deve essere stato compiuto in funzione del futuro sorgere dell’obbligazione, allo scopo di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il futuro soddisfacimento del credito.
La distinzione è quindi fondamentale:
credito già sorto → scientia damni;
credito futuro → dolosa preordinazione.
Non possiamo più presentare la «consapevolezza di diminuire la garanzia» come regola indistintamente applicabile a ogni azione revocatoria.
Perché la sentenza delle Sezioni Unite è importante?
La questione aveva dato luogo a un contrasto nella giurisprudenza.
La stessa Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 32969/2023, aveva rimesso alle Sezioni Unite il problema, chiedendo se per l’atto anteriore alla nascita del credito fosse sufficiente il dolo generico, costituito dalla previsione del pregiudizio, oppure fosse necessario il dolo specifico, costituito dalla volontà di pregiudicare proprio il futuro creditore.
Le Sezioni Unite hanno scelto la seconda soluzione.
Questo rende oggi la sentenza n. 1898/2025 il principale riferimento da utilizzare quando si affronta la revocatoria di un atto anteriore al sorgere del credito.
E il terzo acquirente?
Anche la posizione del terzo deve essere valutata.
Per un atto oneroso anteriore al sorgere del credito, non basta che il terzo sappia genericamente che il debitore sta impoverendo il proprio patrimonio.
Secondo le Sezioni Unite, il terzo deve essere consapevole dello specifico intento perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
La prova richiesta è quindi più rigorosa rispetto all’ipotesi di atto successivo alla nascita del credito.
Che cosa deve provare il creditore?
La prova può essere fornita anche attraverso presunzioni.
Questo è particolarmente importante perché la consapevolezza del debitore o del terzo costituisce normalmente uno stato soggettivo difficilmente dimostrabile attraverso una prova diretta.
Possono quindi assumere rilievo, valutati complessivamente, elementi quali:
la situazione patrimoniale del debitore;
la consistenza dei beni rimasti dopo l’atto;
il rapporto tra debitore e acquirente;
il valore del bene trasferito;
il prezzo effettivamente pagato;
la prossimità temporale tra l’insorgenza del credito e l’atto;
l’esistenza di altri debiti;
eventuali procedure esecutive o iniziative giudiziarie;
le modalità concrete dell’operazione.
La prova presuntiva, tuttavia, non significa che il giudice possa presumere automaticamente la frode dalla semplice circostanza che il debitore abbia venduto un bene.
Occorre che gli elementi acquisiti consentano di ricostruire, secondo un ragionamento presuntivo logicamente coerente, la conoscenza del pregiudizio o, nei casi di credito futuro, la dolosa preordinazione.
Che cosa si intende per eventus damni?
L’atto deve avere carattere concretamente pregiudizievole per il creditore.
Non è però necessario che il debitore diventi completamente insolvente.
È sufficiente che l’atto determini una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio tale da rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito.
Questo principio, tuttavia, incontra un limite importante quando il creditore dispone già di una garanzia patrimoniale particolarmente ampia.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 30788 del 24 novembre 2025, ha chiarito che il creditore titolare di una garanzia notevolmente superiore all’ammontare del credito deve dimostrare, anche mediante presunzioni, che l’escussione della garanzia sia verosimilmente destinata a rimanere infruttuosa.
È un elemento che nell’articolo del 2015 naturalmente non poteva essere considerato e che oggi merita di essere inserito.
La revocatoria non rende nullo l’atto
Questo è un altro equivoco frequente.
L’accoglimento della revocatoria non comporta la nullità o l’annullamento della compravendita, della donazione o dell’altro atto dispositivo.
L’atto rimane valido tra le parti.
Diventa semplicemente inefficace nei confronti del creditore che ha esercitato vittoriosamente l’azione.
La conseguenza pratica è che il creditore può agire esecutivamente sul bene trasferito, nonostante il trasferimento intervenuto.
Un esempio
Tizio è debitore di Caio per € 100.000.
Dopo l’insorgenza del debito, Tizio vende l’unico immobile di sua proprietà a Sempronio.
Dopo la vendita, Tizio non dispone di altri beni sufficienti a garantire il credito.
Se Caio dimostra che Tizio e Sempronio erano consapevoli del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale, possono ricorrere i presupposti per l’azione revocatoria.
Diversa sarebbe l’ipotesi in cui Tizio avesse trasferito l’immobile prima che sorgesse il credito di Caio.
In quel caso, alla luce delle Sezioni Unite n. 1898/2025, Caio dovrebbe dimostrare qualcosa di ulteriore: che l’atto fosse stato preordinato proprio in funzione del futuro sorgere dell’obbligazione e al fine di pregiudicare il futuro soddisfacimento del credito.
In conclusione
L’azione revocatoria ordinaria non richiede sempre la prova di una vera e propria frode concordata tra debitore e terzo.
Quando l’atto oneroso è successivo al sorgere del credito, è sufficiente, sul piano soggettivo, la conoscenza del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale, tanto da parte del debitore quanto, per gli atti onerosi, del terzo.
Quando invece l’atto è anteriore al sorgere del credito, la situazione è più rigorosa: le Sezioni Unite n. 1898/2025 richiedono la prova della dolosa preordinazione, cioè che l’atto sia stato compiuto in funzione del futuro sorgere dell’obbligazione e del conseguente pregiudizio per il creditore.
Anche l’eventus damni deve essere concretamente dimostrato. E, quando il creditore dispone già di una garanzia patrimoniale molto ampia, la Cassazione ha recentemente precisato che egli deve dimostrare la verosimile infruttuosità dell’escussione.
La revocatoria, quindi, non è uno strumento per contestare genericamente gli atti di disposizione del debitore: è un’azione che richiede una precisa verifica del credito, dell’atto dispositivo, del pregiudizio e dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c.
