Due pignoramenti ADER sullo stesso stipendio: il secondo è davvero legittimo?

Ricevere un pignoramento dello stipendio da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è già una situazione particolarmente gravosa. Ma cosa accade quando, sullo stesso rapporto di lavoro, viene notificato un secondo pignoramento per ulteriori cartelle esattoriali?

L’agente della riscossione può pretendere un’ulteriore trattenuta oppure deve limitarsi a concorrere nella quota già pignorata?

La questione è tutt’altro che teorica. Nella pratica, non sono rari i casi in cui il datore di lavoro riceve più atti di pignoramento riferiti a diversi carichi iscritti a ruolo e si trova a dover decidere quale trattenuta effettuare. Sorprendentemente, la normativa non contiene una risposta espressa e, allo stato, manca anche una pronuncia della Corte di cassazione che abbia affrontato direttamente il problema.

I limiti previsti dall’art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973

Per i pignoramenti promossi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il legislatore ha introdotto una disciplina speciale, più favorevole rispetto a quella ordinaria prevista dall’art. 545 c.p.c.

Lo stipendio netto mensile può essere pignorato nei seguenti limiti:

Retribuzione netta mensileQuota pignorabile
fino a € 2.500un decimo
oltre € 2.500 e fino a € 5.000un settimo
oltre € 5.000un quinto

La ratio della norma è evidente: contemperare l’interesse dell’Erario alla riscossione con la necessità di garantire al lavoratore un reddito sufficiente per il proprio sostentamento.

Fin qui, il quadro normativo è chiaro.

Il problema che la legge non risolve

L’art. 72-ter stabilisce quale sia la quota pignorabile dello stipendio quando procede l’agente della riscossione.

Non dice però cosa accada quando i pignoramenti esattoriali sono due o più.

La domanda diventa quindi inevitabile:

il limite di un decimo, di un settimo o di un quinto riguarda ciascun pignoramento oppure rappresenta il limite massimo complessivo della pignorabilità dello stipendio in favore di ADER?

È una differenza sostanziale.

Se si accogliesse la prima soluzione, sarebbe sufficiente notificare più pignoramenti per ottenere trattenute via via crescenti.

Se invece si aderisce alla seconda interpretazione, tutti i crediti iscritti a ruolo dovrebbero concorrere all’interno della medesima quota.

L’interpretazione sistematica conduce ad una sola soluzione

Sebbene la norma non lo dica espressamente, un’interpretazione coordinata dell’intero sistema esecutivo conduce, a mio avviso, ad una conclusione precisa.

L’art. 72-ter non disciplina il limite del singolo atto di pignoramento.

Disciplina, piuttosto, la misura della pignorabilità del credito da lavoro quando il creditore è l’agente della riscossione.

Questa impostazione trova conferma nella funzione stessa della disposizione.

Il legislatore ha introdotto percentuali ridotte proprio per evitare che la riscossione coattiva dei tributi incida in maniera eccessiva sulla capacità reddituale del debitore.

Tale finalità sarebbe completamente frustrata se fosse sufficiente notificare più pignoramenti relativi a ruoli diversi per moltiplicare le trattenute.

Una simile interpretazione trasformerebbe il limite posto dalla legge in un vincolo puramente formale, facilmente aggirabile attraverso una pluralità di procedure esecutive.

L’art. 545 c.p.c. conferma questa impostazione

Anche la disciplina generale contenuta nell’art. 545 c.p.c. sembra muoversi nella medesima direzione.

La norma, infatti, stabilisce che, nel concorso tra crediti alimentari, tributari e ordinari, il complesso delle trattenute non può superare la metà dello stipendio.

Il legislatore, dunque, ragiona sempre in termini di limite complessivo e non di singola procedura esecutiva.

È coerente ritenere che lo stesso criterio debba valere anche per il limite speciale previsto dall’art. 72-ter.

In altri termini:

  • la quota spettante ad ADER resta quella fissata dalla legge (un decimo, un settimo oppure un quinto);
  • eventuali ulteriori crediti iscritti a ruolo devono concorrere all’interno di quella medesima quota;
  • il cumulo con altri creditori resta comunque soggetto al limite massimo della metà dello stipendio previsto dall’art. 545 c.p.c.

Esiste una pronuncia della Cassazione?

Ed è qui che occorre essere particolarmente rigorosi.

Allo stato, non risultano pronunce della Corte di cassazione che abbiano affrontato espressamente il problema del cumulo di più pignoramenti esattoriali sul medesimo stipendio.

La giurisprudenza di legittimità si è occupata del pignoramento esattoriale sotto numerosi profili — natura della procedura speciale, pignoramento di conti correnti, obblighi del terzo pignorato — ma non ha ancora chiarito se il limite previsto dall’art. 72-ter operi con riferimento al singolo pignoramento oppure alla complessiva pignorabilità dello stipendio.

Di conseguenza, qualsiasi affermazione che presenti tale principio come “pacifico” o “già affermato dalla Cassazione” non appare, allo stato, supportata da un preciso precedente di legittimità.

Cosa può fare il debitore?

Se, per effetto di più pignoramenti promossi da ADER, il datore di lavoro applica trattenute che superano i limiti previsti dall’art. 72-ter, il debitore dovrebbe verificare attentamente:

  • l’importo netto della retribuzione;
  • la percentuale effettivamente trattenuta;
  • l’eventuale presenza di altri pignoramenti o di una cessione del quinto;
  • il rispetto del limite complessivo previsto dall’art. 545 c.p.c.

Qualora emerga una violazione dei limiti di legge, potrà valutarsi la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ovvero l’adozione delle altre iniziative processuali consentite dall’ordinamento, chiedendo che venga dichiarata l’inefficacia della parte eccedente del pignoramento.

Alcuni esempi pratici

Per comprendere meglio il problema, possono essere utili alcuni esempi.

Esempio n. 1 – Due pignoramenti ADER sullo stesso stipendio

Un lavoratore percepisce uno stipendio netto di € 2.200.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica un primo pignoramento per cartelle esattoriali pari a € 30.000.

Il datore di lavoro trattiene correttamente un decimo dello stipendio, pari a € 220 mensili, ai sensi dell’art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Dopo alcuni mesi ADER notifica un secondo pignoramento, relativo ad ulteriori cartelle.

Può il datore di lavoro iniziare a trattenere un ulteriore decimo?

Secondo l’interpretazione qui proposta, la risposta dovrebbe essere negativa. Il limite di un decimo rappresenta infatti la quota massima pignorabile dello stipendio in favore dell’agente della riscossione. I diversi crediti iscritti a ruolo dovrebbero concorrere all’interno della medesima trattenuta mensile, senza determinare un ulteriore prelievo sullo stipendio.


Esempio n. 2 – Pignoramento ADER e pignoramento ordinario

Un dipendente percepisce uno stipendio netto di € 3.600.

Sul medesimo stipendio gravano:

  • un pignoramento ordinario promosso da una banca, pari ad un quinto (€ 720 mensili);
  • un successivo pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Poiché la retribuzione rientra nella fascia compresa tra € 2.500 ed € 5.000, ADER potrà pignorare un settimo, pari a circa € 514 mensili.

Le trattenute complessive saranno quindi:

  • € 720 (banca);
  • € 514 (ADER);

per un totale di € 1.234, corrispondente a circa il 34% dello stipendio, valore pienamente compatibile con il limite complessivo della metà previsto dall’art. 545 c.p.c.

Diverso sarebbe il caso in cui ulteriori pignoramenti determinassero il superamento del limite del 50% della retribuzione netta. In tale ipotesi, la parte eccedente sarebbe suscettibile di essere dichiarata inefficace.


Esempio n. 3 – Quando il datore di lavoro rischia di sbagliare

Si immagini un dipendente con stipendio netto di € 2.400.

Il datore di lavoro riceve:

  • un primo pignoramento ADER;
  • alcuni mesi dopo un secondo pignoramento ADER riferito ad altre cartelle.

Ritenendo che ogni procedura esecutiva consenta una nuova trattenuta, il datore inizia a versare:

  • € 240 per il primo pignoramento;
  • ulteriori € 240 per il secondo.

Il lavoratore subisce così una trattenuta complessiva di € 480 mensili, pari al 20% dello stipendio, nonostante la legge preveda, per quella fascia reddituale, il limite del 10%.

È proprio in situazioni come questa che può sorgere un fondato dubbio sulla legittimità della seconda trattenuta e sulla necessità di verificare, anche in sede giudiziale, se il limite previsto dall’art. 72-ter debba essere riferito al singolo pignoramento oppure alla complessiva pignorabilità dello stipendio da parte dell’agente della riscossione.

Conclusioni

L’assenza di una disciplina espressa sul cumulo dei pignoramenti esattoriali non significa che l’agente della riscossione possa moltiplicare indefinitamente le trattenute sullo stipendio.

Al contrario, una lettura sistematica dell’art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 545 c.p.c. induce a ritenere che le percentuali di un decimo, un settimo e un quinto costituiscano il limite massimo della pignorabilità dello stipendio in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, indipendentemente dal numero delle cartelle o degli atti di pignoramento notificati.

Si tratta, tuttavia, di una conclusione fondata sull’interpretazione coordinata delle norme e sulla ratio della disciplina, più che su un principio già consacrato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

La questione del cumulo di più pignoramenti esattoriali sul medesimo stipendio non risulta, allo stato, espressamente risolta da una pronuncia della Corte di cassazione. Le considerazioni svolte in questo articolo costituiscono un’interpretazione sistematica della normativa vigente e della sua ratio, ferma restando la necessità di valutare ogni singolo caso concreto.

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