CONTRIBUTO UNIFICATO
NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
Nuovi importi entrati in vigore il 25 giugno 2014
(con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, art.53)
Attenzione all’esito delle IMPUGNAZIONI (novità 2013!):
Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell’art. 13 comma 1-bis TU Spese Giustizia. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 – trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.) |
| Per tutte le cause civili di valore superiore ad € 1.100 è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria una marca da € 8,00 (salvo esenzioni), ora € 27 come aumentato dala Legge di Stabilità 2014 |
| Processo civile ordinario |
| Valore |
1° grado |
Impugnazione |
Cassazione |
| Per i processi di valore fino a € 1.100,00 |
€ 43,00 |
€ 64,50 |
€ 86,00 |
| Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 |
€ 98,00 |
€ 147,00 |
€ 196,00 |
| Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 |
€ 237,00 |
€ 355,50 |
€ 474,00 |
| Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 |
€ 518,00 |
€ 777,00 |
€ 1.036,00 |
| Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 |
€ 759,00 |
€ 1.138,50 |
€ 1.518,00 |
| Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 |
€ 1.214,00 |
€ 1.821,00 |
€ 2.428,00 |
| Per i processi di valore superiore a € 520.000,00 |
€ 1.686,00 |
€ 2.529,00 |
€ 3.372,00 |
| Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (quindi non solo l’Appello ma anche il Reclamo, come confermato da recente circolare ministeriale) ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. |
Attenzione:
Nell’atto introduttivo del giudizio:
– Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992
– ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale |
Il C.U. è aumentato della metà |
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| Valore Indeterminabile |
| Valore |
1° grado |
Impugnazione |
Cassazione |
Per i processi civili di valore indeterminabile
(si prende lo scaglione fra € 26.000,00 ed € 52.000,00) |
€ 518,00 |
€ 777,00 |
€ 1.036,00 |
| Per i processi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace |
€ 237,00 |
€ 355,50 |
€ 474,00 |
Per i processi di valore indeterminabile innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
(si prende lo scaglione fra € 5.000,00 ed € 25.000,00) |
€ 120,00 |
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| Valore non dichiarato |
Per i processi civili in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto |
€ 1.686,00 |
Per i processi amministrativi in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto |
€ 6.000,00 |
Per i processi tributari in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto |
€ 1.500,00 |
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| Giudice di Pace |
| I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie |
C.U. Ordinario |
| (non sono dovute le anticipazioni forfettarie fino ad € 1.033,00) |
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| Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario |
Per i procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito. Ad Esempio:
- accertamento tecnico preventivo;
- procedimento per ingiunzione;
- procedimento per convalida di sfratto;
- procedimenti cautelari;
- procedimenti possessori.
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al 50% |
Per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
In aggiunta a quanto corrisposto al deposito del ricorso monitorio. v. anche Nota del 14.7.05 in Argomenti Correlati. |
al 50% |
| Per il giudizio di sfratto per morosità (v. anche Tabella Locazione) |
|
al 50% |
| Per il giudizio di sfratto per finita locazione (v. anche Tabella Locazione) |
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al 50% |
| Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento |
al 50% |
Per il nuovo procedimento sommario (702 bis c.p.c.)
vedi Circolare Ministeriale in Argomenti Correlati |
al 50% |
| Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 |
al 50% |
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| Procedimenti riguardanti la Locazione, il Comodato, etc. |
| Per i processi in materia di locazione |
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C.U. ordinario |
| Per i processi in materia di comodato |
|
C.U. ordinario |
| Per i processi in materia di occupazione senza titolo |
|
C.U. ordinario |
| Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali |
|
C.U. ordinario |
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| Procedimenti di Separazione e di Divorzio |
Per i procedimenti di cui all’art. 711 del c.p.c (separazione consensuale)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie) |
€ 43,00 |
Per i procedimenti di cui all’art. 4 co. 16 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie) |
€ 43,00 |
Per i processi contenziosi di cui all’art. 4 della Legge n. 898/1970 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie) |
€ 98,00 |
Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I c.p.c.
-separazione personale dei coniugi
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie) |
€ 98,00 |
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| Altri Procedimenti |
| Per i processi di volontaria giurisdizione |
€ 98,00 |
Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c.
(procedimenti in Camera di Consiglio) |
€ 98,00 |
Reclami contro i provvedimenti cautelari
(Circolare Ministeriale n. 5 del 31-07-02) |
€ 147,00 |
| Regolamento di competenza |
C.U. ordinario |
| Regolamento di giurisdizione |
C.U. ordinario |
| Processi innanzi alla Corte di Cassazione |
C.U. ordinario oltre ad un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provv. giudiziari |
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| Procedimenti di Esecuzione |
| Per i processi di esecuzione per consegna o rilascio |
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€ 139,00 |
| Per i processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00 |
€ 43,00 |
| Per i processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00 |
€ 139,00 |
| Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare |
|
€ 139,00 |
| Per i processi di esecuzione immobiliare |
€ 278,00 |
| Per i processi di opposizione agli atti esecutivi |
€ 168,00 |
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| Procedure di Diritto Fallimentare |
| Insinuazione tempestiva al passivo |
NON SI ISCRIVE A RUOLO
ESENTE |
| Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura |
€ 851,00 |
| Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento |
Il contributo è ridotto della metà |
| Istanza di fallimento |
€ 98,00 |
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| Riepilogo Procedimenti esenti |
| Per i processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura |
ESENTE |
| Per i processi di rettificazione di stato civile |
ESENTE |
| Per i processi in materia tavolare |
ESENTE |
Per i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c.
- dell’interdizione e dell’inabilitazione;
- disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
- disposizioni relative ai minori, agli interedetti e agli inabilitati;
- dei rapporti patrimoniali dei coniugi;
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ESENTE |
| Per i processi in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa. |
ESENTE |
| Per i processi di cui all’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”) |
ESENTE |
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all’art. 9 comma 1-bis TU Sp Giust
Procedimenti relativi alla esecuz mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro. |
ESENTE |
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| Opposizione a Ordinanza-ingiunzione – Art 23 L. 689/81 |
| Per le procedure di opposizione a ordinanza-ingiunzione |
C.U. ordinario
oltre a spese forfetizzate secondo l’importo di cui all’art. 30 D.P.R. 115/2002 |
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Per i Giudizi di Diritto del Lavoro
e di Previdenza e Assistenza obbligatoria |
Per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie
Per i decreti ingiuntivi l’importo sarà ridotto della metà |
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€ 37,00[43,00] |
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego
Per i decreti ingiuntivi, in questo caso è esclusa una doppia riduzione
(v. Circolare 11 maggio 2012) |
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C.U. al 50% rispetto al processo civile ordinario |
| Nei procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro. |
ESENTE |
| Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l’ammissione al Gratuito Patrocinio) |
ESENTE |
| Avanti la Corte di Cassazione sia le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego sia le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie non subiscono alcuna riduzione dovendosi applicare la tabella ordinaria. |
TABELLA ORDINARIA |
| In queste materie non è dovuta la marca per Anticipazioni Forfettarie |
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Ricorsi davanti ai
Tribunali Amministrativo Regionali e al
Consiglio di Stato |
| Per i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi (art. 116 del D.Lgs n.104/2010) |
€ 300,00 |
| Per i ricorsi avverso il silenzio (art. 117 del D.Lgs n.104/2010) |
€ 300,00 |
| Per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, diritto di residenza |
€ 300,00 |
| Per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di soggiorno o il diritto di ingresso nel territorio dello Stato |
€ 300,00 |
| Per i ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato |
€ 300,00 |
| Per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale |
ESENTE |
| Per i ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego |
Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis |
| Per ricorsi cui si applica il rito abbreviato |
€ 1.800,00 |
|
| Per i ricorsi ex art. 119 co. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 104/2010 |
| quando il valore della controversia e’ pari o inferiore ad euro 200.000 |
€ 2.000,00 |
| quando il valore della controversia e’ compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 |
€ 4.000,00 |
| quando il valore della controversia supera euro 1.000.000 |
€ 6.000,00 |
Nel processo amministrativo per valore della lite:
– nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell’articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
– Nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e’ costituito dalla somma di queste. |
|
| Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica |
€ 650,00 |
| Per tutti gli altri ricorsi (per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove) |
€ 650,00 |
Attenzione! (Novità 2013)
Il contributo e’ aumentato della meta’ per i giudizi di impugnazione. |
Attenzione:
– Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ai sensi dell’art. 136 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. 104/10 |
Il C.U. è aumentato della metà |
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| Azione civile nel procedimento penale |
| Il contributo unificato è dovuto solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta |
C.U. Ordinario |
| Nel caso sia richiesta solo la condanna generica del responsabile |
ESENTE |
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| Ricorsi principale e incidentale avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali |
| Controversie di valore fino a euro 2.583,28 |
€ 30,00 |
| Controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000 |
€ 60,00 |
| Controversie di valore superiore a 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile |
€ 120,00 |
| Controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000 |
€ 250,00 |
| Controversie di valore superiore a 75.000 e fino a euro 200.000 |
€ 500,00 |
| Controversie di valore superiore a euro 200.000 |
€ 1.500,00 |
Attenzione:
Il Valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, come da Legge Stabilità 2014 – v. At 14 co. 3-bis TU Spese Giustizia |
Attenzione:
Nel ricorso introduttivo del giudizio:
– Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992
– ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale |
Il C.U. è aumentato della metà |
|
| Materia di Impresa |
| Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa |
Il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario
(per effetto della Legge 24 marzo 2012, n. 27) |
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