Il raggiungimento della maggiore età non determina automaticamente la cessazione dell’obbligo dei genitori di mantenere il figlio.
L’obbligo può infatti proseguire quando il figlio maggiorenne non abbia ancora raggiunto una propria autonomia economica, purché la sua situazione sia compatibile con un percorso di crescita e di inserimento nella vita professionale.
La questione, tuttavia, non può essere risolta affermando semplicemente che «il figlio studia, quindi deve essere mantenuto».
La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha progressivamente valorizzato il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, richiedendo una valutazione concreta dell’età, del percorso di formazione, dell’impegno profuso negli studi e nella ricerca di un lavoro e delle effettive possibilità di ingresso nel mercato del lavoro.
Il mantenimento non cessa automaticamente con i 18 anni
L’art. 315-bis c.c. pone a carico dei genitori il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli.
Per il figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’art. 337-septies c.c. prevede che il giudice, valutate le circostanze, possa disporre in suo favore il pagamento di un assegno periodico.
Pertanto, il compimento dei 18 anni non determina automaticamente la cessazione del mantenimento.
Ma nemmeno la semplice permanenza di una situazione di non autosufficienza economica è sufficiente, da sola e indefinitamente, a giustificare il mantenimento.
La Cassazione ha chiarito che il dovere dei genitori termina quando il figlio consegue l’autonomia economica oppure quando, alla luce delle circostanze concrete, avrebbe dovuto conseguirla attraverso una condotta diligente.
Se il figlio maggiorenne continua a studiare
La prosecuzione regolare degli studi costituisce un elemento molto importante.
La Cassazione ha precisato che, quando il figlio è neomaggiorenne e prosegue l’ordinario percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza può essere sufficiente a giustificare la permanenza del mantenimento.
Questo non significa, però, che il mantenimento possa protrarsi senza limiti.
Il percorso di studi deve essere effettivo e caratterizzato da un impegno coerente con l’obiettivo di acquisire una preparazione professionale.
La valutazione cambia quindi sensibilmente a seconda che si tratti, ad esempio, di un ragazzo appena maggiorenne regolarmente iscritto all’università e impegnato negli esami oppure di un giovane adulto che da molti anni non conclude il proprio percorso formativo senza una ragione adeguatamente giustificata.
Studiare all’università fuori casa fa cessare il mantenimento?
No.
Il fatto che il figlio debba trasferirsi temporaneamente per motivi di studio non significa necessariamente che abbia interrotto il rapporto di convivenza con il genitore.
Già la giurisprudenza richiamata nell’articolo originario aveva chiarito che l’assenza dalla casa familiare per esigenze di studio non è sufficiente, di per sé, a interrompere il collegamento con l’abitazione e il rapporto di coabitazione rilevante ai fini del mantenimento.
La questione deve oggi essere valutata anche alla luce della situazione concreta del figlio: dove vive, come viene finanziata la sua vita quotidiana, se mantiene un stabile collegamento con la famiglia e, soprattutto, se permane la sua condizione di non autosufficienza.
La borsa di studio fa perdere il diritto al mantenimento?
Non necessariamente.
Anche questo punto dell’articolo originale merita di essere conservato, ma aggiornato.
Una borsa di studio non equivale automaticamente a uno stipendio e non determina, per il solo fatto di essere percepita, l’autosufficienza economica del figlio.
Occorre valutarne l’importo, la durata, la natura e la capacità concreta di garantire al beneficiario una condizione di autonomia.
La stessa logica vale per altri redditi percepiti durante gli studi.
Non è quindi sufficiente accertare che il figlio abbia «un reddito»: occorre stabilire se tale reddito sia effettivamente idoneo a renderlo economicamente autonomo.
E se il figlio lavora part-time?
Anche in questo caso non esiste un automatismo.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 3552 dell’11 febbraio 2025, ha riconosciuto che un’attività lavorativa part-time non determina necessariamente la cessazione del mantenimento.
Nel caso esaminato dalla Corte sono stati valorizzati il percorso di formazione ancora in corso, la ricerca di un’occupazione, l’esiguità della retribuzione e la precarietà del rapporto lavorativo.
Il principio è importante perché dimostra che occupazione e autosufficienza economica non sono concetti necessariamente coincidenti.
Bisogna verificare la concreta capacità del lavoro svolto di garantire al figlio un’autonomia reddituale effettiva e tendenzialmente stabile.
Fino a quando il figlio può essere mantenuto?
Non esiste un’età precisa stabilita dalla legge oltre la quale il mantenimento cessa automaticamente.
L’età costituisce però un parametro fondamentale.
La Cassazione ha affermato che il giudice deve applicare un criterio di rigore progressivamente crescente: quanto più il figlio si allontana dalla maggiore età, tanto più rigorosa deve essere la verifica delle ragioni che giustificano la permanenza del mantenimento.
Non è quindi corretto né sostenere che il mantenimento finisca automaticamente a 18 anni, né affermare che possa protrarsi fino a quando il figlio trovi, per propria scelta, il lavoro desiderato.
La regola è quella della progressiva autoresponsabilizzazione.
Cosa succede se il figlio non studia e non cerca lavoro?
Questa è una delle situazioni nelle quali il diritto al mantenimento può venire meno.
Il figlio maggiorenne deve dimostrare di avere compiuto quanto ragionevolmente necessario per raggiungere l’autonomia.
La Cassazione ha chiarito che l’onere probatorio riguarda, in particolare, l’impegno nella formazione professionale o tecnica e l’attivazione nella ricerca di un’occupazione.
Quando un figlio adulto rimane volontariamente inattivo, rifiuta opportunità lavorative concretamente disponibili o prolunga indefinitamente un percorso di studi senza una giustificazione seria, la permanenza dell’obbligo di mantenimento può quindi essere esclusa.
L’ordinanza n. 27818/2024 ha ribadito che, per il figlio ormai adulto, il principio di autoresponsabilità assume un peso crescente e non è possibile pretendere che il genitore continui indefinitamente a garantire il tenore di vita del figlio attraverso l’assegno di mantenimento.
Chi deve provare che il figlio non ha più diritto al mantenimento?
Questo è uno degli aspetti sui quali aggiornerei maggiormente l’articolo del 2010.
Non è corretto riproporre semplicemente la vecchia regola secondo cui il genitore deve dimostrare che il figlio è economicamente autosufficiente.
La Cassazione ha precisato nel 2025 che occorre distinguere l’onere di allegazione e prova delle condizioni che fondano il diritto dal successivo onere di dimostrare i fatti estintivi o modificativi.
Chi invoca il diritto al mantenimento deve quindi allegare e dimostrare le circostanze che ne giustificano la permanenza.
Il genitore che chiede invece la cessazione o la modifica dell’assegno deve dimostrare i fatti sui quali fonda tale richiesta.
Il giudice può inoltre utilizzare presunzioni semplici, soprattutto quando l’età del figlio e il tempo trascorso dalla maggiore età rendano progressivamente meno plausibile la permanenza indefinita del diritto.
Il figlio deve accettare qualsiasi lavoro?
Non esattamente.
Il principio di autoresponsabilità non significa che il figlio debba necessariamente accettare qualunque lavoro, indipendentemente dalla sua formazione e dalle condizioni concrete.
La valutazione deve tenere conto della preparazione professionale acquisita e delle concrete possibilità di inserimento lavorativo.
La Cassazione ha sottolineato proprio la necessità di valutare il percorso formativo, le competenze acquisite e il mercato del lavoro concretamente accessibile al figlio.
Quindi, anche sotto questo profilo, non esiste una regola astratta.
Il genitore può sostituire l’assegno offrendo al figlio di tornare a casa?
No, non unilateralmente.
È un punto particolarmente interessante emerso dalla Cassazione nel 2025.
Con l’ordinanza n. 3329 del 10 febbraio 2025, la Corte ha stabilito che il genitore obbligato al mantenimento non può decidere unilateralmente di sostituire l’assegno con l’offerta di ospitare il figlio maggiorenne nella propria abitazione.
L’accoglienza in casa può essere considerata dal giudice nella determinazione dell’assegno, ma non costituisce una modalità alternativa di adempimento che il genitore possa imporre autonomamente.
È una precisazione importante, perché il mantenimento del figlio maggiorenne non può essere assimilato all’obbligazione alimentare e non è quindi applicabile automaticamente la disciplina che consente all’obbligato agli alimenti di scegliere determinate modalità di adempimento.
Quando può essere revocato l’assegno?
La cessazione può essere richiesta quando siano venuti meno i presupposti che avevano giustificato il mantenimento.
Può accadere, ad esempio, quando il figlio:
ha raggiunto un’autonomia economica stabile;
ha concluso il percorso formativo e dispone di concrete possibilità di lavoro;
ha rifiutato senza adeguata giustificazione opportunità lavorative;
non studia e non si attiva seriamente nella ricerca di un’occupazione;
oppure, più in generale, quando la prosecuzione del mantenimento risulti incompatibile con il principio di autoresponsabilità alla luce dell’età e delle circostanze concrete.
La valutazione deve comunque essere effettuata caso per caso.
In conclusione
Il mantenimento del figlio maggiorenne studente non cessa automaticamente con il compimento dei 18 anni, ma neppure costituisce un diritto destinato a protrarsi indefinitamente.
Per il neomaggiorenne che prosegue regolarmente gli studi superiori o universitari, la prosecuzione del percorso formativo costituisce un elemento particolarmente significativo a favore della permanenza del mantenimento.
Con il trascorrere degli anni, tuttavia, aumenta il rilievo del principio di autoresponsabilità.
Il figlio deve dimostrare un impegno concreto nella formazione e, quando ne ricorrano le condizioni, nella ricerca di un’occupazione. La Cassazione ha chiarito nel 2025 che il dovere dei genitori termina quando il figlio raggiunge l’autonomia economica oppure quando avrebbe dovuto raggiungerla secondo una condotta diligente.
Anche una borsa di studio o un lavoro part-time non determinano automaticamente la cessazione del mantenimento: ciò che conta è la concreta capacità reddituale e la situazione complessiva del figlio.
Infine, il genitore obbligato non può unilateralmente sostituire l’assegno con la semplice offerta di ospitare il figlio in casa.
La questione, quindi, non può essere risolta con una soglia anagrafica rigida: il mantenimento del figlio maggiorenne deve essere valutato alla luce del suo percorso di studi, dell’età, delle concrete possibilità lavorative, dell’impegno dimostrato e delle condizioni economiche di entrambi i genitori.
