Un cantiere stradale può diventare fonte di responsabilità quando, per la presenza di ostacoli, materiali, buche, dislivelli, sbarramenti o per un’insufficiente segnalazione dei lavori, un automobilista, un motociclista o un pedone subisce un danno.
La domanda più frequente è: chi deve risarcire il danno causato da un cantiere stradale? Il Comune, l’ente proprietario della strada oppure l’impresa che sta eseguendo i lavori?
La risposta dipende soprattutto da un elemento: chi aveva la custodia dell’area nella quale si è verificato il danno.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato una distinzione precisa tra il cantiere completamente sottratto alla circolazione e quello che, pur interessato dai lavori, rimane inserito nella sede stradale utilizzata dagli utenti.
La responsabilità per danni da cose in custodia
Il principale riferimento normativo è l’art. 2051 del Codice civile, secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che dimostri il caso fortuito.
Si tratta di una forma di responsabilità particolarmente rilevante nelle controversie relative alle strade e ai cantieri.
Il danneggiato deve innanzitutto dimostrare il rapporto causale tra la cosa sottoposta a custodia e il danno subito. Una volta dimostrato tale rapporto, spetta al custode fornire la prova del caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale.
Nel caso di un cantiere stradale, diventa quindi essenziale stabilire chi esercitasse concretamente il potere di fatto sull’area al momento dell’incidente.
Se il cantiere è completamente chiuso al traffico
La situazione più semplice è quella in cui l’area di cantiere sia completamente delimitata, sottratta al traffico veicolare e pedonale e affidata all’esclusiva custodia dell’impresa appaltatrice.
In questa ipotesi, secondo la giurisprudenza della Cassazione, l’appaltatore è il soggetto che esercita la custodia dell’area e risponde dei danni cagionati dalla situazione pericolosa presente all’interno del cantiere, salvo che dimostri il caso fortuito.
Il principio è stato ribadito anche dalla Cassazione con l’ordinanza 18 settembre 2023, n. 26780.
La completa delimitazione del cantiere e il divieto di accesso sono quindi elementi particolarmente importanti per individuare il soggetto responsabile.
Se il cantiere è ancora aperto al traffico
La situazione cambia quando l’area interessata dai lavori rimane utilizzabile dagli automobilisti o dai pedoni.
In questo caso non è sufficiente affermare che i lavori siano stati affidati a un’impresa.
Se la strada continua a essere utilizzata per la circolazione, l’ente proprietario può conservare un potere di custodia sulla porzione di strada interessata dal cantiere.
La Cassazione ha più volte affermato che, in questa situazione, può configurarsi la responsabilità concorrente dell’appaltatore e dell’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Il principio è stato confermato anche in tempi recenti dalla Cassazione n. 26780/2023, che ha riconosciuto la concorrente responsabilità del Comune proprietario di un’area di cantiere che non era stata completamente interdetta al pubblico.
Il Comune è sempre responsabile?
No.
Questo è un errore piuttosto frequente nelle controversie relative agli incidenti stradali.
Il fatto che il cantiere si trovi su una strada comunale non significa automaticamente che il Comune debba risarcire qualsiasi danno verificatosi durante i lavori.
Occorre accertare quale fosse l’effettiva situazione dell’area e quale soggetto avesse la custodia della cosa che ha provocato il danno.
Se il cantiere era completamente delimitato e sottratto alla circolazione, la responsabilità può ricadere esclusivamente sull’impresa appaltatrice.
Se invece la strada era ancora aperta al traffico, può sussistere una responsabilità concorrente dell’ente proprietario e dell’impresa.
La Cassazione ha applicato questo criterio anche in relazione a cantieri nei quali la strada era rimasta aperta al pubblico transito.
E se il cantiere è segnalato male?
La segnalazione dei lavori costituisce un elemento essenziale.
L’art. 21 del Codice della strada disciplina le opere, i depositi e i cantieri stradali e impone specifici obblighi in materia di segnalazione e sicurezza della circolazione.
La mancata, insufficiente o inadeguata segnalazione di un ostacolo può quindi assumere rilievo nella ricostruzione della responsabilità.
Bisogna però distinguere due questioni: da un lato, l’esistenza dell’obbligo di segnalazione; dall’altro, l’individuazione del soggetto concretamente responsabile della violazione e del danno.
A tal fine assumono particolare importanza il contratto di appalto, il capitolato, le modalità con cui sono stati affidati i lavori e gli obblighi specificamente posti a carico dell’impresa.
La stessa Cassazione ha valorizzato, nell’individuazione delle responsabilità, anche gli obblighi di segnalazione e manutenzione derivanti dalla legge e dalla convenzione di appalto.
Se una buca del cantiere provoca un incidente
Una delle ipotesi più frequenti riguarda la presenza di una buca, di un dislivello o di un’anomalia della carreggiata provocata o lasciata durante l’esecuzione dei lavori.
Anche in questo caso non è sufficiente accertare che la buca si trovasse all’interno dell’area interessata dal cantiere.
Occorre ricostruire:
- chi aveva la custodia dell’area;
- se la strada fosse aperta al traffico;
- se il pericolo fosse adeguatamente segnalato;
- se la situazione fosse prevedibile ed evitabile;
- se l’utente avesse adottato una condotta prudente;
- quale sia il rapporto causale tra la situazione della strada e il danno.
In una controversia esaminata dal Tribunale di Roma, ad esempio, il dissesto originatosi nell’area di un cantiere e propagatosi sulla pubblica via ha condotto all’affermazione della responsabilità dell’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c.
L’impresa può essere responsabile anche se il Comune è proprietario della strada?
Sì.
La proprietà della strada e la custodia dell’area interessata dai lavori sono concetti che non necessariamente coincidono.
L’impresa appaltatrice può essere custode dell’area di cantiere e rispondere dei danni provocati dalla situazione pericolosa che essa stessa ha creato o che era tenuta a eliminare.
Contemporaneamente, quando la strada rimane aperta alla circolazione, l’ente proprietario può conservare una propria posizione di custodia sulla sede stradale.
In questo caso può configurarsi una responsabilità solidale nei confronti del danneggiato, ferma restando la possibilità per i soggetti responsabili di regolare successivamente i rapporti interni e l’eventuale diritto di regresso.
È proprio questa la distinzione elaborata dalla Cassazione a partire dalle pronunce nn. 15383/2006, 12425/2008 e 4591/2008 e successivamente ribadita.
Chi deve provare la responsabilità?
Nelle controversie ex art. 2051 c.c. è essenziale distinguere l’onere di provare il danno e il nesso causale dalla prova liberatoria del custode.
Il danneggiato deve dimostrare che il danno sia causalmente riconducibile alla cosa sottoposta a custodia.
Una volta accertato questo rapporto, il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito.
La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. ha infatti natura oggettiva e non costituisce una semplice presunzione di colpa del custode. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che l’elemento centrale è il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, mentre il caso fortuito costituisce il limite della responsabilità del custode.
Quali prove servono per ottenere il risarcimento?
Chi subisce un danno a causa di un cantiere stradale dovrebbe raccogliere immediatamente tutta la documentazione disponibile.
Sono particolarmente importanti:
- fotografie del luogo dell’incidente;
- fotografie della buca, dell’ostacolo o del dislivello;
- fotografie della segnaletica presente;
- fotografie dell’eventuale assenza di segnalazione;
- verbale delle autorità eventualmente intervenute;
- testimonianze;
- documentazione relativa ai danni subiti dal veicolo;
- fatture e preventivi di riparazione;
- documentazione medica, se vi sono lesioni personali;
- eventuali registrazioni delle telecamere presenti nella zona.
È inoltre utile individuare il soggetto che sta eseguendo i lavori e, quando possibile, acquisire informazioni sull’appalto e sulla gestione del cantiere.
È possibile chiedere il risarcimento direttamente al Comune?
È possibile chiamare in causa l’ente proprietario della strada quando ricorrano i presupposti della sua responsabilità.
Ma non è sempre conveniente impostare la controversia esclusivamente contro il Comune.
Se il cantiere è gestito da un’impresa privata e la dinamica del sinistro lascia ipotizzare una responsabilità concorrente, può essere necessario valutare la posizione dell’appaltatore e degli altri soggetti eventualmente coinvolti.
La corretta individuazione dei responsabili è quindi una questione preliminare importante, anche per evitare di instaurare una causa nei confronti del soggetto sbagliato.
In conclusione
In caso di danni provocati da un cantiere stradale, la domanda «chi paga?» non può essere risolta semplicemente guardando a chi appartiene la strada.
Il criterio decisivo è soprattutto quello della custodia dell’area e della concreta situazione del cantiere.
Se l’area è completamente delimitata e sottratta al traffico, la responsabilità può ricadere sull’appaltatore quale unico custode.
Se, invece, il cantiere interessa una strada che rimane aperta alla circolazione, può sussistere la concorrente responsabilità dell’impresa e dell’ente proprietario della strada.
È il principio ribadito dalla Cassazione anche con l’ordinanza n. 26780 del 18 settembre 2023.
Per chi ha subito un incidente, diventa quindi essenziale documentare immediatamente le condizioni della strada, la segnaletica, l’estensione del cantiere e ogni altro elemento utile a ricostruire la dinamica.
La corretta individuazione del custode e del rapporto causale tra il cantiere e il danno costituisce il passaggio decisivo per valutare la possibilità di ottenere il risarcimento.
