Il decreto ingiuntivo è uno degli strumenti più utilizzati per recuperare giudizialmente un credito.
Consente al creditore, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, di ottenere dal giudice un provvedimento che ingiunge al debitore di pagare una somma di denaro, consegnare una determinata quantità di cose fungibili oppure consegnare una cosa mobile determinata.
La caratteristica principale del procedimento è che il decreto viene emesso senza che il debitore venga preventivamente chiamato a partecipare al giudizio.
Il debitore potrà successivamente contestare la pretesa attraverso l’opposizione.
Che cos’è il decreto ingiuntivo?
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale emesso nell’ambito del procedimento monitorio disciplinato dagli artt. 633 e seguenti c.p.c.
Il creditore presenta al giudice un ricorso nel quale espone l’esistenza del proprio credito e produce la documentazione necessaria a dimostrarlo.
Se il giudice ritiene sussistenti i presupposti previsti dalla legge, emette il decreto ingiuntivo e ordina al debitore di adempiere entro il termine indicato nel provvedimento.
Il procedimento ha quindi una caratteristica peculiare: nella prima fase il debitore non viene sentito.
La sua difesa viene eventualmente esercitata successivamente, attraverso l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c.
Chi può chiedere un decreto ingiuntivo?
Il procedimento può essere utilizzato dal creditore che vanti, in particolare, un credito relativo a:
una somma liquida di denaro;
una determinata quantità di cose fungibili;
una cosa mobile determinata.
Il credito deve inoltre possedere i requisiti previsti dagli artt. 633 e seguenti c.p.c., compreso, nei casi previsti dalla legge, quello della prova scritta.
Il procedimento monitorio è quindi particolarmente utilizzato per il recupero di fatture commerciali, compensi professionali, canoni, forniture, prestiti e altri crediti documentati.
Quale prova serve per ottenere il decreto?
Il creditore deve fornire una prova scritta del credito, nei termini previsti dall’art. 634 c.p.c.
La documentazione può variare in relazione alla natura del rapporto.
Possono assumere rilievo, ad esempio, scritture private, promesse unilaterali, assegni, cambiali, estratti autentici delle scritture contabili e altri documenti idonei secondo la disciplina del procedimento monitorio.
Non bisogna però commettere un errore frequente: la semplice esistenza di una fattura non significa automaticamente che il credito sia provato in modo incontestabile.
Nel successivo giudizio di opposizione il debitore può contestare l’esistenza, l’ammontare o l’esigibilità del credito e il creditore dovrà dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
Il decreto ingiuntivo può essere ottenuto anche sulla base di fatture?
Sì, ma bisogna distinguere il piano dell’emissione del decreto da quello della successiva prova del credito.
Nella pratica, le fatture vengono frequentemente utilizzate per ottenere un decreto ingiuntivo, soprattutto nei rapporti commerciali.
Tuttavia, se il debitore propone opposizione e contesta il rapporto sottostante, il creditore dovrà dimostrare l’effettiva esistenza della propria pretesa.
Per questo, quando si richiede un decreto ingiuntivo, è opportuno depositare non soltanto la fattura, ma tutta la documentazione disponibile relativa al rapporto: contratto, ordine, documenti di trasporto, ricevute di consegna, corrispondenza, estratti conto e ogni altro documento utile.
Quale giudice è competente?
La competenza dipende dal valore della controversia e dalla materia.
Non è più corretto riportare quanto scritto nell’articolo originario, secondo cui il limite generale tra Giudice di pace e Tribunale sarebbe stato di 5.000 euro. Quel dato è ormai superato.
Per le controversie di competenza del Giudice di pace il limite ordinario di valore è oggi, in linea generale, 10.000 euro, mentre per le cause relative al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli e natanti il limite è elevato a 25.000 euro.
La competenza deve comunque essere verificata anche in relazione alla materia e al foro territorialmente competente.
Cosa succede dopo il deposito del ricorso?
Il giudice esamina il ricorso e la documentazione prodotta.
Se ritiene sussistenti i presupposti, emette il decreto ingiuntivo.
Il provvedimento contiene l’ordine rivolto al debitore di pagare o adempiere entro il termine stabilito dalla legge, normalmente 40 giorni dalla notificazione.
Il decreto deve quindi essere notificato al debitore.
Entro quanto tempo deve essere notificato il decreto ingiuntivo?
Questo è un punto fondamentale.
L’art. 644 c.p.c. stabilisce che il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dalla pronuncia, quando la notificazione deve essere eseguita nel territorio della Repubblica.
Se la notificazione non viene eseguita tempestivamente, il decreto diventa inefficace.
Questo non significa necessariamente che il creditore perda definitivamente il proprio diritto sostanziale: l’inefficacia del decreto deve essere distinta dall’estinzione del credito sottostante.
La Cassazione ha recentemente ribadito che, in caso di decreto non notificato o la cui notificazione sia giuridicamente inesistente, possono trovare applicazione specifici rimedi per ottenere la declaratoria di inefficacia.
Cosa può fare il debitore quando riceve un decreto ingiuntivo?
Il debitore ha sostanzialmente due possibilità.
Può pagare quanto richiesto, evitando il giudizio di opposizione e le ulteriori conseguenze dell’inadempimento.
Oppure può proporre opposizione al decreto ingiuntivo, contestando in tutto o in parte la pretesa del creditore.
L’opposizione deve essere proposta entro il termine indicato nel decreto e, normalmente, entro 40 giorni dalla notificazione.
È un termine particolarmente importante perché la sua scadenza determina conseguenze molto rilevanti.
Cosa succede se non si propone opposizione?
Se il debitore non paga e non propone tempestivamente opposizione, il decreto può diventare definitivo ed essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata, ricorrendone i presupposti.
Il creditore potrà quindi agire, ad esempio, mediante:
pignoramento del conto corrente;
pignoramento dello stipendio o della pensione;
pignoramento presso terzi;
pignoramento mobiliare;
pignoramento immobiliare.
Il decreto ingiuntivo definitivamente consolidato può quindi diventare il titolo sulla base del quale il creditore procede al recupero coattivo del credito.
Si può chiedere la provvisoria esecuzione?
Sì.
Il decreto può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
In particolare, l’art. 642 c.p.c. disciplina alcune ipotesi nelle quali il giudice può o deve concedere la provvisoria esecuzione del decreto.
Anche durante il giudizio di opposizione può essere concessa o confermata la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 648 c.p.c.
La conseguenza pratica è importante: l’opposizione non significa necessariamente che il creditore debba aspettare la conclusione del processo prima di poter procedere esecutivamente.
Cosa significa che il decreto è provvisoriamente esecutivo?
Significa che il creditore può procedere all’esecuzione forzata anche se il termine per proporre opposizione non è ancora scaduto o, nel caso previsto dalla legge, anche mentre è pendente il giudizio di opposizione.
Naturalmente devono essere rispettate le ulteriori condizioni previste dalla disciplina dell’esecuzione forzata, compresa, quando necessaria, la notificazione del precetto.
È quindi fondamentale verificare immediatamente se il decreto ricevuto rechi la formula o l’indicazione della provvisoria esecutività.
Come si fa opposizione a un decreto ingiuntivo?
L’opposizione si propone davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto.
Con l’opposizione il debitore introduce un giudizio nel quale può contestare il credito azionato dal ricorrente.
Possono essere sollevate, a seconda del caso concreto, contestazioni relative:
all’esistenza del credito;
all’ammontare della somma richiesta;
all’adempimento;
alla prescrizione;
alla decadenza;
alla validità del contratto;
alla mancata o inesatta esecuzione della prestazione;
alla documentazione prodotta;
alla compensazione;
alla nullità o inefficacia del rapporto sottostante.
Naturalmente non è sufficiente proporre un’opposizione generica: le contestazioni devono essere concretamente formulate e adeguatamente documentate.
Nel giudizio di opposizione chi è il vero attore?
Questo è un punto processuale molto importante.
Sebbene formalmente sia il debitore a introdurre il giudizio di opposizione, il creditore opposto rimane titolare della pretesa sostanziale fatta valere con il decreto.
È quindi il creditore che deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito.
La questione assume particolare rilievo nella predisposizione dell’atto di opposizione, perché non è sufficiente limitarsi a dire che il decreto è ingiusto: occorre individuare con precisione quali fatti costitutivi del credito vengono contestati e per quali ragioni.
Il creditore può cambiare la domanda durante l’opposizione?
La risposta oggi deve essere aggiornata alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 26727 del 15 ottobre 2024.
La Corte ha stabilito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre nella comparsa di risposta domande alternative rispetto a quella formulata nel ricorso monitorio quando tali domande trovino fondamento nel medesimo interesse sostanziale che aveva giustificato la domanda originaria.
Le Sezioni Unite hanno quindi ammesso una possibilità di modificazione della domanda, ma entro limiti precisi.
Non è corretto sostenere che il creditore possa liberamente introdurre qualsiasi domanda nuova nel giudizio di opposizione.
La pronuncia è particolarmente importante per chi deve predisporre un atto di opposizione, perché occorre considerare anche le possibili variazioni della prospettazione del creditore nella fase successiva.
E se il debitore si oppone soltanto per perdere tempo?
L’opposizione non produce automaticamente l’impossibilità per il creditore di procedere.
Come detto, l’art. 648 c.p.c. consente al giudice, quando ne ricorrano i presupposti, di concedere o confermare la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Il debitore che propone opposizione deve quindi avere una ragione concreta e documentabile per contestare la pretesa.
Un’opposizione meramente dilatoria può esporre il debitore anche a ulteriori conseguenze processuali ed economiche.
Cosa succede se il decreto ingiuntivo non viene notificato?
La mancata notificazione del decreto entro il termine previsto dall’art. 644 c.p.c. ne determina l’inefficacia.
La Cassazione ha recentemente chiarito che, quando il decreto non sia stato notificato o la notificazione sia giuridicamente inesistente, il debitore può chiedere la declaratoria di inefficacia attraverso il procedimento previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.c. oppure, ricorrendone i presupposti, mediante un’azione di accertamento, anche attraverso l’opposizione ex art. 645 c.p.c.
È però fondamentale distinguere notifica nulla e notifica inesistente, perché le conseguenze processuali possono essere diverse.
Il decreto ingiuntivo può essere notificato via PEC?
Sì.
La notificazione telematica degli atti giudiziari costituisce ormai una modalità ordinaria del processo civile telematico, quando ne ricorrano i presupposti.
Anche in questo caso è però essenziale controllare la correttezza della notificazione: indirizzo utilizzato, ricevute PEC, contenuto del messaggio, allegati e modalità di perfezionamento.
Una contestazione relativa alla notificazione può infatti assumere rilievo decisivo ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione.
Cosa succede dopo l’opposizione?
Il giudizio prosegue secondo le regole del processo civile applicabili alla controversia.
Il giudice dovrà accertare se il credito fatto valere dal ricorrente sia effettivamente esistente, determinato ed esigibile.
Al termine del giudizio il decreto potrà essere:
confermato, se il credito risulta fondato;
revocato, se la pretesa non risulta provata o sussistono altre ragioni per escluderla;
oppure potrà essere confermato soltanto in parte, se il credito risulta dovuto per un importo inferiore a quello indicato nel decreto.
Attenzione alla sospensione della provvisoria esecuzione
Se il decreto è provvisoriamente esecutivo e il debitore propone opposizione, può essere necessario chiedere al giudice la sospensione della provvisoria esecuzione, quando ricorrano i presupposti previsti dall’art. 649 c.p.c.
Questo aspetto è particolarmente importante quando il creditore abbia già minacciato o iniziato azioni esecutive.
La semplice proposizione dell’opposizione, quindi, non deve far ritenere automaticamente “congelato” il decreto.
Decreto ingiuntivo e prescrizione del credito
La prescrizione è una delle possibili contestazioni che possono essere sollevate dal debitore.
Bisogna però ricostruire attentamente il rapporto e verificare se vi siano stati atti interruttivi della prescrizione.
Non è quindi sufficiente confrontare la data della fattura con quella del decreto.
Occorre ricostruire tutta la storia del credito e degli eventuali atti di costituzione in mora, riconoscimento del debito, domanda giudiziale o altri atti aventi efficacia interruttiva.
Decreto ingiuntivo e fatture: attenzione alla prova del rapporto
Una situazione frequente riguarda il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di fatture che il debitore contesta.
Il problema non si risolve semplicemente sostenendo che «la fattura non è stata firmata».
Bisogna verificare il rapporto sottostante.
Se il creditore sostiene di avere consegnato merci o eseguito prestazioni, dovrà dimostrare l’esistenza del rapporto e l’effettivo adempimento della propria prestazione, soprattutto quando il debitore contesti specificamente tali circostanze.
Per questo, in un’opposizione a decreto ingiuntivo, è essenziale non limitarsi a contestare il documento contabile, ma attaccare il rapporto giuridico che dovrebbe giustificare il credito.
In conclusione
Il decreto ingiuntivo è uno strumento particolarmente efficace per il recupero dei crediti documentati.
Il creditore può ottenere un provvedimento giudiziale senza una preventiva instaurazione del contraddittorio e, quando ricorrano i presupposti, può ottenere anche la provvisoria esecuzione.
Il debitore, tuttavia, può contestare la pretesa attraverso l’opposizione, che deve essere proposta entro il termine previsto dalla legge.
Una volta ricevuto un decreto ingiuntivo, quindi, non bisogna aspettare: occorre verificare immediatamente la data e le modalità della notificazione, il termine per l’opposizione, la natura del credito, la documentazione prodotta e l’eventuale provvisoria esecutività.
Anche le questioni processuali possono essere decisive. La Cassazione ha recentemente affrontato, tra l’altro, le conseguenze della mancata notificazione del decreto e i limiti delle modificazioni della domanda nel giudizio di opposizione.
Hai ricevuto un decreto ingiuntivo?
Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo e vuoi capire se esistono ragioni per contestarlo, puoi sottoporre la tua situazione a una prima valutazione.
Inviaci il decreto ingiuntivo, la relata o ricevuta di notificazione e, se disponibili, i documenti relativi al rapporto dal quale deriva il credito.
Effettueremo una prima valutazione gratuita della situazione, verificando preliminarmente il credito richiesto, i termini per l’opposizione e gli eventuali profili da approfondire.

Ho in corso un giudizio su un decreto ingiuntivo, in quanto una persona a nome mio e dell’associazione che rappresento ha ordinato materiale sportivo per una squadra di pallavolo.La merce come lo stesso afferma è stata ritirata da questa persona e mai ho firmato un documento di consegna, mai la Ditta creditrice ha inviato un contratto oppure un documento di trasporto o scontrino. La ditta creditrice per l’emissione del decreto, ha emesso una fattura alcuni anni dopo che la terza persona non ha pagato quanto dovuto. Cosa può succedermi?