Se il contratto di locazione è intestato alla tua compagna e, dopo la fine della relazione, lei ti chiede di lasciare l’abitazione, la risposta non è necessariamente così semplice come potrebbe sembrare.
Il fatto che il contratto di affitto sia intestato a una sola persona è certamente rilevante, ma non esaurisce la questione. Occorre infatti distinguere tra la mera ospitalità e una situazione di convivenza stabile, verificando anche come è stata utilizzata l’abitazione, da quanto tempo è durata la convivenza e se vi siano figli.
La questione è diventata ancora più rilevante dopo la legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha riconosciuto una specifica tutela alle convivenze di fatto.
Se il contratto di affitto è intestato soltanto alla tua compagna
In linea generale, il contratto di locazione produce i suoi effetti nei confronti del soggetto che lo ha sottoscritto. Pertanto, se la tua compagna è l’unica conduttrice dell’immobile, il semplice fatto di convivere con lei non ti trasforma automaticamente in conduttore.
Questo, però, non significa che la tua presenza nell’abitazione sia sempre e comunque qualificabile come una semplice ospitalità.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto che la convivenza stabile può determinare in capo al convivente una posizione giuridicamente rilevante rispetto alla casa destinata ad abitazione comune, distinta dalla mera tolleranza o ospitalità. In particolare, la stabile convivenza può integrare una situazione di detenzione qualificata dell’immobile.
La conseguenza è importante: occorre esaminare concretamente il rapporto esistente tra i conviventi e il titolo in base al quale l’abitazione è stata utilizzata.
La legge tutela le convivenze di fatto
La legge n. 76/2016 definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da matrimonio, unione civile o determinati rapporti familiari.
La normativa ha attribuito ai conviventi una serie di diritti, anche con riferimento alla casa di comune residenza.
Uno degli aspetti più significativi riguarda proprio il contratto di locazione.
L’art. 1, comma 44, della legge n. 76/2016 stabilisce che, in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Si tratta di una tutela specifica che dimostra come l’ordinamento non consideri la posizione del convivente di fatto del tutto irrilevante rispetto all’abitazione comune.
La fine della relazione consente di mandare via immediatamente il convivente?
Non esiste una risposta valida per tutti i casi.
Se la relazione termina e l’immobile è nella disponibilità esclusiva della compagna in forza di un contratto di locazione da lei sottoscritto, il convivente non acquisisce per il solo fatto della convivenza un diritto permanente a occupare l’abitazione.
D’altra parte, la cessazione della relazione non significa necessariamente che l’altro convivente possa essere estromesso con modalità arbitrarie o mediante il ricorso alla forza.
La Cassazione ha evidenziato che, quando la convivenza abbia assunto carattere stabile e l’abitazione sia stata destinata a casa comune, la posizione del convivente non può essere assimilata automaticamente a quella di un semplice ospite. La Corte ha inoltre affermato che il titolare dell’immobile che intenda recuperare l’esclusiva disponibilità della casa deve rispettare i principi di correttezza e buona fede, evitando l’estromissione mediante vie di fatto.
Questo non significa, tuttavia, che il convivente abbia sempre diritto a rimanere nell’immobile fino a quando non venga emesso un provvedimento giudiziale. La concreta tutela dipende dal titolo della detenzione e dalle circostanze del caso.
Cosa cambia se ci sono figli?
La presenza di figli può modificare significativamente il quadro.
Quando la casa costituisce l’abitazione familiare e vi sono figli, occorre considerare anche le regole relative all’assegnazione della casa familiare e all’interesse dei figli.
La questione non può quindi essere risolta semplicemente guardando a chi ha firmato il contratto di locazione.
In una situazione di crisi della coppia con figli, occorre valutare separatamente i rapporti tra i genitori, l’affidamento dei figli e l’utilizzazione della casa familiare.
E se la casa è di proprietà della mia ragazza?
Anche in questo caso la risposta non è automaticamente «può mandarti via quando vuole».
La proprietà dell’immobile attribuisce al proprietario il diritto di disporne, ma la stabile convivenza può avere prodotto una situazione di detenzione qualificata dell’abitazione comune.
La Cassazione ha riconosciuto, proprio con riferimento alla convivenza more uxorio, che il convivente può godere della casa familiare per soddisfare un interesse proprio e non soltanto per mera concessione del proprietario.
Questo non crea un diritto di proprietà né un diritto reale di abitazione in favore del convivente. Significa, più semplicemente, che l’ordinamento non considera necessariamente irrilevante il rapporto che si è instaurato con la casa familiare.
Posso essere costretto a lasciare la casa?
Dipende dalle circostanze concrete.
Occorre verificare, tra l’altro:
- chi è proprietario dell’immobile;
- chi ha sottoscritto il contratto di locazione;
- se esiste una stabile convivenza di fatto;
- da quanto tempo la coppia vive nell’immobile;
- se l’abitazione costituisce effettivamente la casa comune;
- se vi sono figli;
- se esiste un contratto di convivenza;
- quale sia stato il comportamento delle parti durante la convivenza;
- se il convivente abbia un autonomo titolo per occupare l’immobile.
Non è quindi corretto sostenere, in termini assoluti, che chi non compare nel contratto di locazione possa essere immediatamente allontanato dall’abitazione.
Allo stesso modo, sarebbe altrettanto scorretto affermare che la convivenza attribuisca automaticamente al partner non intestatario un diritto permanente sulla casa.
Cosa fare se la tua compagna ti chiede di andare via?
La prima cosa da fare è evitare reazioni impulsive e verificare quale sia il titolo giuridico che giustifica la permanenza nell’immobile.
È opportuno conservare il contratto di locazione, la documentazione relativa alla residenza, le comunicazioni intercorse tra i conviventi e ogni elemento utile a dimostrare la durata e la stabilità della convivenza.
Se la compagna cambia la serratura, impedisce l’accesso all’abitazione o procede all’estromissione con modalità arbitrarie, la questione può assumere anche una rilevanza possessoria e deve essere valutata tempestivamente.
La Cassazione ha infatti riconosciuto tutela possessoria al convivente stabile rispetto alla casa familiare in presenza dei presupposti della detenzione qualificata.
In conclusione
La risposta alla domanda «la mia ragazza mi vuole mandare via di casa: può farlo?» non dipende soltanto dal nome indicato sul contratto di locazione.
Il contratto rimane certamente un elemento fondamentale, ma deve essere valutato insieme alla concreta situazione di convivenza e alle eventuali ulteriori circostanze rilevanti.
La legge n. 76/2016 ha riconosciuto alle convivenze di fatto una serie di specifici effetti giuridici, compresi quelli relativi all’abitazione comune e, in determinate ipotesi, alla successione nel contratto di locazione.
Per questo motivo, prima di lasciare l’abitazione o, al contrario, prima di procedere all’estromissione del convivente, è opportuno verificare attentamente la situazione concreta.
Se la tua compagna ti chiede di lasciare la casa e non sai quali siano i tuoi diritti, è consigliabile far esaminare il contratto di locazione e la situazione concreta da un professionista prima di assumere iniziative.

Devi semplicemente andare via. Inoltre lei potrebbe anche sub affittare col consenso del proprietario.. Se resti contro la sua volontà è reato(violazione di domicilio 614 c.p.)!
e se il contratto di locazione è intestato a lui, e lei ha 2 figli minori,da un matrimonio precedente, lui puo con raccomandata al proprietario,scindere dallo stesso? e il proprietario puo intimare alla signore con due minori residenti nell abitazione,di andare via. con la signora pronta a pagare l affitto normalmente .grazie