Uno dei motivi di maggiore conflittualità all’interno dei condomìni riguarda l’utilizzo dei parcheggi nelle aree comuni.
Non è raro che un condomino consegni il telecomando del cancello a familiari, amici o conoscenti, consentendo loro di entrare nel cortile e parcheggiare stabilmente, oppure occupi abitualmente più posti auto rispetto a quello a lui destinato.
Ma questo comportamento è consentito dalla legge?
Una recente ordinanza del Tribunale di Nola ha fornito una risposta molto chiara: il condomino non può utilizzare le parti comuni come se ne fosse proprietario esclusivo, né può attribuire a soggetti estranei al condominio un diritto di parcheggio che gli altri condomini non hanno mai riconosciuto.
Il caso esaminato dal Tribunale
Il Condominio aveva denunciato che un condomino, oltre ad occupare il proprio posto auto, utilizzava stabilmente ulteriori stalli destinati agli altri condomini e, soprattutto, aveva consegnato le chiavi di accesso del cancello a persone estranee al condominio, consentendo loro di entrare liberamente nell’area cortilizia per parcheggiare i propri veicoli.
Nel corso del procedimento tali circostanze sono state dimostrate attraverso fotografie, documentazione e dichiarazioni testimoniali, dalle quali è emerso che diversi veicoli appartenenti a soggetti estranei sostavano abitualmente all’interno del cortile grazie all’autorizzazione concessa dal condomino.
L’art. 1102 c.c. non consente un uso “personale” della cosa comune
La decisione richiama un principio fondamentale del diritto condominiale.
L’art. 1102 c.c. consente a ciascun condomino di utilizzare le parti comuni anche in modo più intenso rispetto agli altri, ma soltanto a condizione che:
- non venga modificata la destinazione del bene comune;
- non venga impedito agli altri condomini di esercitare il medesimo diritto.
La Corte di Cassazione afferma da tempo che il cosiddetto “pari uso” non significa che tutti debbano utilizzare contemporaneamente la cosa comune nello stesso modo, ma che ciascuno deve poterla utilizzare senza subire limitazioni derivanti dall’abuso altrui.
Quando un condomino occupa stabilmente più posti auto o consente a terzi di farlo, viene meno proprio questo equilibrio.
È possibile far entrare amici o parenti nel cortile?
Occorre distinguere.
Se un familiare o un ospite accede occasionalmente al condominio per una visita temporanea, la situazione è ben diversa da quella di chi utilizza abitualmente il cortile come parcheggio.
Nel caso deciso dal Tribunale di Nola, il problema non era rappresentato dalla presenza occasionale di ospiti, ma dal fatto che soggetti estranei disponevano stabilmente delle chiavi del cancello ed utilizzavano il parcheggio condominiale come se ne fossero legittimati.
Secondo il Giudice, tale comportamento eccede i limiti del normale godimento della cosa comune e finisce per comprimere i diritti degli altri condomini.
Il giudice può intervenire con urgenza
Uno degli aspetti più interessanti dell’ordinanza riguarda il rimedio utilizzato.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris, cioè la fondatezza della pretesa del condominio, sia il periculum in mora, ravvisato nella necessità di impedire che il comportamento continuasse ad alimentare il conflitto tra i condomini e pregiudicasse il corretto utilizzo delle aree comuni.
Per questo motivo ha emesso un provvedimento d’urgenza, ordinando al condomino di cessare immediatamente ogni utilizzo abusivo del cortile e di non consegnare più a terzi chiavi o telecomandi idonei ad accedere all’area condominiale.
Una penale di 50 euro per ogni violazione
L’ordinanza contiene un ulteriore elemento di particolare interesse.
Il Tribunale ha applicato l’art. 614-bis c.p.c., prevedendo una somma di 50 euro per ogni futura violazione dell’ordine impartito.
Si tratta della cosiddetta astreinte, una misura di coercizione indiretta che ha lo scopo di indurre il destinatario del provvedimento a rispettare spontaneamente gli ordini del giudice.
In questo modo il provvedimento cautelare non rimane una semplice affermazione di principio, ma è accompagnato da una concreta conseguenza economica in caso di inosservanza.
Cosa possono fare gli altri condomini?
Quando un condomino occupa abusivamente spazi comuni o consente a soggetti estranei di utilizzare stabilmente il cortile condominiale, non è necessario rassegnarsi.
A seconda delle circostanze, il condominio può:
- diffidare formalmente il responsabile;
- deliberare l’azione giudiziaria;
- chiedere al giudice un provvedimento d’urgenza per ottenere l’immediata cessazione dell’abuso;
- domandare, nei casi più gravi, l’applicazione di una misura coercitiva ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., così da rendere effettivo l’ordine impartito.
Naturalmente ogni situazione deve essere valutata caso per caso, tenendo conto del regolamento condominiale, della conformazione dell’area e delle prove disponibili.
Conclusioni
Le aree comuni appartengono a tutti i condomini e devono essere utilizzate nel rispetto dei diritti reciproci.
Nessun condomino può comportarsi come se fosse proprietario esclusivo del cortile, occupando più posti auto del consentito o distribuendo liberamente chiavi e telecomandi a persone estranee affinché utilizzino stabilmente il parcheggio condominiale.
La recente ordinanza del Tribunale di Nola conferma che, in presenza di comportamenti di questo tipo, il condominio può ottenere anche in via d’urgenza un provvedimento che ordini l’immediata cessazione dell’abuso e preveda una sanzione economica per ogni futura violazione.
Se nel tuo condominio si verificano situazioni analoghe, è opportuno intervenire tempestivamente. Un’adeguata valutazione legale consente spesso di interrompere rapidamente gli abusi e di evitare che il conflitto tra i condomini degeneri in una controversia ancora più complessa.
