Conto corrente pignorato senza saldo: quando si sblocca se il creditore non prosegue il pignoramento?

Ricevere la notifica di un pignoramento del conto corrente genera comprensibilmente molta preoccupazione. Non sempre, però, sul conto esistono somme da vincolare: può accadere che il saldo sia pari a zero oppure insufficiente a soddisfare il credito.

In questi casi la banca, quale terzo pignorato, rende una dichiarazione negativa, attestando di non detenere somme di spettanza del debitore.

Ma cosa accade se, preso atto dell’assenza di disponibilità, il creditore decide di non proseguire l’esecuzione? Il conto rimane bloccato? Per quanto tempo? E quali sono gli obblighi dell’avvocato del creditore nei confronti della banca?

Vediamo cosa prevede oggi il codice di procedura civile, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia.

Il pignoramento produce immediatamente un vincolo sulla banca

Con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, la banca assume la qualità di custode delle somme eventualmente spettanti al debitore ed è soggetta agli obblighi previsti dall’art. 546 c.p.c.

Ciò significa che, dal momento della notifica, la banca non può consentire al correntista di disporre liberamente delle somme eventualmente assoggettate al vincolo, nei limiti del credito per cui si procede.

Questo effetto si produce immediatamente, indipendentemente dal fatto che sul conto siano effettivamente presenti disponibilità.

Cosa succede se sul conto non ci sono soldi?

Se il conto corrente presenta un saldo pari a zero oppure non esistono somme pignorabili, la banca rende una dichiarazione negativa ai sensi dell’art. 547 c.p.c.

È importante chiarire un aspetto spesso poco conosciuto.

La dichiarazione negativa non determina automaticamente la cessazione del pignoramento. Essa costituisce semplicemente l’attestazione che, al momento della dichiarazione, il terzo non detiene somme da assoggettare all’esecuzione.

Gli effetti del pignoramento continuano quindi a dipendere dagli adempimenti processuali successivi.

La dichiarazione della banca può arrivare prima dell’udienza

Nella prassi bancaria la dichiarazione del terzo viene molto spesso trasmessa all’avvocato del creditore mediante PEC già nei giorni successivi alla notifica del pignoramento, senza attendere l’udienza indicata nell’atto.

Questa circostanza assume particolare rilievo.

Infatti il termine per l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva è normalmente destinato a scadere prima dell’udienza di comparizione. Di conseguenza, il creditore può già conoscere l’esito negativo del pignoramento e decidere se proseguire oppure interrompere la procedura, evitando inutili costi.

Se il creditore decide di non iscrivere a ruolo il pignoramento

Ricevuta la dichiarazione negativa della banca, il creditore può ritenere antieconomico proseguire l’esecuzione e decidere di non iscrivere la procedura a ruolo.

In tal caso il pignoramento diviene inefficace per effetto del mancato compimento degli adempimenti previsti dall’art. 543 c.p.c.

Non occorre alcun provvedimento del giudice dell’esecuzione: l’inefficacia deriva direttamente dalla legge.

Gli obblighi dell’avvocato del creditore

La riforma Cartabia ha introdotto un importante adempimento destinato a tutelare anche il terzo pignorato.

L’art. 543, quinto comma, c.p.c. stabilisce che il creditore, entro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, deve notificare al terzo l’avviso dell’avvenuta iscrizione a ruolo della procedura, indicando il numero di ruolo generale, e successivamente depositare la prova della notifica nel fascicolo dell’esecuzione.

Questo adempimento consente alla banca di sapere che il procedimento esecutivo è stato effettivamente instaurato davanti al giudice.

Cosa accade se l’avviso non viene notificato?

La risposta è espressamente prevista dall’art. 543, quinto comma, c.p.c.

La mancata notificazione dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo oppure il mancato deposito della relativa prova nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

La norma contiene inoltre una previsione di grande importanza pratica.

Essa dispone infatti che, qualora l’avviso non venga notificato al terzo, gli obblighi previsti dall’art. 546 c.p.c. cessano automaticamente alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

In altre parole, decorso tale momento senza che la banca abbia ricevuto l’avviso di iscrizione a ruolo, il legislatore considera cessati gli obblighi di custodia derivanti dal pignoramento.

Quando la banca può considerarsi liberata?

Occorre distinguere due diverse situazioni.

Nel primo caso il creditore non iscrive affatto la procedura a ruolo. In questa ipotesi il pignoramento perde efficacia per effetto del mancato perfezionamento del procedimento esecutivo.

Nel secondo caso il creditore iscrive la procedura ma omette di notificare alla banca l’avviso previsto dall’art. 543, quinto comma, c.p.c.

Anche in questa ipotesi il pignoramento diviene inefficace ma, soprattutto, gli obblighi della banca cessano automaticamente alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

La disposizione è stata introdotta proprio per evitare che il terzo rimanga vincolato indefinitamente a causa dell’inerzia del creditore.

Quando deve essere sbloccato il conto corrente?

Dal punto di vista giuridico, il conto non dovrebbe rimanere vincolato oltre il tempo previsto dalla legge.

Se il creditore non iscrive la procedura oppure, pur avendola iscritta, non notifica entro l’udienza l’avviso previsto dall’art. 543, quinto comma, c.p.c., vengono meno gli effetti del pignoramento e cessano gli obblighi della banca.

Nella pratica può tuttavia accadere che l’istituto di credito mantenga il blocco per mera prudenza, soprattutto quando non abbia elementi sufficienti per verificare gli sviluppi della procedura.

In tali casi è opportuno effettuare una verifica presso il Tribunale competente e, se necessario, trasmettere alla banca la documentazione attestante l’inefficacia del pignoramento, chiedendo l’immediato ripristino della piena operatività del conto.

Una tutela introdotta dalla riforma Cartabia

La disciplina oggi vigente mira a bilanciare gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Da un lato, tutela il creditore consentendogli di vincolare tempestivamente eventuali somme presenti sul conto.

Dall’altro, impedisce che il debitore e il terzo pignorato restino esposti a un vincolo sine die quando il creditore non coltivi l’esecuzione o ometta gli adempimenti imposti dalla legge.

Per questo motivo l’art. 543, quinto comma, c.p.c. assume un ruolo fondamentale: la mancata notificazione dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo non comporta soltanto l’inefficacia del pignoramento, ma determina anche la cessazione automatica degli obblighi della banca alla data dell’udienza indicata nell’atto.

Cosa può fare il debitore se la banca non sblocca il conto?

Può accadere che, nonostante il pignoramento sia divenuto inefficace, la banca continui a mantenere il vincolo sul conto corrente per eccesso di prudenza o per la mancanza di informazioni circa gli sviluppi della procedura esecutiva.

In questa situazione è opportuno, innanzitutto, verificare se il creditore abbia effettivamente iscritto il pignoramento a ruolo e se abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 543, quinto comma, c.p.c. Una volta accertata l’inefficacia del pignoramento, il debitore può trasmettere all’istituto di credito un’istanza formale, allegando la documentazione utile a dimostrare la cessazione degli effetti del vincolo e chiedendo l’immediato ripristino della piena operatività del conto.

Qualora la banca persista nel mantenere il blocco senza un valido fondamento giuridico, la questione merita un’attenta valutazione caso per caso. La protrazione del vincolo oltre i limiti previsti dalla legge potrebbe infatti esporre l’istituto di credito a responsabilità qualora abbia impedito illegittimamente al correntista di utilizzare le proprie disponibilità, provocandogli un danno patrimoniale o di altra natura.

In tali circostanze è consigliabile rivolgersi tempestivamente a un avvocato esperto in esecuzioni forzate, affinché verifichi la regolarità della procedura, diffidi formalmente la banca alla rimozione del vincolo e valuti l’eventuale esperibilità delle azioni giudiziarie più idonee a ottenere lo sblocco del conto e il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Conclusioni

Il semplice fatto che il conto corrente sia privo di disponibilità non determina, di per sé, la cessazione del pignoramento.

Occorre verificare se il creditore abbia effettivamente coltivato la procedura rispettando tutti gli adempimenti previsti dall’art. 543 c.p.c.

Se la procedura non viene iscritta a ruolo oppure, dopo l’iscrizione, non viene notificato al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione entro la data dell’udienza, il pignoramento diviene inefficace. In quest’ultima ipotesi, la legge stabilisce espressamente che gli obblighi della banca cessano automaticamente alla data fissata per l’udienza.

Conoscere questi meccanismi è fondamentale sia per il debitore, che può evitare un blocco del conto più lungo del dovuto, sia per gli istituti di credito, chiamati a rispettare gli obblighi di custodia senza mantenerli oltre i limiti previsti dalla legge.

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