Ricevere telefonate da una società di recupero crediti non è, di per sé, illegittimo. Il creditore ha infatti il diritto di tentare il recupero del proprio credito anche prima di rivolgersi al giudice.
Diverso è il caso in cui le telefonate diventino continue, gli operatori utilizzino toni intimidatori oppure gli incaricati si presentino ripetutamente presso l’abitazione o il luogo di lavoro del debitore.
Molte persone, in queste situazioni, finiscono per vivere in un costante stato di ansia, arrivando perfino a cambiare le proprie abitudini quotidiane.
Ma fino a che punto queste condotte sono consentite dalla legge?
Il recupero del credito è legittimo, ma non tutto è consentito
L’attività di recupero stragiudiziale del credito è perfettamente lecita.
Le società incaricate possono contattare il debitore per ricordargli il pagamento, proporre una rateizzazione o tentare una soluzione bonaria.
Ciò che la legge non consente è che il recupero del credito si trasformi in una forma di pressione psicologica o di intimidazione.
Il diritto del creditore deve infatti essere esercitato nel rispetto della dignità, della riservatezza e della libertà personale del debitore.
Quante telefonate possono fare?
Una delle domande più frequenti riguarda il numero delle telefonate.
La legge non stabilisce un limite numerico.
Questo, però, non significa che un’agenzia possa telefonare dieci o quindici volte al giorno oppure contattare il debitore in qualsiasi momento della giornata.
Quando le chiamate diventano insistenti, ripetitive o sono accompagnate da toni aggressivi, intimidatori o da continue sollecitazioni, il comportamento può diventare illecito.
Nei casi più gravi tali condotte possono integrare vere e proprie pratiche commerciali aggressive e, se reiterate e particolarmente invasive, assumere anche rilevanza penale.
Possono presentarsi sotto casa?
Sì, ma entro limiti ben precisi.
Un incaricato può chiedere di parlare con il debitore per tentare una definizione bonaria della posizione.
Non può però pretendere di entrare nell’abitazione, insistere fino a costringere il debitore a riceverlo, creare situazioni imbarazzanti davanti ai vicini oppure presentarsi ripetutamente come forma di pressione.
Il debitore non ha alcun obbligo di far entrare gli incaricati in casa, né di discutere con loro sul pianerottolo o davanti ad altre persone.
Può limitarsi a ritirare eventuali documenti oppure rifiutare qualsiasi colloquio, chiedendo che ogni comunicazione avvenga esclusivamente per iscritto.
Possono contattare parenti, vicini o il datore di lavoro?
In linea generale, no.
Le informazioni relative ai debiti costituiscono dati personali e non possono essere divulgate a soggetti estranei.
Le società di recupero crediti possono, in casi eccezionali, contattare terzi soltanto per rintracciare il debitore, ma senza rivelare l’esistenza del debito o della procedura di recupero.
Sono quindi vietati comportamenti come:
- parlare del debito con familiari o vicini di casa;
- contattare il datore di lavoro per fare pressione sul debitore;
- lasciare avvisi sulla porta dell’abitazione;
- inviare lettere o comunicazioni recanti all’esterno diciture come “recupero crediti”;
- utilizzare messaggi preregistrati o modalità che consentano ad altre persone di conoscere la situazione debitoria.
Tali condotte violano la normativa sulla protezione dei dati personali e sono state più volte censurate dal Garante Privacy.
Attenzione alle minacce
Può accadere che gli operatori prospettino pignoramenti immediati, sequestri, interventi dell’ufficiale giudiziario o altre conseguenze particolarmente gravi.
Occorre distinguere.
Se il creditore è effettivamente titolare di un titolo esecutivo, potrà promuovere un’esecuzione forzata, ma soltanto seguendo il procedimento previsto dalla legge.
Diversamente, utilizzare tali prospettive esclusivamente per intimorire il debitore può integrare una condotta illecita.
Le società di recupero crediti non sono ufficiali giudiziari e non possono procedere autonomamente a pignoramenti o sequestri.
Quando si può arrivare perfino al reato?
Nelle situazioni più gravi, il comportamento dell’agenzia può superare il semplice illecito civile.
Telefonate ossessive, minacce, visite continue presso l’abitazione o il luogo di lavoro, pedinamenti o altre forme di pressione sistematica possono, a seconda delle circostanze, integrare reati quali molestie, minacce, violenza privata o, nei casi estremi, atti persecutori (stalking), soprattutto quando provocano un grave stato di ansia o costringono il debitore a modificare le proprie abitudini di vita.
Come può tutelarsi il debitore?
La prima regola è documentare tutto.
È consigliabile conservare:
- il registro delle telefonate ricevute;
- SMS, e-mail e messaggi WhatsApp;
- eventuali messaggi vocali;
- fotografie o riprese delle visite sotto casa, quando consentite;
- nominativi di eventuali testimoni.
È inoltre opportuno comunicare chiaramente all’agenzia che si desidera ricevere esclusivamente comunicazioni scritte e diffidarla dal proseguire con modalità insistenti o lesive della propria riservatezza.
Quali strumenti offre la legge?
A seconda della gravità della situazione, il debitore può:
- inviare una diffida formale al creditore e alla società di recupero crediti;
- esercitare i diritti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e presentare una segnalazione o un reclamo al Garante Privacy;
- segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato eventuali pratiche commerciali aggressive;
- presentare denuncia o querela quando le condotte assumano rilevanza penale;
- chiedere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, se il comportamento dell’agenzia ha arrecato una concreta lesione della dignità, della serenità personale o della riservatezza.
Avere un debito non significa rinunciare ai propri diritti
Un equivoco molto diffuso è ritenere che chi non paga un debito debba sopportare qualsiasi forma di pressione.
Non è così.
L’esistenza del debito non autorizza il creditore o la società incaricata del recupero a utilizzare metodi intimidatori o a violare la privacy del debitore.
Il diritto al recupero del credito e il diritto alla dignità della persona devono convivere e trovare un equilibrio. Quando tale limite viene superato, l’ordinamento mette a disposizione strumenti concreti per reagire.
Conclusioni
Le società di recupero crediti possono sollecitare il pagamento di un debito, ma devono farlo nel rispetto della legge.
Telefonate continue, visite insistenti sotto casa, divulgazione della situazione debitoria a familiari o colleghi, minacce infondate e comportamenti intimidatori non costituiscono normali attività di recupero del credito: possono integrare violazioni della normativa sulla privacy, pratiche commerciali aggressive e, nei casi più gravi, anche veri e propri illeciti civili o penali.
Se ritieni di essere vittima di queste condotte, non limitarti a sopportarle. Una tempestiva consulenza legale consente di verificare la legittimità delle iniziative dell’agenzia, interrompere eventuali comportamenti abusivi e tutelare efficacemente i tuoi diritti.
