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DiRaffaele Boccia

Reversibilità: spetta all’ex coniuge solo se già titolare di assegno di divorzio

Il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sia passato a nuove nozze, può vantare il diritto – in caso di morte dell’ex coniuge – alla attribuzione della pensione di reversibilità, o di una quota di questa qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per goderne e con il quale debba concorrere, a condizione che l’istante sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della stessa l. n. 898 del 1970, cioè che vi sia stato l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale (art. 9 l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 13 l. n. 74 del 1987 e come autenticamente interpretato – con disposizione quindi retroattiva – dall’art. 5 l. n. 263 del 2005). Non è sufficiente, pertanto, perché sorga il diritto alla pensione “de qua” (o a una sua quota) che il richiedente si trovi nelle condizioni per ottenere l’assegno in parola e neppure che, in via di fatto, o anche per effetto di private convenzioni, abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius, quando questi era in vita (Cassazione civile sez. I, 24 maggio 2007 n. 12149).

E’ necessario, dunque, che l’assegno sia stato attribuito con provvedimento giurisdizionale, e che, quindi, al momento della morte dell’ex coniuge – convolato a nuove nozze – il richiedente sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 5 l. 898/70. Nel novero dei provvedimenti giurisdizionali idonei ad attribuire un “assegno di divorzio” non rientrano i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall’art. 4 n. 8 l. sul divorzio, diretti ad apprestare un regolamento essenziale e immediato al coniuge nella prospettiva del divorzio, con funzione anticipatoria rispetto alle statuizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio (Cassazione civile sez.I, 09 giugno 2010 n. 13899).

L’assegno di divorzio deve essere stato attribuito esclusivamente a beneficio e nell’interesse dell’ex coniuge; qualora l’assegno sia stato disposto nell’interesse e a beneficio di un figlio minore da tutelare, il diritto alla pensione di reversibilità è a tempo determinato e deve ritenersi cessato una volta esaurita la funzione della corrispondente tutela (Cassazione civile sez.lav., 23 giugno 2008 n. 17047).

Nella ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge, occorre tener conto (art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, nel testo novellato dall’art. 13 l. n. 74 del 1987) della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall’elemento temporale, e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante e anche decisivo. Ma tale criterio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell’ambito dell’art. 5 l. n. 898 del 1970, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l’ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l’assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il “de cuius” gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita.

Peraltro, i predetti elementi desumibili dall’art. 5 costituiscono anche il limite giuridico all’aspettativa del coniuge divorziato o del coniuge superstite, il quale può restare parzialmente insoddisfatto a causa del concreto ammontare della pensione di reversibilità , sia in relazione alla esigua durata del matrimonio dell’uno rispetto a quello dell’altro, sia sulla base degli elementi di valutazione complessiva, fra i quali il contributo dato da un coniuge rispetto all’altro nella conduzione familiare (Cassazione civile sez.I, 09 maggio 2007 n. 10638).

il comma 6 dell’art.5 L.898/1970

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.