Archivio degli autori Raffaele Boccia

DiRaffaele Boccia

Condominio: i lavori su parti comuni per l’allaccio Enel non necessitano di autorizzazione condominiale

La vicenda nasce dall’opposizione dell’Amministratore condominiale ai lavori di scavo sul marciapiede comune per consentire l’allaccio di una nuova utenza elettrica, e alla connessa apposizione della colonnina in aderenza alla parete condominiale, nei pressi del negozio di nuova apertura.

In sostanza, l’Amministratore sosteneva che detti lavori dovessero essere oggetto di preventiva delibera da parte dell’Assemblea, e. pertanto bloccava le maestranze dell’Enel chiamate ad eseguire il nuovo allaccio.

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Coronavirus: la sorte degli assegni (e degli altri titoli di credito) in questo periodo

L’art.11 del D.L. 8 aprile 2020 n.23 ha previsto all’art.11 la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.

In particolare, è stato previsto che per i vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile (data di entrata in vigore del decreto) tutti i termini decorrenti o ricadenti nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile restano sospesi.

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Coronavirus: che succede se ho prenotato un viaggio?

I recenti provvedimenti emanati dal Governo mediante lo strumento del Decreto Legge hanno regolamentato la sorte dei contratti di viaggio e dei pacchetti turistici da eseguirsi durante questo periodo di forti restrizioni.

Attenzione: al momento in cui scriviamo (21 marzo 2020) il DPCM del 9 marzo scorso ha vigenza dal 9 marzo al 3 aprile 2020, e dunque tutto quello che è di seguito indicato vale, al momento, solo per i contratti da eseguirsi in questo periodo.

Il decreto del 9 marzo ha esteso a tutto il territorio italiano le restrizioni inizialmente previste solo per le prime aree dove si è sviluppato il contagio, in particolare il divieto di spostamenti, salvo che essi siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

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L’ordinanza di assegnazione somme in caso di omessa o contestata dichiarazione del terzo

L’art. 548 c.p.c. – nella formulazione introdotta con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Istituzione del giudice unico di primo grado) – prevedeva che se il terzo pignorato non compariva all’udienza stabilita ai sensi dell’art. 543 c.p.c. o, comparendo, rifiutava di fare la dichiarazione, o se intorno alla stessa sorgevano contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvedeva all’istruzione della causa a norma del libro secondo del codice di rito. Tale previsione, peraltro, differiva da quella del ‘42 solo per l’eliminazione del riferimento all’ufficio del pretore, soppresso con il citato D.Lgs. n. 51 del 1998, e, di conseguenza, alla necessità di assegnare un termine perentorio per riassumere il giudizio davanti al tribunale, nel caso in cui la causa eccedesse i limiti della competenza pretorile.
Dunque, originariamente la legge non distingueva fra il caso dell’omessa dichiarazione e quello della dichiarazione reticente o comunque di contenuto contestato. In tutte le ipotesi, il creditore che voleva ottenere una pronuncia sull’esistenza e sulla consistenza del credito che egli aveva inteso pignorare, era tenuto ad introdurre il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato. Tale giudizio che si svolgeva ai sensi del libro secondo del codice di procedura civile, ossia nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, con il conseguente regime di acquisizione della prova e i relativi strumenti impugnatori. L’unica agevolazione di cui godeva colui che introduceva il giudizio di accertamento era costituita dalla circostanza che la condotta del terzo che, avendo omesso di rendere la dichiarazione innanzi al giudice dell’esecuzione, non l’avesse resa neppure nel corso del primo grado, poteva essere equiparata alla mancata risposta nel caso di interrogatorio formale (art. 548c.p.c., comma 2).

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Riscossione coattiva e ipoteca su beni facenti parte di un fondo patrimoniale

Cassazione civile sez. III, 23/08/2018, n.20998

In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria (nella specie, per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi) sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.