Le sanzioni per l’emissione di assegno senza provvista (art.2 L.386/90)

DiRaffaele Boccia

Le sanzioni per l’emissione di assegno senza provvista (art.2 L.386/90)

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Emettere un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista comporta l’applicazione della  sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1 milione a £ 6 milioni.

Se l’importo dell’assegno e’ superiore a £ 20 milioni o nel caso di più violazioni, la sanzione amministrativa va da £ 2 milioni a £ 12 milioni.

E’ prevista, inoltre, la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni quando l’importo dell’assegno, ovvero di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, e’ superiore ai vecchi £ 5 milioni.

Nei casi più gravi (assegno o più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo complessivo superiore a £ 100 milioni; traente che, nei 5 anni precedenti, ha commesso due o più emissioni senza autorizzazione o senza provvista per un importo superiore complessivamente a £ 20 milioni),  si applicano anche una o piu’ delle seguenti sanzioni accessorie:

a) interdizione dall’esercizio di un’attivita’ professionale o imprenditoriale;

b) interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Dette sanzioni non possono avere una durata inferiore a 2 mesi, nè superiore a 2 anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può avere una durata inferiore a 2 anni, ne’ superiore a 5 anni.

Come evitare le sanzioni

Per evitare di incorrere nella sanzioni previste dalla legge 386, chi ha emesso l’assegno deve effettuare il pagamento del titolo e di tutte le spese accessorie (interessi, penale, spese di protesto) entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario (banca o posta), ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto.

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, se il pagamento è avvenuto direttamente in banca (o posta), mediante l’attestazione dell’istituto.

L’iscrizione nel C.A.I. (centrale d’allarme interbancaria)

Quando sono decorsi i 60 giorni senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, la banca (o l’ufficio postale) iscrive il nome del traente nel C.A.I. (Centrale d’Allarme Interbancaria).

L’iscrizione nell’archivio C.A.I. determina la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni. Una nuova autorizzazione non puo’ essere data prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio.

La revoca comporta, inoltre, il divieto, della durata di 6 mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Le comunicazioni della Banca (o dell’ufficio postale)

L’iscrizione al C.A.I. deve essere preceduta da una comunicazione con cui la Banca (o l’ufficio postale) invita il traente al pagamento entro 60 giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’iscrizione ed alla revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni.

Nella stessa comunicazione, che va eseguita entro il 10° giorno dalla presentazione al pagamento del titolo mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, chi ha emesso l’assegno è invitato a restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso, sempre che non abbia nel frattempo pagato.

L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio può avvenire solo dopo l’inutile decorso di almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Se la comunicazione non è effettuata entro il termine di 10 giorni, la Banca (o la Posta) è tenuta al pagamento degli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di £ 20 milioni per ogni assegno.

Il procedimento sanzionatorio

L’applicazione delle sanzioni è di competenza del Prefetto del luogo di emissione dell’assegno.

La Banca o l’ufficio postale comunicano il mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto; il pubblico ufficiale, in caso di mancato pagamento nei 60 giorni, trasmette il rapporto al prefetto che, entro 90 giorni dalla ricezione dell’informativa, notifica all’interessato gli estremi della violazione.

A questo punto l’interessato ha 30 giorni di tempo per presentare scritti difensivi e documenti.

Il prefetto, a questo punto, valutate anche le deduzioni difensive inviate dall’interessato, può emettere:

a) ingiunzione di pagamento della somma dovuta (con le spese);

b) ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

La Corte di Cassazione in sezioni riuniti con sentenza 27 aprile 2006, n. 9591 ha stabilito che l’ordinanza debba essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall’art. 28 legge 689/81.

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis (quindi il giudice di pace), entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Oppure può chiedere di poter pagare a rate secondo le modalità di cui all’art. 26 della legge 689/81.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

28 Commenti finora

MimmoPubblicato il5:58 pm - Feb 4, 2011

In riferimento alla procedura “Le sanzioni per l’emissione di assegno senza provvista (art.2 L.386/90)” ho un quesito da porre in merito alla procedura:

Per evitare di incorrere nella sanzioni previste dalla legge 386, chi ha emesso l’assegno deve effettuare il pagamento del titolo e di tutte le spese accessorie (interessi, penale, spese di protesto) entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario (banca o posta), ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto.

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, se il pagamento è avvenuto direttamente in banca (o posta), mediante l’attestazione dell’istituto.

Quesito: Se il portatore del titolo rinuncia espressamente alla penale (10%) la dichiarazione con la rinuncia alla penale ha comunque validità???

    Raffaele BocciaPubblicato il9:32 pm - Feb 4, 2011

    Certamente. Il creditore potrebbe anche rinunciare agli interessi, ad esempio. Nella quietanza basterà riportare una formula con cui chi la rilascia dichiara di non aver null’altro a pretendere per quel titolo.

AntonioPubblicato il5:31 pm - Feb 8, 2011

Buongiorno,
Vorrei porre una domanda:
Se il debitore non esegue il pagamento del titolo e di tutte le spese accessorie (interessi, penale, spese di protesto) nei 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e, al termine del proc. avviato dalla Prefettura, si vede notificare l’ordinanza ingiunzione con la quale, oltre alle sanzioni pecuniarie, gli viene inibita la facoltà di emettere assegni per due anni, ci sono possibilità di “sanare” la propria posizione. O l’interessato dovrà rassegnarsi a non emettere assegni per due anni?

    Raffaele BocciaPubblicato il6:27 pm - Feb 8, 2011

    Salve.
    Se l’ordinanza ingiunzione non viene annullata (essa è infatti impugnabile innanzi al giudice ordinario), non ci sono più possibilità di sanare la propria posizione. Cordiali saluti

AntonioPubblicato il2:17 pm - Feb 10, 2011

La ringrazio per la risposta. Mi pare di capire comunque che, scaduti infruttuosamente i 60 giorni dal termine di presentazione del titolo, non si possa più “sanare” la propria posizione, magari dimostrando, in sede di opposizione al Giudice, di aver pagato, successivamente ai 60 giorni, l’assegno protestato con l’aggiunta degli interessi, delle penali e delle spese di protesto o, più semplicemente, indicando questa disponibilità, per la prima volta, in sede di giudizio di opposizione. Sbaglio o è così?

    Raffaele BocciaPubblicato il4:38 pm - Feb 10, 2011

    E’ così. Nulla le vieta, comunque, di fare opposizione e chiedere la revoca almeno della sanzione accessoria. Fossi io, le darei torto, ma a volte le sentenze dei giudici di Pace riescono a stupire. Certo è che se in sede di opposizione evidenzia la sola disponibilità al pagamento (e non un effettivo pagamento, seppure fuori tempo massimo), difficilmente la spunterà e rischierà anche la condanna alle spese di giudizio.

LucaPubblicato il4:37 pm - Feb 15, 2011

salve, non ho ben chiaro un particolare: nel caso di emissione di più assegni senza provvista nell’arco di pochi giorni (es. 3 assegni da 1000 euro cadauno emessi in 7 giorni), la sanzione amministrativa dovrà essere unica per tutti? oppure il prefetto applicherà una sanzione amm per ogni assegno ?
grazie

    Raffaele BocciaPubblicato il4:53 pm - Feb 15, 2011

    Salve.
    E’ prevista una sanzione per ogni assegno, quindi nel suo caso tre diverse sanzioni.
    Quando l’importo di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a £ 5 milioni è prevista anche la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali. Se superiore a 100 milioni, l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni: a) interdizione dall’esercizio di un’attivita’ professionale o imprenditoriale; b) interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; c) incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione. Cordiali saluti

carlo pasquiPubblicato il6:31 pm - Feb 17, 2011

buongiorno,
desidero porre un quesito articolato, relativo allo stesso problema, per un parere in proposito:
nel 2006 sono stati emessi vari assegni: alcuni con difetto di provvista altri senza l’autorizzazione della banca; puntualmente per ogni titolo, è arrivata dalla Prefettura, la sanzione del divieto di emissione assegni per anni due per ogni singolo illecito; ma ognuna delle sanzioni è scattata, singolarmente, diluita nello spazio temporale degli anni 2007,2008, 2009, 2010 e 2011 in relazione alla data della sua notifica. Ora, invece, essendo l’illecito stato commesso in un periodo di tempo limitato (fine 2005 inizio 2006), appare illegittimo il sistema di irrogazione delle singole sanzioni, in quanto il modo temporale della loro applicazione punisce di fatto il trasgressore oltre ogni misura prevista e per un tempo largamente superiore ai due anni contemplati dalla legge, contrariamente a quanto sarebbe avvenuto se il lasso temporale della totalità delle notifiche fosse stato diligentemente contenuto dall’Autorità, in un periodo di tempo corrispondente a quello effettivo in cui gli illeciti sono stati commessi. Inoltre, la capacità giuridica di emettere nuvamente asegni, viene acquisita automaticamente allo spirare naturale del termine dei due anni, oppure è necessaria una specifica domanda giudiziale?
grazie per la collaborazione
Carlo Pasqui

    Raffaele BocciaPubblicato il8:42 pm - Feb 18, 2011

    Salve.

    La Giurisprudenza opera un distinguo: se l’emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista è riconducibile ad una pluralità di azioni, pur se esecutive di un unico disegno, si applicheranno distinte sanzioni. Viceversa, se la emissione di più assegni è configurabile come conseguenza di un’unica azione (ad esempio, assegni emessi tutti nella stessa giornata), sarà possibile applicare quanto previsto dal primo comma dell’art.8 della legge n. 689 del 1981, che commina la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Spetta al ricorrente, in sede di opposizione all’ordinanza prefettizia, dimostrare che ricorre l’unicità di condotta, e quindi è ipotizzabile l’applicazione della sanzione “scontata”.

    Volendo ritenere la condotta da lei prospettata come una pluralità di azioni (mi pare di capire che essa si è svolta su alcuni mesi), ritengo corretta l’applicazione di tante distinte sanzioni, una dopo l’altra. Diversamente, il sistema sanzionatorio previsto dalla legge risulterebbe inefficace e facilmente aggirabile.

    In ogni caso, decorso il termine per il quale è previsto il divieto di emissione di assegni, questo decade automaticamente.

AntoninoPubblicato il10:05 am - Mar 17, 2011

Salve,
nel caso di orinanza ingiunzione (assegno emesso senza autorizzazione) con la sanzione accessoria del divieto ad emettere assegni per “x” mesi, si può ottenere una nuova autorizzazione? Se si, da quando (dopo sei mesi)? A chi rivolgere istanza?
Ed ancora……
Nel caso di mancanza di autorizzazione ad emettere assegni per precedente assegno “privo di fondi” (pagato poi regolarmente ma oltre 60 gg con tanto di quietanza), quali possibili strade sono percorribili per riottenere riabilitazione (ad emettere assegni)?
Grazie, Antonino.

    Raffaele BocciaPubblicato il8:15 pm - Mar 23, 2011

    Salve.
    Sul primo quesito, l’emissione di assegno senza autorizzazione comporta l’iscrizione nell’archivio tenuto dalla banca d’Italia. Per avere una nuova autorizzazione, devono decorrere almeno sei mesi, dopo i quali la banca o l’ufficio postale può stipulare nuove convenzioni con l’interessato.
    Nel secondo caso, il debitore che ha pagato l’assegno può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio.
    cordiali saluti

vitantonioPubblicato il1:09 pm - Mar 19, 2011

URGENTE!!! Mi trovo in una situazione drammatica di debiti non onorati, causa perdita posto di lavoro, sia da parte di Aziende che privati ed anche, sopratutto Equitalia. Naturalmente ho disatteso di seguire le varie procedure poichè demoralizzato. Ma di questo, se sarà possibile, ve ne riparlerò.
Attualmente mi vivo una situazione di ricatto:due miei assegni postali, postdatati (fine Febbraio e fine Marzo) ceduti ad un fornitore senza intestazione sono stati dati in pagamento ad uno studio legale. Il primo è tornato indietro e, subito, sono stato contattato dal creditore che mi comunica che, non pagando entro LUNEDI’, il legale farà denuncia alla Procura della Repubblica ed ai Carabinieri con conseguente e immediato arresto. POSSIBILE?…Sono veramente preoccupato e intimorito…a sessantadueanni!!!…Mi aiuti per favore a capire di più e mi consigli.Oltretutto non trovo un legale a cui chiedere il libero patrocinio.Sono un uomo “finito” e sul lastrico.
Grazie comunque dell’attenzione-

    Raffaele BocciaPubblicato il3:28 pm - Mar 19, 2011

    Escludo senz’altro che lei rischi un arresto immediato per debiti non onorari, a meno che non abbia posto in essere condotte fraudolente particolarmente gravi. Per assegni insoluti rischia al più un pignoramento, che puó riguardare suoi immobili, beni mobili, crediti ovvero lo stipendio che eventualmente percepisce. Mi faccia sapere.

MarcelloPubblicato il3:29 pm - Mag 10, 2011

circa un anno fa, per l’acquisto di una attività commerciale, ho messo nelle mani del venditore un assegno di 20.000 euro solo a titolo di garanzia se io non avessi saldato entro un certo termine quanto pattuito. Di seguito ho saldato quanto dovuto ma mi sono completamente dimenticato di chiedere la restituzione dell’assegno, che invece è stato posto all’incasso e che non è stato pagato per mancanza di provvista. Ora ho ricevuto la comunicazione della Prefettura per aver violato quanto previsto dalla legge in caso di emissione di assegni senza provvista. Cosa devo fare, atteso che il prenditore dell’assegno non ne vuole sapere di restituire l’assegno. Grazie.

    Raffaele BocciaPubblicato il8:59 pm - Mag 10, 2011

    salve. L’assegno “a garanzia” non esiste, non è quella la funzione dell’assegno, che è, invece, uno strumento di pagamento. Questo, dunque, non può essere un motivo per evitare la sanzione della Prefettura. Al più potrebbe sostenere di aver pagato l’importo esibendo la scrittura di vendita, inviando delle memorie al prefetto, se si è ancora in termini. Per quanto riguarda la posizione del prenditore, se il totale pagamento del prezzo di vendita risulta da scrittura, non credo sia legittimato a trattenerlo e gliene può intimare la restituzione a mezzo raccomandata. Cordiali saluti

G. CorbinoPubblicato il5:14 pm - Ott 12, 2011

Salve!

Vorrei gentilmente chiederLe se è sufficiente formulare alla Banca trattaria l’ordine di non pagare (art. 35 R.D. 1736_33) allo scopo di impedire la negoziazione di un assegno bancario trasferibile da parte del prenditore.
Aggiungo che sono ampiamente decorsi i termini di presentezione dell’assegno in questione che lo stesso non ha più titolo per essere negoziato dal prenditore.

Ho speranza di bloccare l’eventuale pagamento? è necessario adire le vie legale per ottenere un provvedimento d’urgenza volto a ordinare l’immediata riconsegna del titolo?

Grazie

    Raffaele BocciaPubblicato il10:17 pm - Ott 13, 2011

    la norma da Lei richiamata mi sembra chiara: se è spirato il termine per la presentazione, il traente può revocare l’ordine di pagare l’assegno ed il trattario (la banca) non può pagarlo. In mancanza di revoca, la banca può pagarlo anche dopo la scadenza del termine. A quel punto l’assegno perde la sua efficacia tipica ma potrebbe costituire promessa di pagamento di cui il prenditore può avvalersi. Se ne è in possesso, evidentemente ne ha titolo. Cordiali saluti

SimonaPubblicato il2:44 pm - Nov 16, 2011

Buongiorno,
Vorrei porre una domanda:
se il debitore ha provveduto al pagamento entro i termini di legge previsti e ha anche effettuato la relativa attestazione di pagamento con firma autentica del notaio, ma successiva al pagamento. che succede ? è legittimo la sanzione amministrativa che è stata applicata?
cordiali saluti

    Raffaele BocciaPubblicato il8:31 pm - Nov 16, 2011

    la normativa è chiara. Se si tratta di assegno emesso senza provvista, il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo. Ritengo che valga la data in cui il pagamento viene certificato con l’autentica, altrimenti sarebbe semplice evitare la sanzione retrodatando il momento dello stesso. Per l’assegno emesso senza autorizzazione, invece, non è prevista la possibilità di evitare le sanzioni.

andreaPubblicato il12:31 pm - Nov 22, 2011

Salve,se il debitore ha provveduto al pagamento dell’assegno entro i sessanta giorni dalla data di ultima presentazione tramite modulo fornito dalle poste onde evitare l’iscrizione al CAI e quindi in tal caso a norma di legge,come mai la prefettura vorrebbe applicare una sanzione alla suddetta persona? L’ufficio postale non dovrebbe dar comunicazione al prefetto in automatico visto che il loro statuto prevede la procedura descritta?

    Raffaele BocciaPubblicato il11:41 pm - Nov 23, 2011

    Sembra strano quanto riferisce, ma se è in possesso di dichiarazione che comprovi il pagamento entro i sessanta giorni, può sicuramente proporre opposizione all’ordinanza prefettizia.

RobertoPubblicato il7:13 pm - Nov 24, 2011

Salve.
Un assegno non è stato pagato per mancaza di provvista.
La banca ha provveduto all’invio della raccomadata con la quale segnalava il preavviso di revoca all’emissione assegni.Però ha invito la raccomandata non alla sede legale della società, ma alla sede amministrattiva che si trova ubicata in altro comune. La raccomandata non è stata ritirata in assenza di avviso della stessa.
Ci sono, in questo caso, degli estremi per potersi difenere contro l’ordinanza di revoca all’emissione assegni?
Ringrazio in anticipo.

    Raffaele BocciaPubblicato il8:35 pm - Nov 24, 2011

    La normativa dice che la trattaria deve inviare la comunicazione presso il domicilio eletto dal traente all’atto della conclusione di convenzioni di assegno entro il 10° giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e che essa si ha per effettuata ove consti l’impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto. Nel suo caso, se la sede legale corrisponde al domicilio eletto nella convenzione di assegno, la trattaria avrebbe dovuto inviare la comunicazione presso quel recapito. Diversamente, vista anche la mancata ricezione, potrebbe costituire un vizio da far valere in sede di opposizione. cordiali saluti

carmenPubblicato il2:01 pm - Dic 1, 2011

Salve,
avrei un queisto da sottoporvi:
mi è stato notificato un’ordinnaza d’ingiunzione dalla prefettura x aver emesso degli assegni senza provvista, i quali in seconda presentazione sono stati pagati, non ho pagato il 10% di spese e non ho presentato la quietanza.L’ordinanza oltre ad contere la sanzione pecuniaria contiene la sanzione del divieto di emissione di assegni x 24 mesi.Vorrei sapere se dovessi pagare l’ordinanza il divieto di emettere assegni permane? E poi ancora a seguito di una visura mi sono resa conto che risulto protesta, ma se l’assegno è stato pagato in seconda presentazione, anche se non con il 10% e la quietanza, posso essere ugulmaente protestata?
Grata anticipatamente cordiali saluti

    Raffaele BocciaPubblicato il11:39 am - Dic 3, 2011

    A me risulta che in questo caso non poteva essere elevato protesto, ma solo eseguita la segnalazione al CAI. Rivolgiti ad in legale per verificare la possibilità di impugnare l’ordinanza, se ancora nei termini. 

giuseppePubblicato il12:38 pm - Dic 8, 2011

Salve, vorrei sottoporle un quesito che credo sia unico nel suo genere. All’atto di presentazione all’incasso di un assegno, trovandomi in posizione di sconfinamento già dal fido concessomi, chiedo alla banca di pagare l’assegno previo immediato versamento dell’intero importo dello stesso assegno; ottenendo un rifiuto da parte della banca, mi reco presso un’altra banca ed effettuo, lo stesso giorno, un bonifico al creditore per l’esatto importo del titolo e con la motivazione espressa: pagamento del titolo di importo x scadente in y. Comunico il tutto al creditore chiedendogli cortesemente di ritirare il titolo, ma questi si rifiuta. Pertanto l’assegno, risultando presso la banca insoluto, giunge dal notaio. In queste condizioni l’assegno verrà protestato? Immagino che potrò richiedere la liberatoria al creditore per aver comunque pagato. Scatta il 10% di sanzione? Ho possibilità di evitare il protesto soltanto pagando entro i 15 giorni nuovamente il facciale più 10% più spese da notaio? Ovvero recandomi dal notaio e dimostrando il pagamento posso evitare almeno il protesto? Per inciso, il pagamento tardivo dell’assegno più 10% più spese entro i 60 giorni, evita l’iscrizione nell’elenco dei protestati, ovvero può essere richiesta l’immediata cancellazione o non c’è alcuna speranza che aspettare il fatidico anno? grazie mille

    Raffaele BocciaPubblicato il11:20 am - Dic 12, 2011

    Salve. Certamente il pagamento dell’assegno entro i 60 giorni, che va provato mediante quietanza del portatore con firma autenticata (che lei può pretendere dal creditore), evita le sanzioni amministrative accessorie. Secondo me evita anche il pagamento della penale, in quanto la legge dice espressamente che essa va pagata al prenditore o al giratario che agisce nei confronti del traente per il pagamento del titolo, ma da quello che mi dice, non ci sarà nessuna azione di regresso del portatore nei suoi confronti, avendo lei già pagato. Il protesto non lo evita, a meno che non si reca dal notaio prima che questo lo elevi. L’iscrizione al C.A.I. avviene solo dopo il decorso dei 60 giorni, quindi nel suo caso non avverrà. Cordiali saluti

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