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DiRaffaele Boccia

Le sanzioni per l’emissione di assegno senza provvista (art.2 L.386/90)

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Emettere un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista comporta l’applicazione della  sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1 milione a £ 6 milioni.

Se l’importo dell’assegno e’ superiore a £ 20 milioni o nel caso di più violazioni, la sanzione amministrativa va da £ 2 milioni a £ 12 milioni.

E’ prevista, inoltre, la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni quando l’importo dell’assegno, ovvero di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, e’ superiore ai vecchi £ 5 milioni.

Nei casi più gravi (assegno o più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo complessivo superiore a £ 100 milioni; traente che, nei 5 anni precedenti, ha commesso due o più emissioni senza autorizzazione o senza provvista per un importo superiore complessivamente a £ 20 milioni),  si applicano anche una o piu’ delle seguenti sanzioni accessorie:

a) interdizione dall’esercizio di un’attivita’ professionale o imprenditoriale;

b) interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Dette sanzioni non possono avere una durata inferiore a 2 mesi, nè superiore a 2 anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può avere una durata inferiore a 2 anni, ne’ superiore a 5 anni.

Come evitare le sanzioni

Per evitare di incorrere nella sanzioni previste dalla legge 386, chi ha emesso l’assegno deve effettuare il pagamento del titolo e di tutte le spese accessorie (interessi, penale, spese di protesto) entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario (banca o posta), ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto.

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, se il pagamento è avvenuto direttamente in banca (o posta), mediante l’attestazione dell’istituto.

L’iscrizione nel C.A.I. (centrale d’allarme interbancaria)

Quando sono decorsi i 60 giorni senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, la banca (o l’ufficio postale) iscrive il nome del traente nel C.A.I. (Centrale d’Allarme Interbancaria).

L’iscrizione nell’archivio C.A.I. determina la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni. Una nuova autorizzazione non puo’ essere data prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio.

La revoca comporta, inoltre, il divieto, della durata di 6 mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Le comunicazioni della Banca (o dell’ufficio postale)

L’iscrizione al C.A.I. deve essere preceduta da una comunicazione con cui la Banca (o l’ufficio postale) invita il traente al pagamento entro 60 giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’iscrizione ed alla revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni.

Nella stessa comunicazione, che va eseguita entro il 10° giorno dalla presentazione al pagamento del titolo mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, chi ha emesso l’assegno è invitato a restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso, sempre che non abbia nel frattempo pagato.

L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio può avvenire solo dopo l’inutile decorso di almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Se la comunicazione non è effettuata entro il termine di 10 giorni, la Banca (o la Posta) è tenuta al pagamento degli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di £ 20 milioni per ogni assegno.

Il procedimento sanzionatorio

L’applicazione delle sanzioni è di competenza del Prefetto del luogo di emissione dell’assegno.

La Banca o l’ufficio postale comunicano il mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto; il pubblico ufficiale, in caso di mancato pagamento nei 60 giorni, trasmette il rapporto al prefetto che, entro 90 giorni dalla ricezione dell’informativa, notifica all’interessato gli estremi della violazione.

A questo punto l’interessato ha 30 giorni di tempo per presentare scritti difensivi e documenti.

Il prefetto, a questo punto, valutate anche le deduzioni difensive inviate dall’interessato, può emettere:

a) ingiunzione di pagamento della somma dovuta (con le spese);

b) ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

La Corte di Cassazione in sezioni riuniti con sentenza 27 aprile 2006, n. 9591 ha stabilito che l’ordinanza debba essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall’art. 28 legge 689/81.

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis (quindi il giudice di pace), entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Oppure può chiedere di poter pagare a rate secondo le modalità di cui all’art. 26 della legge 689/81.

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DiRaffaele Boccia

posso incassare l’assegno postdatato?

Salve, due anni fa prestai una importante somma ad un amico che doveva far fronte ad una momentanea difficoltà economica. A garanzia di questo prestito, nonostante la reciproca fiducia, egli insistette a farmi un suo assegno su cui appose la data del 30.12.2010, assicurandomi la restituzione appena risolto il problema. Sono passati quasi due anni, so che ha risolto i suoi problemi, tuttavia tarda a restituirmi i soldi accampando banali scuse che hanno finito per deteriorare i nostri rapporti. Un amico mi ha detto che posso incassare subito l’assegno, ma temo di passare dalla ragione al torto.

 

In effetti il suo amico ha ragione. La postdatazione dell’assegno, che è una pratica molto diffusa nei rapporti commerciali, così come il patto con cui emittente e beneficiario convengono di attribuire all’assegno una semplice funzione di garanzia, non viziano in alcun modo il titolo, tanto è vero che la legge consente al prenditore di esigere immediatamente il pagamento: l’art.31 comma 2 r.d. 21 dicembre 1933 n.1736 (cd. Legge sugli assegni) prevede, infatti, che l’assegno postdatato possa essere presentato per la riscossione prima del giorno indicato come data di emissione, considerandolo “pagabile nel giorno di presentazione” (in questo senso, si è espressa più volte la Cassazione: 25 maggio 2001, n.7135; 30 maggio 1996, n.5039; 11 maggio 1991, n.5278).

La postdatazione ovvero l’accordo sulla mera funzione di garanzia del titolo, che ricorre spesso per indurre a futuri adempimenti, comportano solo la nullità del patto anzidetto (per contrarietà a norme imperative contenute negli artt.1 e 2 del r.d. richiamato), e deve ritenersi che, in tal caso, non diversamente da quello dell’assegno regolarmente datato, il titolo corrisponda ad una promessa di pagamento (art.1988 c.c.). Numerose le sentenze in merito: Tribunale di Nola, sez.II, 30 ottobre 2007; Tribunale Torino, sez. VIII; Pretura di Salerno, 19 luglio 1999; Cassazione civile, sez.I, 16 novembre 1990, n.11100.

Da quanto sopra detto consegue che:
a) la postdatazione ovvero l’accordo tra traente e beneficiario sulla mera funzione di garanzia dell’assegno bancario emesso non inducono la nullità dell’assegno stesso, ma comportano solo la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito;
b) l’assegno bancario postdatato, come quello privo di data ovvero quello emesso con funzione di garanzia, devono ritenersi venuti ad esistenza come titoli di credito e mezzi di pagamento al momento stesso della loro emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (in questo caso, lei).

Quindi, per rispondere al suo quesito, il titolo di cui lei è in possesso è pienamente efficace, e vale come promessa di pagamento, con conseguente obbligo per il suo amico di corrispondere subito le somme in esso indicate. Può, dunque, versare l’assegno per l’incasso senza alcun timore.