Mia moglie prima di conoscerla, ha acquistato prima casa a M. mentre io vivo e risiedo nelle marche in una casa di mia proprietà da ormai 20 anni. Ora lei è obbligata a trasferire la residenza a M. entro 18 mesi dal rogito per ottemperare agli obblighi di legge per mantenere i requisiti prima casa. Per poter far cambiare la residenza, l’ufficiale comunale di M. vuole obbligare anche me e nostro figlio a trasferirla a M. ma non comprendo per quale motivo io sia obbligato a far ciò pena il rifiuto all’accettazione della domanda stessa di mia moglie. Mi è stato detto che il nucleo famigliare non può essere diviso! Ma io conosco centinaia di persone che sono sposate ed hanno la residenza diversa, perchè a noi la rifiutano?? Cosa dice la legge? Grazie per la sua risposta. Cordialmente (Luigi)
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art.43 c.c.). E’ dunque legittimo e possibile, a meno che non si tratti di residenza fittizia, che marito e moglie, pur non legalmente separati, abbiano residenze diverse, appunto perchè dimorano in posti diversi.
L’Ufficiale di stato civile non può negare il cambio di residenza se non in presenza di un accertamento negativo da parte della Polizia Municipale, organo deputato a verificare l’effettività del trasferimento.
La normativa attualmente in vigore non impone, dunque, il trasferimento dell’intero nucleo familiare, né è fatto obbligo a questo di avere una sola residenza anagrafica. In sostanza, per quanto riguarda il suo caso, i coniugi possono avere residenza diversa (senza distinzione tra chi abbia scelto il regime di comunione legale dei beni e chi abbia optato per la separazione).
Contro il diniego dell’ufficiale di stato civile è possibile proporre ricorso al Prefetto entro 30 giorni. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la Prefettura abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato sarà poi possibile ricorrere all’autorità giurisdizionale ordinaria.
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