Archivio dei tag coniugi

DiRaffaele Boccia

La moglie può avere residenza diversa dal marito?


Mia moglie prima di conoscerla, ha acquistato prima casa a M. mentre io vivo e risiedo nelle marche in una casa di mia proprietà da ormai 20 anni. Ora lei è obbligata a trasferire la residenza a M. entro 18 mesi dal rogito per ottemperare agli obblighi di legge per mantenere i requisiti prima casa. Per poter far cambiare la residenza, l’ufficiale comunale di M. vuole obbligare Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Benefici prima casa: conta la residenza della famiglia

Gentile avvocato, io e mia moglie, in comunione legale dei beni, intendiamo acquistare casa. Il dubbio è se, avendo io, per motivi di lavoro, la residenza in altro Comune rispetto a quello dove si trova l’appartamento, che verrà adibito a casa familiare (ho due figli), possa giovarmi dei benefici previsti per la prima casa. O invece è necessario cambiare la mia residenza anagrafica. Grazie per il consiglio che mi vorrà dare. (Luigi, email)

Gentile signore, in un caso analogo al suo l’Agenzia delle Entrate aveva revocato ad una contribuente i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, notificandole avviso di liquidazione in quanto essa, all’atto della compravendita, aveva la residenza anagrafica in un Comune diverso da quello ove era ubicato l’immobile.

La giurisprudenza tributaria ha, invece, affermato che Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Comunione legale e azienda gestita dai coniugi

La disciplina sull’azienda comune e sui beni destinati all’esercizio dell’impresa è contenuta negli articoli 177 e 178 del codice civile.

Nel codice si fa riferimento a due criteri per stabilire la proprietà dell’azienda e dei beni apportati, nonché la titolarità di utili ed incrementi ovvero la gestione dell’azienda e il momento della sua costituzione.

Se la gestione è di entrambi i coniugi, gioca un ruolo dirimente il momento della costituzione dell’azienda che può essere:
– anteriore al matrimonio
– successiva al matrimonio.

  • Nel primo caso, in comunione immediata, cadono solo gli utili e gli incrementi (art. 177 II comma c.c.), mentre i beni destinati all’esercizio dell’impresa (art. 178 c.c.) rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che l’ha costituita.
  • Nel secondo caso l’intera azienda confluirà immediatamente nel patrimonio comune di entrambi i coniugi.

Se la gestione dell’impresa è di un solo coniuge e l’azienda è costituita dopo il matrimonio, i beni destinati al suo esercizio divengono patrimonio comune solo allo scioglimento della comunione (178 c.c. I parte) mentre gli incrementi vi confluiscono anche se l’azienda è stata costituita in data anteriore al matrimonio.

In altre parole, i beni destinati all’esercizio dell’impresa del singolo coniuge che ha costituito un’azienda prima del matrimonio e che la gestisce da solo non entrano nella comunione attuale né residuale.

Si precisa che per beni destinati all’esercizio di un’impresa di cui all’art. 178 c.c. non rientrano i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge (quale ad esempio l’avvocato, il medico etc) che sono invece regolati dal successivo art. 179 lett. d) c.c.

Ma cosa si deve intendere per incrementi?

La legge non spiega il significato di incrementi che pertanto va interpretato in senso conforme ai principi generali.

Si ravvisa un incremento laddove vi sia un aumento di valore dell’azienda per effetto di acquisto di beni strumentali, immobilizzazioni materiali o immateriali in genere e pertanto ogniqualvolta il patrimonio aziendale risulti accesciuto da scelte volte a migliorare gli assetti dell’impresa.

L’appartenenza degli incrementi segue il principio della gestione dell’impresa: se gestita da entrambi, gli incrementi fanno parte della comunione attuale, mentre se l’impresa è individuale confluiscono nel patrimonio della comunione residuale.

DiRaffaele Boccia

Di chi è la casa costruita coi risparmi dei coniugi sul terreno del marito

Sto per affrontare la separazione da mia moglie, con cui sono in comunione di beni, ed il punto critico è costituito dal fatto che io, qualche anno prima del matrimonio, ho acquistato un pezzetto di terreno su cui, dopo il matrimonio, con i guadagni miei e suoi, abbiamo costruito la nostra abitazione. Non abbiamo figli, lei ha deciso di andare a vivere altrove e adesso pretende la metà della proprietà della casa. La domanda è: mi spetta riconoscergli questo diritto?

Gentile signore, la questione che mi sottopone è stata oggetto, per il passato, di pronunce anche molto discordanti tra loro.

Premesso che, secondo il codice civile (art.179), lei è senz’altro proprietario esclusivo del terreno, avendolo acquistato prima del matrimonio, va precisato che l’art.177 comma 1, lettera a) del codice civile stabilisce che gli acquisti fatti dai coniugi durante il matrimonio, insieme o separatamente, entrano in comunione legale, con esclusione solo di quelli relativi a beni personali, mentre secondo l’art.934 del c.c. “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo che risulti dal titolo o dalla legge” (cd. accessione).

Come mi ha confermato con la sua seconda mail, dal titolo relativo al fabbricato non risulta che questo sia stato fatto rientrare nella comunione, per cui non resta che verificare se, alla luce delle recenti pronunce della Cassazione, la costruzione dell’immobile sul terreno di sua proprietà e costruito con l’apporto economico anche di sua moglie, che costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, rientri tra gli acquisti di cui all’art.177, cioè tra quelli che vanno a finire in comunione, o, invece, prevalga la regola dell’art.934, con conseguente sua esclusiva proprietà di terreno e fabbricato.

In altre parole, occorre capire se gli acquisti a cui fa riferimento l’art.177 c.c. siano solo quelli a titolo derivativo (ad es. contratto di compravendita) o ricomprendano anche quelli cd. a titolo originario, qual è l’accessione.
Recentemente la Cassazione, superando precedenti contrastanti opinioni, si è espressa a Sezioni Unite (sentenza n.8662 del 3 aprile 2008) in senso assolutamente a suo favore.

Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che “la costruzione realizzata, in costanza di matrimonio, su suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno dei coniugi appartiene solo a costui in virtù delle disposizioni generali sull’accessione, e, quindi, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, comma 1, c.c.”.

Tanto perché il principio generale dell’accessione posto dall’art.934 c.c., che è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art.177, comma 1, c.c. sono solo quelli a calettare derivativo (tra le altre, Cass. 4 febbraio 2005 n. 2354).

Dunque, la costruzione è senz’altro di sua esclusiva proprietà e non ricade nella comunione legale.

Detto questo, per completezza, le evidenzio che sua moglie in ogni caso vanta nei suoi confronti il diritto di richiederle la metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella realizzazione del manufatto (Cass. Sezioni Unite, 27 gennaio 1996 n.651, confermata da Cass. 4076/98, 8585/1999 e successive pronunce).