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DiRaffaele Boccia

Sotto gli 8.000 euro il Concessionario non può nemmeno iscrivere ipoteca

In parecchi casi il Concessionario del servizio di riscossione (Equitalia) ha proceduto ad iscrivere ipoteca per importi anche di poche migliaia di euro.

Infatti, al di sotto degli ottomila euro l’Agente di riscossione trovava nella legge (Dpr 602/73) il limite di non poter procedere all’espropriazione immobiliare, ma non quello di iscrivere ipoteca sull’immobile del cittadino debitore. Il che significava trovarsi un odioso vincolo sulla casa per debiti verso lo Stato a volte davvero irrisori.

Recentemente, recependo un indirizzo che si faceva sempre più comune in giurisprudenza, secondo il quale il detto limite doveva intendersi esteso anche alla possibilità di iscrivere ipoteca, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 22 febbraio 2010, n. 4077 ha aperto definitivamente le porte all’introduzione nel nostro ordinamento della norma che ha vietato all’agente della riscossione anche la sola iscrizione ipotecaria per debiti inferiori agli 8.000,00 euro.

Si è rilevato, infatti, che l’ipoteca, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non superava il detto importo.

 

La norma

Art. 3, comma 2-ter, D.l. 25 marzo 2010, n. 43 (Decreto incentivi 2010), convertito in l. 22 maggio 2010, n. 73

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se l’importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro.

DiRaffaele Boccia

L’inquilino non può subaffittare la casa senza il consenso del proprietario

Un vicino del mio inquilino mi riferisce che questo ha lasciato l’appartamento che gli ho concesso in locazione da tre anni e che gli sia subentrato un altro nucleo familiare, a quanto pare quello della sorella. Preciso che il primo continua a pagare regolarmente l’affitto ma io non ho dato mai nessun consenso a questa sostituzione. Posso chiedere lo sfratto del nuovo inquilino? (Nunzia, email)

La sublocazione totale dell’immobile è vietata dalla legge, a meno che non ne sia espressamente prevista la facoltà nel contratto o il locatore abbia (esplicitamente o implicitamente) acconsentito alla stessa.

Potrebbe ipotizzarsi una cessione del contratto tra vecchio e nuovo inquilino, per la quale è però necessario il consenso del proprietario, che a quanto pare manca. Tale consenso potrebbe desumersi anche tacitamente, come nel caso del locatore che abbia ricevuto il pagamento del canone locativo dal nuovo inquilino, per cui le consiglio di non accettare pagamenti da questi oppure, se lo facesse, imputarli per iscritto a pagamento dell’indennità dovuta per l’occupazione sine titulo dell’appartamento.

Lei, però, non può richiedere lo sfratto del nuovo inquilino, al quale non la lega alcun rapporto contrattuale, ma dovrà far valere l’inadempimento contrattuale nei confronti dell’inquilino originario oppure chiedere il rilascio nei confronti di chi occupa l’immobile in quanto lo fa senza alcun titolo.

Dato non trascurabile è, infine, la circostanza da lei riferita secondo cui il nuovo occupante potrebbe essere un familiare del vecchio inquilino.

In tal caso, spetta a lei provare l’esistenza della sublocazione (cosa mai semplice), perchè la legge presume la sublocazione (con prova del contrario a carico del conduttore) solo se l’immobile non risulti occupato da persone legate al contraente originario da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado o da persone al suo servizio.

DiRaffaele Boccia

Le sanzioni per l’emissione di assegno senza provvista (art.2 L.386/90)

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Emettere un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista comporta l’applicazione della  sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1 milione a £ 6 milioni.

Se l’importo dell’assegno e’ superiore a £ 20 milioni o nel caso di più violazioni, la sanzione amministrativa va da £ 2 milioni a £ 12 milioni.

E’ prevista, inoltre, la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni quando l’importo dell’assegno, ovvero di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, e’ superiore ai vecchi £ 5 milioni.

Nei casi più gravi (assegno o più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo complessivo superiore a £ 100 milioni; traente che, nei 5 anni precedenti, ha commesso due o più emissioni senza autorizzazione o senza provvista per un importo superiore complessivamente a £ 20 milioni),  si applicano anche una o piu’ delle seguenti sanzioni accessorie:

a) interdizione dall’esercizio di un’attivita’ professionale o imprenditoriale;

b) interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Dette sanzioni non possono avere una durata inferiore a 2 mesi, nè superiore a 2 anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può avere una durata inferiore a 2 anni, ne’ superiore a 5 anni.

Come evitare le sanzioni

Per evitare di incorrere nella sanzioni previste dalla legge 386, chi ha emesso l’assegno deve effettuare il pagamento del titolo e di tutte le spese accessorie (interessi, penale, spese di protesto) entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario (banca o posta), ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto.

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, se il pagamento è avvenuto direttamente in banca (o posta), mediante l’attestazione dell’istituto.

L’iscrizione nel C.A.I. (centrale d’allarme interbancaria)

Quando sono decorsi i 60 giorni senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, la banca (o l’ufficio postale) iscrive il nome del traente nel C.A.I. (Centrale d’Allarme Interbancaria).

L’iscrizione nell’archivio C.A.I. determina la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni. Una nuova autorizzazione non puo’ essere data prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio.

La revoca comporta, inoltre, il divieto, della durata di 6 mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Le comunicazioni della Banca (o dell’ufficio postale)

L’iscrizione al C.A.I. deve essere preceduta da una comunicazione con cui la Banca (o l’ufficio postale) invita il traente al pagamento entro 60 giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’iscrizione ed alla revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni.

Nella stessa comunicazione, che va eseguita entro il 10° giorno dalla presentazione al pagamento del titolo mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, chi ha emesso l’assegno è invitato a restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso, sempre che non abbia nel frattempo pagato.

L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio può avvenire solo dopo l’inutile decorso di almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Se la comunicazione non è effettuata entro il termine di 10 giorni, la Banca (o la Posta) è tenuta al pagamento degli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di £ 20 milioni per ogni assegno.

Il procedimento sanzionatorio

L’applicazione delle sanzioni è di competenza del Prefetto del luogo di emissione dell’assegno.

La Banca o l’ufficio postale comunicano il mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto; il pubblico ufficiale, in caso di mancato pagamento nei 60 giorni, trasmette il rapporto al prefetto che, entro 90 giorni dalla ricezione dell’informativa, notifica all’interessato gli estremi della violazione.

A questo punto l’interessato ha 30 giorni di tempo per presentare scritti difensivi e documenti.

Il prefetto, a questo punto, valutate anche le deduzioni difensive inviate dall’interessato, può emettere:

a) ingiunzione di pagamento della somma dovuta (con le spese);

b) ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

La Corte di Cassazione in sezioni riuniti con sentenza 27 aprile 2006, n. 9591 ha stabilito che l’ordinanza debba essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall’art. 28 legge 689/81.

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis (quindi il giudice di pace), entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Oppure può chiedere di poter pagare a rate secondo le modalità di cui all’art. 26 della legge 689/81.

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