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DiRaffaele Boccia

Le sanzioni per l’emissione di assegno senza provvista (art.2 L.386/90)

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Emettere un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista comporta l’applicazione della  sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1 milione a £ 6 milioni.

Se l’importo dell’assegno e’ superiore a £ 20 milioni o nel caso di più violazioni, la sanzione amministrativa va da £ 2 milioni a £ 12 milioni.

E’ prevista, inoltre, la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni quando l’importo dell’assegno, ovvero di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, e’ superiore ai vecchi £ 5 milioni.

Nei casi più gravi (assegno o più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo complessivo superiore a £ 100 milioni; traente che, nei 5 anni precedenti, ha commesso due o più emissioni senza autorizzazione o senza provvista per un importo superiore complessivamente a £ 20 milioni),  si applicano anche una o piu’ delle seguenti sanzioni accessorie:

a) interdizione dall’esercizio di un’attivita’ professionale o imprenditoriale;

b) interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Dette sanzioni non possono avere una durata inferiore a 2 mesi, nè superiore a 2 anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può avere una durata inferiore a 2 anni, ne’ superiore a 5 anni.

Come evitare le sanzioni

Per evitare di incorrere nella sanzioni previste dalla legge 386, chi ha emesso l’assegno deve effettuare il pagamento del titolo e di tutte le spese accessorie (interessi, penale, spese di protesto) entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario (banca o posta), ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto.

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, se il pagamento è avvenuto direttamente in banca (o posta), mediante l’attestazione dell’istituto.

L’iscrizione nel C.A.I. (centrale d’allarme interbancaria)

Quando sono decorsi i 60 giorni senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, la banca (o l’ufficio postale) iscrive il nome del traente nel C.A.I. (Centrale d’Allarme Interbancaria).

L’iscrizione nell’archivio C.A.I. determina la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni. Una nuova autorizzazione non puo’ essere data prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio.

La revoca comporta, inoltre, il divieto, della durata di 6 mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Le comunicazioni della Banca (o dell’ufficio postale)

L’iscrizione al C.A.I. deve essere preceduta da una comunicazione con cui la Banca (o l’ufficio postale) invita il traente al pagamento entro 60 giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’iscrizione ed alla revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni.

Nella stessa comunicazione, che va eseguita entro il 10° giorno dalla presentazione al pagamento del titolo mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, chi ha emesso l’assegno è invitato a restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso, sempre che non abbia nel frattempo pagato.

L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio può avvenire solo dopo l’inutile decorso di almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Se la comunicazione non è effettuata entro il termine di 10 giorni, la Banca (o la Posta) è tenuta al pagamento degli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di £ 20 milioni per ogni assegno.

Il procedimento sanzionatorio

L’applicazione delle sanzioni è di competenza del Prefetto del luogo di emissione dell’assegno.

La Banca o l’ufficio postale comunicano il mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto; il pubblico ufficiale, in caso di mancato pagamento nei 60 giorni, trasmette il rapporto al prefetto che, entro 90 giorni dalla ricezione dell’informativa, notifica all’interessato gli estremi della violazione.

A questo punto l’interessato ha 30 giorni di tempo per presentare scritti difensivi e documenti.

Il prefetto, a questo punto, valutate anche le deduzioni difensive inviate dall’interessato, può emettere:

a) ingiunzione di pagamento della somma dovuta (con le spese);

b) ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

La Corte di Cassazione in sezioni riuniti con sentenza 27 aprile 2006, n. 9591 ha stabilito che l’ordinanza debba essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall’art. 28 legge 689/81.

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis (quindi il giudice di pace), entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Oppure può chiedere di poter pagare a rate secondo le modalità di cui all’art. 26 della legge 689/81.

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