Per assegni a vuoto della società risponde anche l’amministratore

DiRaffaele Boccia

Per assegni a vuoto della società risponde anche l’amministratore


Ero ammi
nistratore di una società cooperativa che ha avuto dei problemi economici e degli assegni protestati. Mi è stata notificata la cartella relativa alle sanzioni amministrative direttamente a me. Ora mi chiedo ma anche alla società sarà notificata la cartella oppure solo a me quindi devo esclusivamente eventualmente pagare io considerando che gli assegni non sono miei personali ma io firmavo a nome della società. Inoltre in caso di mancato pagamento di detta cartella cosa mi può succedere considerando che io non ho immobili intestati con mia moglie siamo in separazione di beni ed abitiamo in una casa che è della nonna di mia moglie e dimenticavo io ho solo intestato un motociclo. L’eventuale pignoramento mobiliare riguarda i beni tipo (Tv, mobili vari) anche se potrebbero essere tutte di mia moglie. (Michele, email)

Dunque, salva sempre una analisi della documentazione, la legge 689/81 (art.6) prevede che se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.

Dunque, in tema di violazioni cui consegua l’applicazione di una sanzione amministrativa, è prevista una generale solidarietà tra società e suo rappresentante.

In via più generale, mi pare di capire che lei non abbia beni intestati di apprezzabile valore, per cui, al momento, se mai fosse debitore nei confronti dello Stato, potrebbe rischiare un fermo amministrativo sul motociclo, un pignoramento dello stipendio, se ne percepisce uno, oppure, al limite, un pignoramento mobiliare presso la sua residenza. Il pignoramento mobiliare si esegue normalmente presso la residenza del debitore ed i beni ivi rinvenuti si presumono suoi, a meno che non provi che appartengano ad altro soggetto (ad esempio, tramite fatture che risultino intestate, nel suo caso, a sua moglie).

All’Ufficiale Giudiziario la semplice dichiarazione che i beni mobili in casa non sono di sua proprietà può non essere sufficiente e quindi potrebbe procedere comunque all’esecuzione. Però l’effettivo proprietario dei beni ha il rimedio dell’opposizione di terzo, attraverso la quale rendere inefficace il pignoramento su quei beni.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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