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DiRaffaele Boccia

Per assegni a vuoto della società risponde anche l’amministratore


Ero ammi
nistratore di una società cooperativa che ha avuto dei problemi economici e degli assegni protestati. Mi è stata notificata la cartella relativa alle sanzioni amministrative direttamente a me. Ora mi chiedo ma anche alla società sarà notificata la cartella oppure solo a me quindi devo esclusivamente eventualmente pagare io considerando che gli assegni non sono miei personali ma io firmavo a nome della società. Inoltre in caso di mancato pagamento di detta cartella cosa mi può succedere considerando che io non ho immobili intestati con mia moglie siamo in separazione di beni ed abitiamo in una casa che è della nonna di mia moglie e dimenticavo io ho solo intestato un motociclo. L’eventuale pignoramento mobiliare riguarda i beni tipo (Tv, mobili vari) anche se potrebbero essere tutte di mia moglie. (Michele, email)

Dunque, salva sempre una analisi della documentazione, la legge 689/81 (art.6) prevede che Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Ipoteche illegittime: prime condanne dell’Equitalia

Si comincia ad assistere alle prime condanne dell’Equitalia al pagamento di un indennizzo allorquando essa abbia erroneamente iscritto ipoteca sugli immobili del contribuente (Tribunale Roma, sezione di Ostia, sentenza 09.12.2010).

Tanto, per effetto della modifica al codice di procedura civile apportata dalla legge 18 giugno 2009, n.69, che ha introdotto il terzo comma dell’art.96.

Tale disposizione, intitolata “responsabilità aggravata“, così dispone:

1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

2. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

Dunque, con l’entrata in vigore della norma (4.7.2009), il quadro previgente è sostanzialmente cambiato.

Infatti, non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno, essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro. In sostanza, l’indennizzo (è più corretto qualificarlo così anzichè risarcimento danni), prescindendo da analisi in ordine all’elemento soggettivo (dolo o colpa grave), richiesto per le fattispecie di cui ai commi precedenti, si presenta alla stregua di una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente, irrogata non (necessariamente) su richiesta di parte, e la cui applicabilità non è subordinata alla concomitante sussistenza delle fattispecie dei primi due commi.

Difatti, la lettera della norma è resa ancor più chiara dall’uso della locuzione “in ogni caso”, che lascia intendere che la condanna può essere emessa in tutti i casi in cui, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.

Il caso tipico è quello dell’ipoteca illegittimamente iscritta dall’Agente della riscossione in base a titolo sospeso (perchè impugnato in altra sede) ovvero quando l’importo del credito non ammette l’iscrizione (come sappiamo, infatti, al di sotto degli ottomila euro non è più possibile escrivere ipoteca).

La quantificazione dell’indennizzo viene rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, tenuto conto delle circostanza del caso concreto.

La condanna, dunque, va correlata, nel quantum, al grado di colpa che il Giudice ravvisa nella condotta dell’Agente, che può dipendere dalla conoscenza (o conoscibilità) che esso aveva della sospensione del titolo (ad esempio, per aver preso parte al giudizio che l’ha dichiarata), dalla condotta processuale della stessa (una cosa sarà ammettere in giudizio l’errore, altra difendersi strenuamente e con argomenti giuridici poco pertinenti o palesemente infondati), e da altri elementi ancora che la fattispecie concreta faccia emergere.

Non si può, poi, trascurare che gli Agenti della riscossione svolgono un ruolo di grande responsabilità, per cui la loro azione deve essere sempre improntata a principi di responsabilità, prudenza ed equilibrio appropriati alla funzione latu sensu pubblica che l’Agente esplica.

Ritengo, tuttavia, che ad analoghe conclusioni possa giungersi anche in caso di errata iscrizione di fermo amministrativo su veicoli, provvedimento questo, per certi versi, ancora più invasivo dell’ipoteca, in quanto costringe taluno a non utilizzare il proprio veicolo, con gravi ripercussioni sulle normali attività personali e lavorative (si pensi, ad esempio, ad un provvedimento di fermo iscritto in danno di tutti i veicoli di una società).

Nel caso richiamato (Tribunale Roma, sezione di Ostia, sentenza 09.12.2010) il Giudice ha condannato l’Equitalia Gerit al pagamento della somma di € 25.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..

Prima della descritta riforma, il Giudice, rilevata l’illegittimità dell’iscrizione d’ipoteca, si limitava ad ordinarne la cancellazione a cura e spese dell’Agente, senza riconoscere, in genere, alcun tipo di risarcimento danni. Si sosteneva, infatti, che il peso imposto dall’ipoteca non era di per sè un onere che arrecava danno a chi lo subiva, salva la prova contraria (sempre di difficile dimostrazione) che chi l’avesse subita era in procinto o aveva necessità di commercializzare il bene e il vincolo posto dall’Agente gli aveva fatto sfumare una valida occasione di vendere.

DiRaffaele Boccia

Il fermo amministrativo

Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti pubblici (Comuni, INPS, Regioni, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc…) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo

In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l’iscrizione dal PRA.

Il veicolo, infatti:

  • non può circolare: se circola è prevista una sanzione che va da euro 714 a euro 2.859. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo;
  • non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
  • anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.

Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

Cancellazione del fermo amministrativo

Per la cancellazione del fermo occorre presentare a un qualsiasi ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA):

  • il provvedimento di revoca in originale (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale il fermo è stato iscritto) contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;
  • il certificato di proprietà (CdP), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
  • il modello NP-3 (se non si utilizza il CdP come nota di richiesta).

A seguito dell’esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato un nuovo certificato di proprietà.

Casi particolari: errore del concessionario e vendita anteriore all’iscrizione del fermo

Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.

Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell’ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.

Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo

E’ possibile richiedere una visura della targa del veicolo all’ufficio provinciale ACI (PRA), o tramite il servizio online , o ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto).

La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.

Come opporsi ad un’iscrizione di fermo amministrativo ritenuta illegittima

Avverso il provvedimento di fermo è consentito proporre opposizione.

L’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie le opposizioni sui fermi di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Tuttavia, il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, ha sancito la ripartizione della competenza tra giudice ordinario e giudice tributario nei casi di fermo amministrativo di beni mobili registrati, stabilendo che: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari”. (Cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 05/06/2008, n. 14831).

Il preavviso di fermo amministrativo

Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell’ art. 86, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale – e consistente nell’ulteriore invito all’obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell’ulteriore termine, si procederà all’iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria.

Si tratta, infatti, di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa, dovendo altrimenti l’obbligato attendere il decorso dell’ulteriore termine concessogli per impugnare l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo.