Archivio per Categoria Esecuzioni

DiRaffaele Boccia

L’ordinanza di assegnazione somme in caso di omessa o contestata dichiarazione del terzo

L’art. 548 c.p.c. – nella formulazione introdotta con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Istituzione del giudice unico di primo grado) – prevedeva che se il terzo pignorato non compariva all’udienza stabilita ai sensi dell’art. 543 c.p.c. o, comparendo, rifiutava di fare la dichiarazione, o se intorno alla stessa sorgevano contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvedeva all’istruzione della causa a norma del libro secondo del codice di rito. Tale previsione, peraltro, differiva da quella del ‘42 solo per l’eliminazione del riferimento all’ufficio del pretore, soppresso con il citato D.Lgs. n. 51 del 1998, e, di conseguenza, alla necessità di assegnare un termine perentorio per riassumere il giudizio davanti al tribunale, nel caso in cui la causa eccedesse i limiti della competenza pretorile.
Dunque, originariamente la legge non distingueva fra il caso dell’omessa dichiarazione e quello della dichiarazione reticente o comunque di contenuto contestato. In tutte le ipotesi, il creditore che voleva ottenere una pronuncia sull’esistenza e sulla consistenza del credito che egli aveva inteso pignorare, era tenuto ad introdurre il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato. Tale giudizio che si svolgeva ai sensi del libro secondo del codice di procedura civile, ossia nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, con il conseguente regime di acquisizione della prova e i relativi strumenti impugnatori. L’unica agevolazione di cui godeva colui che introduceva il giudizio di accertamento era costituita dalla circostanza che la condotta del terzo che, avendo omesso di rendere la dichiarazione innanzi al giudice dell’esecuzione, non l’avesse resa neppure nel corso del primo grado, poteva essere equiparata alla mancata risposta nel caso di interrogatorio formale (art. 548c.p.c., comma 2).

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DiRaffaele Boccia

Riscossione coattiva e ipoteca su beni facenti parte di un fondo patrimoniale

Cassazione civile sez. III, 23/08/2018, n.20998

In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria (nella specie, per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi) sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

DiRaffaele Boccia

Tutto sul pignoramento di stipendi e pensioni

esecuzioniAnalizziamo le importanti novità introdotte dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (art.13) in tema di pignoramento della pensione e di quello eseguito sul conto corrente ove risultano accreditati la pensione o lo stipendio.

Il pignoramento della pensione.

La normativa prevede ora che «le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Esecuzione forzata: presentazione del libro dei dott. Miele e Gesuele

danniMercoledì 20 gennaio 2015, alle ore 15,00 si terrà presso il Tribunale di Nola (Reggia Orsini, Salone delle Armi) il convegno intitolato “L’Esecuzione forzata: modifiche introdotte dalla L. 132/2015 e le nuove prospettive del processo esecutivo

Nel corso dell’evento verrà presentato il testo della collana “I Quaderni de Il Condominio Nuovo”: Le Esecuzioni – Tutte le novità introdotte dal Decreto Giustizia per la crescita (d.l. 83/2015 conv. con mod. in l. 132/2015) di Francesco Miele e Luigi Gesuele (Edizioni Let.Me.Do.Srl), di cui abbiamo già parlato in altro post.

La partecipazione al convegno attribuisce 3 crediti formativi Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Cartella non notificata, impugnabile anche l’estratto di ruolo

cartella di pagamento“È ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19, d.lgs. n. 546/1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima”.

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