Tutto sul pignoramento di stipendi e pensioni

DiRaffaele Boccia

Tutto sul pignoramento di stipendi e pensioni

esecuzioniAnalizziamo le importanti novità introdotte dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (art.13) in tema di pignoramento della pensione e di quello eseguito sul conto corrente ove risultano accreditati la pensione o lo stipendio.

Il pignoramento della pensione.

La normativa prevede ora che «le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».
Da ciò discende che vi è una parte assolutamente impignorabile della pensione e cioè quella pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà.
L’importo della pensione detratto l’assegno sociale aumentato della metà sarà poi pignorabile nel limite del quinto.

Il pignoramento dello stipendio e della pensione accreditate su conto corrente.

Con riferimento al pignoramento del conto corrente, invece, la nuova norma prevede che «le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».
Dunque, è stata introdotta una deroga al principio secondo il cui il limite del quinto vale soltanto quando il terzo pignorato è il datore di lavoro o l’ente previdenziale.
Ed infatti, pur se, una volta accreditate sul conto, le somme percepite a titolo di stipendio o pensione si “confondono” con gli altri risparmi del correntista, perdendo così la loro originaria natura, il legislatore ha voluto porre comunque un limite al pignoramento di dette somme, nella misura indicata dalla norma, purché, ovviamente, si riesca a dimostrare che la provenienza degli accrediti.

La possibilità di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Ricordiamo, infine, che, in virtù della modifica apportata all’art. 480 c.p.c., il precetto (che è l’ultimo atto che precede il pignoramento)  deve contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.
In difetto, sarà proponibile l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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