No, non ci riferiamo alle cartelle pazze, ma a cartelle di pagamento relative a ruoli resi esecutivi prima del 31/12/1999.
E’ quanto previsto dalla recente legge di stabilità in una disposizione (comma 527 dell’art.1) di cui i media hanno dato interpretazione a volte distorta.
Ebbene, la legge finanziaria ha stabilito che per quanto riguarda cartelle di pagamento il cui importo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, non superi i 2.000 euro, riferendosi a ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esse vanno annullate d’ufficio, senza necessità di ricorso alcuno da parte del contribuente.
Il provvedimento deve essere assunto dall’ente creditore decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità, e quindi dal 1° luglio 2013.
Dopo questa data, è opportuno richiedere un estratto della propria posizione all’Equitalia Leggi tutto