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DiRaffaele Boccia

Cessione di quote nella s.n.c.: il socio risponde fino alla registrazione

esecuzioniLa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 30 ottobre 2013, n. 24490, ha ribadito un principio ormai consolidato in Giurisprudenza.

Il caso investiva le sorti di una persona che aveva subito un’esecuzione forzata su beni personali per debiti di una società in nome collettivo.

Il creditore, dopo aver preventivamente (e vanamente) escusso il patrimonio sociale, aveva rivolto l’azione esecutiva nei confronti di un socio il quale, proponendo opposizione, eccepiva di non essere legittimato passivo in quanto non più socio al momento dell’instaurazione del procedimento esecutivo, come emergeva dalla pubblicità in Camera di Commercio.

Orbene, con la sentenza in esame la Corte ha ancora una volta confermato Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Cambiale protestata: come riabilitarsi

La cancellazione dal Registro Informatico dei protesti può essere richiesta da:

debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario (unitamente ad interessi maturati e spese di protesto) entro 12 mesi dalla levata del protesto;

ufficiali levatori o gli istituti di credito, quando è stato proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto (cambiali assegni);

chiunque dimostri di aver subito a proprio nome un protesto erroneo o illegittimo (cambiali e assegni);

debitore a cui il Presidente del Tribunale ha accordato il provvedimento di riabilitazione (cambiali e assegni).

Il debitore che provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, per ottenere la cancellazione dal Registro informatico deve chiedere:
la riabilitazione al Presidente del Tribunale e successivamente presentare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio;
oppure può chiedere l’inserimento dell’ informazione aggiuntiva dell’avvenuto pagamento nel Registro Informatico.

ASSEGNI

la normativa non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Quindi il debitore che provvede al pagamento dell’assegno può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio (stesso iter per la cambiale pagata dopo un anno dalla levata del protesto).

Cos’è l’informazione aggiuntiva

L’informazione aggiuntiva è una richiesta di annotazione dell’avvenuto pagamento del titolo quando non può essere richiesta la cancellazione delle cambiali e degli assegni protestati.

Alla domanda presentata allo sportello della Camera di Commercio occorre allegare:

Titolo in originale o copia conforme
Quietanza di pagamento o dichiarazione sostitutiva dell’ atto notorio
Documento d’identità valido
Marca da bollo da 14,62 Euro da apporre sulla domanda