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DiRaffaele Boccia

Se il creditore fa di tutto per non farsi pagare

Gentilissimo Avvocato, qualche mese firmai una cambiale. Sulla cambiale vi era anche la domiciliazione bancaria dove indicavo una banca presso la quale avrei gradito pagare l’importo. Andato in banca, non reperivo la cambiale, pertanto non potevo pagarla. Interpellato il creditore, questi mi diceva che la cambiale era presso un notaio e non era stata messa all’incasso al domicilio indicato da me nel titolo, e non mi forniva ne il nome ne tantomeno l’indirizzo del notaio. Questo per motivi di una sicura rivalsa nei miei confronti. Come posso fare per liberarmi dell’obbligazione e non correre rischi per un eventuale protesto? (Antonio, email)

 

L’art.1 della legge cambiaria (REGIO DECRETO 5 DICEMBRE 1933, n. 1669) prescrive che, tra gli altri elementi essenziali, Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Cambiale protestata: come riabilitarsi

La cancellazione dal Registro Informatico dei protesti può essere richiesta da:

debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario (unitamente ad interessi maturati e spese di protesto) entro 12 mesi dalla levata del protesto;

ufficiali levatori o gli istituti di credito, quando è stato proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto (cambiali assegni);

chiunque dimostri di aver subito a proprio nome un protesto erroneo o illegittimo (cambiali e assegni);

debitore a cui il Presidente del Tribunale ha accordato il provvedimento di riabilitazione (cambiali e assegni).

Il debitore che provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, per ottenere la cancellazione dal Registro informatico deve chiedere:
la riabilitazione al Presidente del Tribunale e successivamente presentare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio;
oppure può chiedere l’inserimento dell’ informazione aggiuntiva dell’avvenuto pagamento nel Registro Informatico.

ASSEGNI

la normativa non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Quindi il debitore che provvede al pagamento dell’assegno può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio (stesso iter per la cambiale pagata dopo un anno dalla levata del protesto).

Cos’è l’informazione aggiuntiva

L’informazione aggiuntiva è una richiesta di annotazione dell’avvenuto pagamento del titolo quando non può essere richiesta la cancellazione delle cambiali e degli assegni protestati.

Alla domanda presentata allo sportello della Camera di Commercio occorre allegare:

Titolo in originale o copia conforme
Quietanza di pagamento o dichiarazione sostitutiva dell’ atto notorio
Documento d’identità valido
Marca da bollo da 14,62 Euro da apporre sulla domanda